ARTICOLO 15 Promozione degli investimenti Le Parti contribuiscono a mantenere, nell'ambito delle rispettive competenze, un contesto stabile e favorevole a reciproci investimenti. La cooperazione in questo settore prevede, tra l'altro: a) meccanismi di informazione, identificazione e divulgazione delle legislazioni e delle possibilita' d'investimento; b) il sostegno alla creazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti tra le Parti, se del caso attraverso la conclusione, tra il Cile e gli Stati membri interessati della Comunita', di accordi bilaterali volti a promuovere e tutelare gli investimenti e ad evitare la doppia imposizione; c) lo sviluppo di procedure amministrative armonizzate e semplificate; d) lo sviluppo di meccanismi di coinvestimento, segnatamente con le PMI delle Parti.