(Accordo - art. 15)
                             ARTICOLO 15 
                    Promozione degli investimenti 
    Le Parti contribuiscono a mantenere, nell'ambito delle rispettive
competenze,  un   contesto   stabile   e   favorevole   a   reciproci
investimenti. 
    La cooperazione in questo settore prevede, tra l'altro: 
    a) meccanismi di  informazione,  identificazione  e  divulgazione
delle legislazioni e delle possibilita' d'investimento; 
    b) il sostegno alla creazione di un quadro  giuridico  favorevole
agli  investimenti  tra  le  Parti,  se  del   caso   attraverso   la
conclusione, tra  il  Cile  e  gli  Stati  membri  interessati  della
Comunita', di accordi bilaterali volti a promuovere  e  tutelare  gli
investimenti e ad evitare la doppia imposizione; 
    c)  lo  sviluppo  di  procedure  amministrative   armonizzate   e
semplificate; 
    d) lo sviluppo di meccanismi di coinvestimento, segnatamente  con
le PMI delle Parti.