(Accordo - art. 16)
                             ARTICOLO 16 
           Cooperazione in materia di scienza e tecnologia 
    1. Le Parti convengono di cooperare  nel  settore  scientifico  e
tecnologico in funzione degli interessi comuni e nel  rispetto  delle
loro politiche. 
    2. La cooperazione ha come obiettivi: 
    a) lo scambio di informazioni  e  di  esperienze  scientifiche  e
tecnologiche, segnatamente attraverso  l'attuazione  di  politiche  e
programmi ad hoc; 
    b) l'avvio di relazioni durature  tra  gli  ambienti  scientifici
delle Parti; 
    c) l'intensificazione delle attivita'  innovative  nelle  imprese
cilene ed europee; 
    d) la promozione del trasferimento tecnologico. 
    3. La cooperazione e' attuata principalmente mediante: 
    a) progetti congiunti di ricerca in settori comuni, eventualmente
con l'attiva partecipazione delle imprese; 
    b)  scambi  di  scienziati  onde  promuovere   la   ricerca,   la
preparazione dei progetti e la formazione ad alto livello; 
    c) incontri fra scienziati di entrambe le Parti per favorire  gli
scambi di informazioni, l'interazione e l'individuazione dei  settori
comuni di ricerca; 
    d) l'opportuna divulgazione dei risultati e il rafforzamento  dei
legami tra i settori pubblico e privato; 
    e) lo scambio di esperienze in materia di standardizzazione; 
    f) la valutazione delle attivita'. 
    4. Le Parti cercano di associare alla cooperazione  i  rispettivi
istituti di formazione superiore, i centri di  ricerca  e  i  settori
produttivi, segnatamente le PMI. 
    5. Le Parti decidono di comune accordo, senza escludere a  priori
nessun settore, la portata,  la  natura  e  le  priorita'  di  questa
cooperazione nel quadro di un programma pluriennale che potra' essere
adeguato a seconda delle circostanze.