ARTICOLO 16 Cooperazione in materia di scienza e tecnologia 1. Le Parti convengono di cooperare nel settore scientifico e tecnologico in funzione degli interessi comuni e nel rispetto delle loro politiche. 2. La cooperazione ha come obiettivi: a) lo scambio di informazioni e di esperienze scientifiche e tecnologiche, segnatamente attraverso l'attuazione di politiche e programmi ad hoc; b) l'avvio di relazioni durature tra gli ambienti scientifici delle Parti; c) l'intensificazione delle attivita' innovative nelle imprese cilene ed europee; d) la promozione del trasferimento tecnologico. 3. La cooperazione e' attuata principalmente mediante: a) progetti congiunti di ricerca in settori comuni, eventualmente con l'attiva partecipazione delle imprese; b) scambi di scienziati onde promuovere la ricerca, la preparazione dei progetti e la formazione ad alto livello; c) incontri fra scienziati di entrambe le Parti per favorire gli scambi di informazioni, l'interazione e l'individuazione dei settori comuni di ricerca; d) l'opportuna divulgazione dei risultati e il rafforzamento dei legami tra i settori pubblico e privato; e) lo scambio di esperienze in materia di standardizzazione; f) la valutazione delle attivita'. 4. Le Parti cercano di associare alla cooperazione i rispettivi istituti di formazione superiore, i centri di ricerca e i settori produttivi, segnatamente le PMI. 5. Le Parti decidono di comune accordo, senza escludere a priori nessun settore, la portata, la natura e le priorita' di questa cooperazione nel quadro di un programma pluriennale che potra' essere adeguato a seconda delle circostanze.