ARTICOLO 17 Cooperazione nel settore dell'energia La cooperazione tra le Parti avra' per oggetto il favorire il ravvicinamento delle loro economie in materia di energie rinnovabili e non rinnovabili, convenzionali e non convenzionali, e di tecnologie volte ad un'utilizzazione efficiente dell'energia. La cooperazione in questo settore e' attuata essenzialmente mediante: a) scambi di informazioni, in tutte le forme appropriate, anche attraverso lo sviluppo delle banche dati tra gli operatori economici delle Parti, la formazione e l'organizzazione di riunioni congiunte; b) trasferimenti di tecnologia; c) studi preliminari e attuazione di progetti ad opera delle istituzioni e delle imprese competenti delle Parti; d) partecipazione di operatori economici di entrambe le Parti a progetti comuni di sviluppo tecnologico o infrastrutturali; e) conclusione, se del caso, di opportuni accordi specifici in settori chiave di comune interesse; f) sostegno alle istituzioni cilene responsabili delle questioni relative all'energia e della definizione della politica in questo settore; g) programmi di formazione tecnica.