(Accordo - art. 17)
                             ARTICOLO 17 
                Cooperazione nel settore dell'energia 
    La cooperazione tra le Parti avra' per  oggetto  il  favorire  il
ravvicinamento delle loro economie in materia di energie  rinnovabili
e non rinnovabili, convenzionali e non convenzionali, e di tecnologie
volte ad un'utilizzazione efficiente dell'energia. 
    La cooperazione  in  questo  settore  e'  attuata  essenzialmente
mediante: 
    a) scambi di informazioni, in tutte le forme  appropriate,  anche
attraverso lo sviluppo delle banche dati tra gli operatori  economici
delle Parti, la formazione e l'organizzazione di riunioni congiunte; 
    b) trasferimenti di tecnologia; 
    c) studi preliminari e attuazione  di  progetti  ad  opera  delle
istituzioni e delle imprese competenti delle Parti; 
    d) partecipazione di operatori economici di entrambe le  Parti  a
progetti comuni di sviluppo tecnologico o infrastrutturali; 
    e) conclusione, se del caso, di opportuni  accordi  specifici  in
settori chiave di comune interesse; 
    f) sostegno alle istituzioni cilene responsabili delle  questioni
relative all'energia e della definizione  della  politica  in  questo
settore; 
    g) programmi di formazione tecnica.