(Accordo - art. 18)
                             ARTICOLO 18 
               Cooperazione nel settore dei trasporti 
    1. La cooperazione in questo settore mira principalmente a: 
    a) sostenere la modernizzazione dei sistemi di trasporto; 
    b) migliorare la circolazione di merci e persone e  l'accesso  al
mercato dei trasporti; 
    c) promuovere delle norme di gestione. 
    2. La cooperazione e' attuata principalmente mediante: 
    a) scambi di informazioni sulle rispettive politiche  in  materia
di trasporti, nonche' su altri temi di comune interesse; 
    b) programmi di formazione destinati agli operatori  economici  e
ai responsabili delle pubbliche amministrazioni; 
    c) scambi  di  informazioni  sull'installazione  di  stazioni  di
controllo (monitoring stations) come elementi del sistema mondiale di
navigazione via satellite (GNSS); 
    3. Nell'ambito delle rispettive competenze e  legislazioni  e  in
conformita'  degli  impegni   internazionali,   le   Parti   prestano
attenzione a tutti gli aspetti relativi ai servizi internazionali  di
trasporto marittimo, per  evitare  che  ostacolino  l'espansione  del
commercio. In particoiare, si garantira' un accesso senza restrizioni
ai mercati, su basi commerciali e non discriminatorie.