(Accordo - art. 20)
                             ARTICOLO 20 
           Cooperazione in materia di tutela dell'ambiente 
    1. Le Parti si  impegnano  a  sviluppare  una  collaborazione  in
materia di tutela e miglioramento dell'ambiente, di  prevenzione  del
degrado, di controllo della contaminazione e di  promozione  dell'uso
razionale delle risorse naturali ai fini di uno sviluppo sostenibile. 
    In tale contesto ci si  concentrera'  sulla  conservazione  degli
ecosistemi,  sulla   gestione   globale   delle   risorse   naturali,
sull'impatto ambientale  delle  attivita'  economiche,  sull'ambiente
urbano e sui programmi di decontaminazione. 
    2. La cooperazione prevede in particolare: 
    a) progetti destinati a potenziare le strutture  e  le  politiche
ambientali cilene; 
    b) scambi di informazioni e di esperienze, comprese  le  norme  e
gli standard rispettivi; 
    c) formazione, qualificazione e educazione ambientale; 
    d) assistenza tecnica e avvio di programmi comuni di ricerca.