(Accordo - art. 21)
                             ARTICOLO 21 
             Cooperazione nei settori agricolo e rurale 
    1. Le Parti promuovono  la  reciproca  cooperazione  nei  settori
agricolo e rurale. A tal fine, esse esaminano: 
    a) le misure volte a promuovere gli scambi di prodotti agricoli; 
    b) le misure ambientali sanitarie e  fitosanitarie  e  gli  altri
aspetti connessi, tenendo conto della legislazione vigente in materia
in entrambe le Parti e delle norme OMC. 
    2. La cooperazione prevede, tra l'altro, scambi di  informazioni,
assistenza tecnica ed esperimenti scientifici e tecnologici.