ARTICOLO 21 Cooperazione nei settori agricolo e rurale 1. Le Parti promuovono la reciproca cooperazione nei settori agricolo e rurale. A tal fine, esse esaminano: a) le misure volte a promuovere gli scambi di prodotti agricoli; b) le misure ambientali sanitarie e fitosanitarie e gli altri aspetti connessi, tenendo conto della legislazione vigente in materia in entrambe le Parti e delle norme OMC. 2. La cooperazione prevede, tra l'altro, scambi di informazioni, assistenza tecnica ed esperimenti scientifici e tecnologici.