(Accordo - art. 22)
                             ARTICOLO 22 
                 Obiettivi e settori di applicazione 
    Le Parti decidono di mantenere  la  cooperazione  in  materia  di
sviluppo  sociale,  funzionamento  della  pubblica   amministrazione,
informazione e comunicazione, formazione  e  integrazione  regionale,
privilegiando  i  settori   tali   da   favorire   il   processo   di
ravvicinamento per creare un'associazione politica ed  economica  tra
di esse.