(Accordo - art. 23)
                             ARTICOLO 23 
Cooperazione finanziaria e  tecnica  e  cooperazione  in  materia  di
                          sviluppo sociale 
    1.  Le  Parti   ribadiscono   l'importanza   della   cooperazione
finanziaria e tecnica, che dovra' incentrarsi sulla lotta  contro  la
miseria e sostenere, in genere, le fasce sociali piu' svantaggiate. 
    2.  La  cooperazione  potra'  comprendere  i  seguenti  programmi
pilota: 
    a) programmi per la creazione di posti di lavoro e la  formazione
professionale; 
    b) progetti di gestione e amministrazione dei servizi sociali; 
    c) progetti relativi allo sviluppo e agli alloggi rurali, nonche'
all'assetto territoriale; 
    d)  programmi  nei  settori  della  sanita'   e   dell'istruzione
elementare; 
    e) sostegno alle organizzazioni di base della societa' civile; 
    f) programmi e  progetti  volti  a  lottare  contro  la  poverta'
creando posti di lavoro e possibilita' di produzione; 
    g)  programmi  volti  a  migliorare  la  qualita'   della   vita,
segnatamente per le classi sociali piu' svantaggiate.