ARTICOLO 23 Cooperazione finanziaria e tecnica e cooperazione in materia di sviluppo sociale 1. Le Parti ribadiscono l'importanza della cooperazione finanziaria e tecnica, che dovra' incentrarsi sulla lotta contro la miseria e sostenere, in genere, le fasce sociali piu' svantaggiate. 2. La cooperazione potra' comprendere i seguenti programmi pilota: a) programmi per la creazione di posti di lavoro e la formazione professionale; b) progetti di gestione e amministrazione dei servizi sociali; c) progetti relativi allo sviluppo e agli alloggi rurali, nonche' all'assetto territoriale; d) programmi nei settori della sanita' e dell'istruzione elementare; e) sostegno alle organizzazioni di base della societa' civile; f) programmi e progetti volti a lottare contro la poverta' creando posti di lavoro e possibilita' di produzione; g) programmi volti a migliorare la qualita' della vita, segnatamente per le classi sociali piu' svantaggiate.