(Accordo - art. 25)
                             ARTICOLO 25 
                   Cooperazione interistituzionale 
    1. Le Parti  riconoscono  che  e'  necessaria  una  piu'  stretta
cooperazione amministrativa tra le istituzioni competenti. 
    2.  La  cooperazione,  che  si  svolge  su  basi  il  piu'  ampie
possibile, si avvale in particolare: 
    a)  di  tutti  i  mezzi  atti  a  favorire  scambi  regolari   di
informazioni,  anche  mediante  la  creazione   congiunta   di   reti
informatiche di comunicazione; 
    b) di consulenze e formazione; 
    c) di trasferimenti di esperienze.