ARTICOLO 25 Cooperazione interistituzionale 1. Le Parti riconoscono che e' necessaria una piu' stretta cooperazione amministrativa tra le istituzioni competenti. 2. La cooperazione, che si svolge su basi il piu' ampie possibile, si avvale in particolare: a) di tutti i mezzi atti a favorire scambi regolari di informazioni, anche mediante la creazione congiunta di reti informatiche di comunicazione; b) di consulenze e formazione; c) di trasferimenti di esperienze.