ARTICOLO 27 Cooperazione in materia di istruzione e formazione 1. Nei limiti delle rispettive competenze, le Parti definiscono i mezzi necessari per migliorare l'istruzione e la formazione, sia a livello di giovani e di istruzione di base che nel quadro della cooperazione fra universita' e imprese. Si rivolgera' particolare attenzione all'istruzione e alla formazione professionale delle fasce sociali piu' svantaggiate. 2. Le Parti privilegiano le azioni volte a instaurare contatti permanenti fra i rispettivi organismi specializzati nonche' a facilitare l'uso comune delle risorse tecniche e gli scambi di esperienze. 3. Tali azioni sono attuate principalmente mediante: a) accordi tra gli istituti d'istruzione e di formazione; b) incontri fra gli organismi responsabili dell'istruzione e della formazione. 4. La coopeazione tra le Parti ha altresi' per scopo di concludere accordi settoriali in materia di istruzione, formazione e giovani.