(Accordo - art. 27)
                             ARTICOLO 27 
         Cooperazione in materia di istruzione e formazione 
    1. Nei limiti delle rispettive competenze, le Parti definiscono i
mezzi necessari per migliorare l'istruzione e la  formazione,  sia  a
livello di giovani e di istruzione  di  base  che  nel  quadro  della
cooperazione fra universita' e  imprese.  Si  rivolgera'  particolare
attenzione all'istruzione e alla formazione professionale delle fasce
sociali piu' svantaggiate. 
    2. Le Parti privilegiano le azioni volte  a  instaurare  contatti
permanenti  fra  i  rispettivi  organismi  specializzati  nonche'   a
facilitare l'uso comune  delle  risorse  tecniche  e  gli  scambi  di
esperienze. 
    3. Tali azioni sono attuate principalmente mediante: 
    a) accordi tra gli istituti d'istruzione e di formazione; 
    b) incontri fra  gli  organismi  responsabili  dell'istruzione  e
della formazione. 
    4.  La  coopeazione  tra  le  Parti  ha  altresi'  per  scopo  di
concludere accordi settoriali in materia di istruzione, formazione  e
giovani.