ARTICOLO 28 Cooperazione in materia di lotta contro la droga e il narcotraffico 1. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Parti coordinano le azioni e intensificano la cooperazione per lottare contro l'abuso e il traffico illeciti di stupefacenti, l'uso indebito dei precursori chimici e il riciclaggio dei proventi del narcotraffico. A tal fine, le Parti coordinano le azioni e i settori della cooperazione sia a livello bilaterale che nelle organizzazioni e nei consessi internazionali. 2. La cooperazione, che si avvarra' degli organi competenti in questi settori, prevede principalmente: a) progetti di formazione, istruzione, trattamento e reinserimento dei tossicomani e programmi per impedire il consumo illegale di stupefacenti; b) programmi di ricerca congiunti; c) programmi di formazione per i pubblici funzionari in materia di prevenzione e controllo del traffico illecito, riciclaggio del denaro e controllo del commercio dei procursori e dei prodotti chimici fondamentali; d) scambi delle informazioni pertinenti e adozione di misure ap- propriate per lottare contro il traffico illecito e il riciclaggio del denaro in conformita' delle convenzioni multilaterali vigenti e delle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI); e) la prevenzione dello sviamento dei precursori chimici e delle altre sostanze fondamentali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. La prevenzione e' basata sulla Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, sui principi adottati dalla Comunita' e dalle autorita' internazionali competenti e sulle raccomandazioni della Task Force Azione chimica (CATF). 3. Le Parti possono estendere, di comune accordo, la cooperazione ad altri settori.