(Accordo - art. 28)
                             ARTICOLO 28 
 Cooperazione in materia di lotta contro la droga e il narcotraffico 
    1. Nell'ambito delle rispettive competenze, le  Parti  coordinano
le azioni e intensificano la cooperazione per lottare contro  l'abuso
e il traffico illeciti di stupefacenti, l'uso indebito dei precursori
chimici e il riciclaggio dei proventi del narcotraffico. A tal  fine,
le Parti coordinano le azioni e i settori della  cooperazione  sia  a
livello  bilaterale  che  nelle   organizzazioni   e   nei   consessi
internazionali. 
    2. La cooperazione, che si avvarra' degli  organi  competenti  in
questi settori, prevede principalmente: 
    a)   progetti   di   formazione,   istruzione,   trattamento    e
reinserimento dei tossicomani e programmi  per  impedire  il  consumo
illegale di stupefacenti; 
    b) programmi di ricerca congiunti; 
    c) programmi di formazione per i pubblici funzionari  in  materia
di prevenzione e controllo del  traffico  illecito,  riciclaggio  del
denaro e controllo  del  commercio  dei  procursori  e  dei  prodotti
chimici fondamentali; 
    d) scambi delle informazioni pertinenti e adozione di misure  ap-
propriate per lottare contro il traffico illecito  e  il  riciclaggio
del denaro in conformita' delle convenzioni multilaterali  vigenti  e
delle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale
(GAFI); 
    e) la prevenzione dello sviamento dei precursori chimici e  delle
altre sostanze fondamentali utilizzate per la produzione illecita  di
stupefacenti e sostanze psicotrope. La prevenzione  e'  basata  sulla
Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico  illecito
di stupefacenti e di sostanze psicotrope, sui principi adottati dalla
Comunita'  e  dalle  autorita'  internazionali  competenti  e   sulle
raccomandazioni della Task Force Azione chimica (CATF). 
    3. Le Parti possono estendere, di comune accordo, la cooperazione
ad altri settori.