(Accordo - art. 29)
                             ARTICOLO 29 
          Cooperazione in materia di tutela dei consumatori 
    1. Le Parti convengono  che  la  collaborazione  in  tale  ambito
dovra' essere destinata a perfezionare i rispettivi sistemi di tutela
dei consumatori cercando  di  renderli  sempre  piu'  compatibili  in
conformita' delle rispettive legislazioni. 
    2. La cooperazione si  incentrera'  principalmente  nei  seguenti
aspetti: 
    a) scambi di informazioni e di esperti; 
    b) azioni di formazione e assistenza tecnica.