ARTICOLO 3 1. Le Parti decidono di avviare un regolare dialogo politico sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse. Il dialogo si svolge secondo i termini della Dichiarazione congiunta che costituisce parte integrante del presente accordo. 2. Il dialogo ministeriale previsto dalla Dichiarazione congiunta si svolge in seno al Consiglio istituito dall'articolo 33 del presente accordo oppure, previo accordo tra le Parti, in altre sedi dello stesso livello.