(Accordo - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
    1. Le Parti decidono di  avviare  un  regolare  dialogo  politico
sulle questioni bilaterali e internazionali di comune  interesse.  Il
dialogo si svolge secondo i termini della Dichiarazione congiunta che
costituisce parte integrante del presente accordo. 
    2. Il dialogo ministeriale previsto dalla Dichiarazione congiunta
si svolge  in  seno  al  Consiglio  istituito  dall'articolo  33  del
presente accordo oppure, previo accordo tra le Parti, in  altre  sedi
dello stesso livello.