(Accordo - art. 30)
                             ARTICOLO 30 
           Cooperazione nel settore della pesca marittima 
    Le Parti decidono di collaborare nel rispetto dei  loro  obblighi
internazionali di natura commerciale  e  ambientale,  instaurando  un
dialogo regolare onde esaminare la possibilita' di  intensificare  la
cooperazione nel settore della pesca  e  concludere,  a  termine,  un
accordo in materia.