ARTICOLO 32 1. - Per facilitare il conseguimento degli obiettivi della cooperazione prevista dal presente accordo, le Parti si impegnano a mettere a disposizione mezzi adeguati, anche finanziari, a seconda delle disponibilita' e dei rispettivi meccanismi. 2. Le Parti invitano la Banca europea per gli investimenti a intensificare i suoi interventi in Cile, in conformita' delle sue procedure e dei suoi criteri di finanziamento.