(Accordo - art. 32)
                             ARTICOLO 32 
    1. -  Per  facilitare  il  conseguimento  degli  obiettivi  della
cooperazione prevista dal presente accordo, le Parti si  impegnano  a
mettere a disposizione mezzi adeguati, anche  finanziari,  a  seconda
delle disponibilita' e dei rispettivi meccanismi. 
    2. Le Parti invitano la Banca  europea  per  gli  investimenti  a
intensificare i suoi interventi in Cile,  in  conformita'  delle  sue
procedure e dei suoi criteri di finanziamento.