(Accordo - art. 33)
                             ARTICOLO 33 
    1. E' istituito un Consiglio  congiunto  dell'accordo  quadro  di
cooperazione,   in   appresso   denominato   "Consiglio   congiunto",
incaricato di sorvegliare l'applicazione  del  presente  accordo.  Il
Consiglio congiunto si riunisce a  livello  ministeriale  a  scadenze
periodiche, e ogni qualvolta lo richiedano le circostanze. 
    2. Il Consiglio congiunto esamina i problemi di rilievo  inerenti
all'applicazione del presente accordo,  nonche'  le  altre  questioni
bilaterali o internazionali di comune interesse, onde raggiungere gli
obiettivi fissati. 
    3. Il Consiglio congiunto puo' inoltre presentare proposte appro-
priate, previo accordo tra le Parti. 
    Nell'esercizio  delle  sue  funzioni  esso  provvede  a  proporre
raccomandazioni  che  contribuiscano   a   realizzare,   a   termine,
l'obiettivo ulteriore dell'associazione politica ed economica.