(Accordo - art. 34)
                             ARTICOLO 34 
    1. Il Consiglio congiunto e' composto, da un lato, da membri  del
Consiglio  dell'Unione  europea  e  della  Commissione   europea   e,
dall'altro, dai rappresentanti del Cile. 
    2. Il Consiglio congiunto adotta il proprio regolamento interno. 
    3.  Il  Consiglio  congiunto  e  presieduto   a   turno   da   un
rappresentante di ciascuna Parte.