ARTICOLO 34 1. Il Consiglio congiunto e' composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e, dall'altro, dai rappresentanti del Cile. 2. Il Consiglio congiunto adotta il proprio regolamento interno. 3. Il Consiglio congiunto e presieduto a turno da un rappresentante di ciascuna Parte.