(Accordo - art. 35)
                             ARTICOLO 35 
    1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio  congiunto  e'
assistito da una commissione mista  composta  da  rappresentanti  del
Consiglio dell'Unione europea,  della  Commissione  europea,  da  una
parte, e del Cile, dall'altra. 
    2. Di norma, la commissione mista si riunisce una volta all'anno,
alternativamente a Bruxelles e in Cile. La data e l'ordine del giorno
delle riunioni vengono fissati  di  comune  accordo.  Possono  essere
indette  riunioni  straordinarie  previo  consenso  delle  Parti.  La
commissione mista e' presieduta  a  turno  da  un  rappresentante  di
ciascuna Parte. 
    3. Il Consiglio congiunto determina, nel suo regolamento interno,
le modalita' di funzionamento della commissione mista. 
    4.  Il  Consiglio  congiunto  puo'  delegare,   integralmente   o
parzialmente,  le  sue  competenze  alla   commissione   mista,   che
garantisce la continuita' delle sue riunioni. 
    5.  La  commissione  mista   assiste   il   Consiglio   congiunto
nell'esercizio delle sue funzioni, e provvede in particolare a: 
    a)  favorire  le  relazioni  commerciali  in  conformita'   degli
obiettivi del presente accordo, in particolare  le  disposizioni  del
Titolo III; 
    b) scambiare opinioni sui futuri programmi di cooperazione e  sui
mezzi di esecuzione disponibili, nonche' su  tutte  le  questioni  di
interesse  comune  relative  alla  liberalizzazione   progressiva   e
reciproca degli scambi; 
    c)  sottoporre  al  Consiglio   congiunto   le   proposte   della
sottocommissione commerciale volte ad agevolare la preparazione della
liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi e le proposte 
destinate ad intensificare la cooperazione nel settore; e 
    d) in generale, presentare al Consiglio  congiunto  proposte  che
contribuiscano al conseguimento dell'obiettivo finale,  vale  a  dire
l'associazione politica ed economica fra le parti.