(Accordo - art. 37)
                             ARTICOLO 37 
    1.  Le  Parti  convengono  di  istituire   una   sottocommissione
commerciale mista che garantisca  il  conseguimento  degli  obiettivi
commerciali previsti all'articolo 5  e  prepari  la  liberalizzazione
progressiva e reciproca degli scambi. 
    2.  La  sottocommissione  commerciale  mista  sara'  composta  da
rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea,  della  Commissione
europea, da una parte, e del Cile, dall'altra. 
    3. Essa puo' richiedere l'esecuzione di  tutti  gli  studi  e  di
tutte le analisi tecniche che ritiene necessari. 
    4. La sottocommissione  commerciale  mista  presenta  almeno  una
volta all'anno alla commissione mista  di  cui  all'articolo  35  una
relazione sullo svolgimento  dei  suoi  lavori,  formulando  proposte
finalizzate alla futura liberalizzazione degli scambi commerciali. 
    5.  La  sottocommissione   commerciale   mista   sottopone,   per
approvazione, alla commissione mista il suo regolamento interno.