ARTICOLO 37 1. Le Parti convengono di istituire una sottocommissione commerciale mista che garantisca il conseguimento degli obiettivi commerciali previsti all'articolo 5 e prepari la liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi. 2. La sottocommissione commerciale mista sara' composta da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea, della Commissione europea, da una parte, e del Cile, dall'altra. 3. Essa puo' richiedere l'esecuzione di tutti gli studi e di tutte le analisi tecniche che ritiene necessari. 4. La sottocommissione commerciale mista presenta almeno una volta all'anno alla commissione mista di cui all'articolo 35 una relazione sullo svolgimento dei suoi lavori, formulando proposte finalizzate alla futura liberalizzazione degli scambi commerciali. 5. La sottocommissione commerciale mista sottopone, per approvazione, alla commissione mista il suo regolamento interno.