(Accordo - art. 40)
                             ARTICOLO 40 
                         Clausola evolutiva 
    Le Parti possono ampliare, di concerto, il presente accordo  onde
approfondire  la  cooperazione  e  completarla,  conformemente   alle
rispettive  legislazioni,  mediante  la  conclusione  di  accordi  su
settori  o  attivita'  specifici,   tenendo   conto   dell'esperienza
acquisita durante la sua esecuzione.