(Accordo - art. 42)
                             ARTICOLO 42 
                     Durata e entrata in vigore 
    1. Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. 
    2. In conformita' delle rispettive procedure e  in  funzione  dei
lavori e  delle  proposte  elaborate  nel  quadro  istituzionale  del
presente accordo, le Parti stabiliscono l'opportunita', il momento  e
le condizioni per il passaggio all'associazione politica ed economica
a seconda dei progressi compiuti nel quadro del presente accordo. 
    3. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno  del  mese
successivo alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto
espletamento delle necessarie formalita'. 
    4. Dette notifiche sono  dirette  al  Segretariato  generale  del
Consiglio dell'Unione europea, depositario del presente accordo. 
    5. L'accordo  sostituira',  sin  dalla  sua  entrata  in  vigore,
l'accordo quadro di cooperazione firmato il 20 dicembre 1990  tra  la
Comunita' economica europea e la Repubblica del Cile.