ARTICOLO 42 Durata e entrata in vigore 1. Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. 2. In conformita' delle rispettive procedure e in funzione dei lavori e delle proposte elaborate nel quadro istituzionale del presente accordo, le Parti stabiliscono l'opportunita', il momento e le condizioni per il passaggio all'associazione politica ed economica a seconda dei progressi compiuti nel quadro del presente accordo. 3. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle necessarie formalita'. 4. Dette notifiche sono dirette al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario del presente accordo. 5. L'accordo sostituira', sin dalla sua entrata in vigore, l'accordo quadro di cooperazione firmato il 20 dicembre 1990 tra la Comunita' economica europea e la Repubblica del Cile.