(Accordo - art. 43)
                             ARTICOLO 43 
                     Adempimento degli obblighi 
    1. Le Parti adottano tutti i provvedimenti generali  o  specifici
necessari per l'adempimento  degli  obblighi  previsti  dal  presente
accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli  obiettivi  ivi
fissati. 
    Qualora una delle Parti  ritenga  che  l'altra  Parte  non  abbia
ottemperato ad un obbligo previsto  dall'accordo,  puo'  adottare  le
misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione  per  i  casi
particolarmente urgenti, essa fornisce alla commissione  mista  tutte
le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della
situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti. 
    Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per
il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza
indugio alla commissione mista e, qualora  l'altra  Parte  ne  faccia
richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo. 
    2. Le Parti decidono che ai  fini  del  paragrafo  1,  per  "casi
particolarmente urgenti", s'intendono le violazioni di  una  clausola
sostanziale dell'accordo ad opera di una di esse.  La  violazione  di
una clausola sostanziale dell'accordo consiste: 
    a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali 
del diritto internazionale oppure 
    b) nell'inosservanza degli elementi fondamentali dell'accordo  di
cui all'articolo 1. 
    3. Le Parti convengono che per misure appropriate, ai  sensi  del
presente articolo, s'intendono le misure  prese  in  conformita'  del
diritto internazionale. Se una Parte prende una  misura  in  un  caso
particolarmente urgente ai sensi del presente articolo, l'altra Parte
puo' chiedere che sia indetta entro quindici giorni una  riunione  in
merito.