(Accordo - art. 5)
                             ARTICOLO 5 
                   Dialogo economico e commerciale 
    1.  Le  Parti  si  impegnano  a  mantenere  un  regolare  dialogo
economico e commerciale nel quadro istituzionale previsto dal  Titolo
VII per conseguire i loro obiettivi commerciali e preparare i  lavori
finalizzati alla futura liberalizzazione degli scambi. 
    2. Le  Parti  determinano  di  comune  accordo  i  settori  della
cooperazione commerciale senza escluderne nessuno a priori. 
    3. La cooperazione comprende, in particolare, i seguenti settori:
    a) accesso al mercato e liberalizzazione degli  scambi,  studi  e
    previsioni  riguardanti  l'applicazione  della   liberalizzazione
    commerciale reciproca, segnatamente il calendario e la  struttura
    dei negoziati e i periodi transitori; 
    b) ostacoli tariffari e non tariffari,  restrizioni  quantitative
all'importazione e all'esportazione e misure di effetto  equivalente:
analisi,  studi   e   gestione,   compresi   i   contingenti,   norme
amministrative del commercio estero, dazi  antidumping,  clausole  di
salvaguardia,  norme  tecniche,  norme  sanitarie  e   fitosanitarie,
reciproco riconoscimento dei sistemi di certificazione; 
    c) struttura tariffaria delle Parti; 
    d) compatibilita' della liberalizzazione commerciale con le norme
dell'OMC; 
    e)  individuazione  delle  riduzioni   tariffarie   possibili   e
abolizione delle misure paratariffarie; 
    f)  individuazione  dei  prodotti  sensibili   e   dei   prodotti
prioritari per le Parti; 
    g) cooperazione e scambi di informazioni in materia  di  servizi,
nell'ambito delle rispettive competenze delle Parti, segnatamente nei
settori dei trasporti, delle assicurazioni e dei servizi finanziari; 
    h) controllo delle pratiche che limitano la concorrenza; 
    i) norme  di  origine  tali  da  promuovere  l'uso  di  mezzi  di
produzione regionali onde favorire l'integrazione.