(Accordo - art. 7)
                             ARTICOLO 7 
                  Cooperazione nel settore doganale 
    1. Nei limiti delle rispettive competenze, le Parti promuovono la
cooperazione  doganale  per  migliorare  e  consolidare   il   quadro
giuridico delle loro relazioni commerciali. 
    La cooperazione doganale mira altresi' a potenziare le  strutture
doganali delle Parti e a  migliorarne  il  funzionamento  nell'ambito
della cooperazione interistituzionale. 
    2. La cooperazione doganale potra'  concretarsi,  in  particolare
con: 
    a) scambi di informazioni, tenendo conto della  tutela  dei  dati
personali; 
    b)  la  messa  a  punto  di  nuove  tecniche  di   formazione   e
coordinamento degli interventi  delle  organizzazioni  internazionali
competenti in materia; 
    c) scambi di funzionari e di alti dirigenti delle amministrazioni
doganali e fiscali; 
    d) semplificazione delle procedure doganali; 
    e) assistenza tecnica. 
    3.  Le  Parti   si   dichiarano   interessate   a   prendere   in
considerazione in futuro, nel  contesto  istituzionale  previsto  dal
presente accordo, la  conclusione  di  un  protocollo  di  assistenza
reciproca nel settore doganale.