ARTICOLO 7 Cooperazione nel settore doganale 1. Nei limiti delle rispettive competenze, le Parti promuovono la cooperazione doganale per migliorare e consolidare il quadro giuridico delle loro relazioni commerciali. La cooperazione doganale mira altresi' a potenziare le strutture doganali delle Parti e a migliorarne il funzionamento nell'ambito della cooperazione interistituzionale. 2. La cooperazione doganale potra' concretarsi, in particolare con: a) scambi di informazioni, tenendo conto della tutela dei dati personali; b) la messa a punto di nuove tecniche di formazione e coordinamento degli interventi delle organizzazioni internazionali competenti in materia; c) scambi di funzionari e di alti dirigenti delle amministrazioni doganali e fiscali; d) semplificazione delle procedure doganali; e) assistenza tecnica. 3. Le Parti si dichiarano interessate a prendere in considerazione in futuro, nel contesto istituzionale previsto dal presente accordo, la conclusione di un protocollo di assistenza reciproca nel settore doganale.