(Accordo - art. 9)
                             ARTICOLO 9 
               Cooperazione in materia di statistiche 
    Le Parti convengono  di  agevolare  il  ravvicinamento  dei  loro
metodi nel settore statistico per poter utilizzare, in base a criteri
riconosciuti da entrambe, i dati statistici relativi agli  scambi  di
beni e di servizi nonche', in generale, a tutti i settori che possono
prestarsi a un trattamento statistico.