Art. 2.
             (Promozione delle tecnologie pulite e dello
                sviluppo della sostenibilita' urbana)
    1.  Il  Ministro dell'ambiente assegna annualmente i premi per lo
sviluppo delle tecnologie pulite in relazione ai processi e  prodotti
industriali,  la  sostenibilita'  ambientale  delle  aree  urbane, la
riduzione ed il recupero dei rifiuti, anche al fine di rafforzare  ed
indirizzare la diffusione di interventi innovativi in aree urbane per
la   gestione   sostenibile  e  consapevole  di  ambiti  territoriali
particolarmente degradati, ivi  comprese  le  azioni  per  le  citta'
amiche  dell'infanzia.  Gli  interventi  relativi  alle  aree  urbane
dovranno svilupparsi seguendo  i  principi  del  "Piano  d'azione  di
Lisbona", approvato da rappresentanti delle citta' d'Europa a Lisbona
l'8  ottobre  1996  a conclusione dei lavori della Seconda Conferenza
europea sulle citta' sostenibili. L'assegnazione dei premi di cui  al
primo  periodo  e'  riservata  per  i  due terzi alle piccole e medie
imprese.
    2. Il Ministro dell'ambiente,  con  proprio  decreto  da  emanare
entro  120  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge, sentite le competenti Commissioni  parlamentari,  definisce  i
criteri  per  l'individuazione dei premi di cui al comma 1 nonche' le
modalita' procedurali per lo svolgimento dei relativi concorsi.
    3. Per l'attuazione delle  iniziative  di  cui  al  comma  1,  il
Ministero   dell'ambiente   puo'   avvalersi   del  supporto  tecnico
dell'ANPA, dei comuni, delle aziende pubbliche di servizi o  di  loro
organismi associativi.
    4.  Per  la  realizzazione  delle  azioni  di  cui  al comma 1 e'
autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1997, 1998  e
1999.