Art. 4.
           (Interventi per la conservazione della natura)
    1.  Sono  istituiti  a  decorrere  dall'anno 1998 con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro  dell'ambiente,
sentite  le  regioni  interessate e previa consultazione dei comuni e
delle province interessati, i seguenti parchi nazionali:
    a) Cinque Terre;
    b) Sila;
    c) Asinara.
    2.  Nelle  aree  dell'Appennino  di  significativo  o   rilevante
interesse  naturalistico  e  ambientale, comprese nei territori delle
province di Reggio Emilia, Parma e Massa Carrara, previa verifica del
consenso  dei   comuni   e   delle   province   interessati,   previa
perimetrazione  e  individuazione  della  denominazione stabilite, su
proposta  del  Ministro  dell'ambiente,  di  intesa  con  le  regioni
interessate,  e'  istituito  un  parco  nazionale;  con  la  medesima
procedura si provvede ad eventuali allargamenti  del  territorio  del
parco ad aree contermini.
    3. All'articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente:
    "l-bis) costa teatina".
    4. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
dopo la lettera ee) e' aggiunta la seguente:
    "ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano"".
    5.  Il  Ministro  dell'ambiente entro il 30 giugno 1998 provvede,
sentiti la regione e  gli  enti  locali  competenti,  all'istruttoria
tecnica  necessaria  per  avviare  l'istituzione dei parchi di cui ai
commi 3 e 4.
    6. All'Ente parco nazionale della Sila sara' affidata la gestione
dei  territori  attualmente  ricadenti  nel  parco  nazionale   della
Calabria,  con esclusione di quelli facenti parte del parco nazionale
dell'Aspromonte, nonche' la  gestione  di  altre  aree  di  interesse
naturalistico definite dal decreto istitutivo del parco stesso.
    7.  All'Ente  parco  dell'Asinara  sara' affidata la gestione del
territorio  dell'omonima   isola.   Conseguentemente   al   comma   2
dell'articolo  34 della legge 6 dicembre 1991, n.  394, le parole: ",
Gennargentu  e  dell'isola  dell'Asinara"   sono   sostituite   dalle
seguenti: "e del Gennargentu".
    8.  Per  i  parchi  nazionali  di  cui  al  comma  1, il Ministro
dell'ambiente procede, ai sensi  dell'articolo  34,  comma  3,  della
legge  6  dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere
dal 1 gennaio 1998.
    9. Per l'istituzione dei parchi  di  cui  ai  commi  1  e  2,  e'
autorizzato  un  tetto massimo di spesa rispettivamente di lire 2.000
milioni per l'anno 1998 e di lire 6.000 milioni a  partire  dall'anno
1999.
    10. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 6, 7, 8
e  9  si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli
anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio
triennale  1997-1999,  al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando quanto a
lire 2.000 milioni  per  l'anno  1998  l'accantonamento  relativo  al
Ministero dell'ambiente e quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 1999
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
    11.   Per   la   realizzazione  di  interventi  nel  campo  della
conservazione della natura previsti dalla legge 6 dicembre  1991,  n.
394,   finalizzati  all'istituzione  e  al  funzionamento  di  parchi
nazionali e di  aree  marine,  alla  predisposizione  dell'inventario
nazionale  delle  risorse naturali, della carta ecopedologica e delle
linee fondamentali di assetto del territorio,  ed  all'organizzazione
della  prima  conferenza  nazionale  sulle aree protette, nonche' per
l'attivazione di centri di accoglienza di animali pericolosi  di  cui
alla  legge  7 febbraio 1992, n. 150, e' autorizzata la spesa di lire
20.200 milioni per l'anno 1997, di lire 8.600 milioni per l'anno 1998
e di lire 7.100 milioni a decorrere dall'anno 1999.
    12. Per consentire lo sviluppo e il  supporto  all'attivita'  dei
parchi,   la   segreteria   tecnica  per  le  aree  protette  di  cui
all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991,  n.    394,  e'
aumentata  di  venti  unita'  di esperti, di cui dieci con competenze
giuridico-amministrative e dieci con competenze tecnico-scientifiche,
ed e' autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 1.200 milioni
per l'anno 1997 e lire 1.800 milioni a decorrere dall'anno 1998.
 
           Note all'art. 4:
            - Il testo   dell'art.  36,  comma  1,  della  legge    6
          dicembre  1991, n.   394 (Legge quadro sulle aree protette)
          e' il seguente:
            "1. Sulla base delle indicazioni   programmatiche di  cui
          all'art.  4,  possono  essere   istituiti parchi marini   o
          riserve marine,  oltre che nelle aree di   cui all'art.  31
          della legge 31  dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:
               a) Isola di Gallinara;
               b) Monti dell'Uccellina - Formiche  di Grosseto - Foce
          dell'Ombrone - Talamone;
               c) Secche di Torpaterno;
               d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
               e) Costa degli Infreschi;
               f) Costa di Maratea;
               g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
               h) Costa del Monte Conero;
               i) Isola di Pantelleria;
               l) promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
               m) Acicastello - Le Grotte;
               n)   Arcipelago  della Maddalena  (isole  ed  isolotti
          compresi  nel territorio del comune della Maddalena);
               o) Capo Spartivento - Capo Teulada;
               p) Capo Testa - Punta Falcone;
               q) Santa Maria di Castellabate;
               r) Monte di Scauri;
               s) Monte a  Capo  Gallo  -  Isola  di  Fuori  o  delle
          Femmine;
               t) Parco marino del Piceno;
               u)   Isole   di   Ischia,   Vivara   e  Procida,  area
          marina  protetta integrata denominata ''regno di Nettuno'';
               v) Isola di Bergeggi;
               z) Stagnone di Marsala;
               aa) Capo Passero;
               bb) Pantani di Vindicari;
               cc) Isola di San Pietro;
               dd) Isola dell'Asinara;
               ee) Capo Carbonara".
            -  Il  testo  dell'art.  34, commi 2   e 3, della legge 6
          dicembre 1991, n. 394, (Legge quadro sulle  aree  protette)
          e' il seguente:
            "2.   E'  istituito,  d'intesa  con la  regione  Sardegna
          ai  sensi dell'art.  2,  comma 7,   il   Parco    nazionale
          del  Golfo    di    Orosei,  Gennargentu    e    dell'isola
          dell'Asinara.  Qualora  l'intesa  con  la regione  Sardegna
          non  si perfezioni  entro  sei mesi  dalla data  di entrata
          in vigore  della presente   legge,   con le   procedure  di
          cui  all'art.  4  si  provvede alla istituzione   del parco
          della  Val  d'Agri  e  del  Lagonegrese    (Monti   Arioso,
          Volturino,   Viggiano,      Sirino,   Raparo)  o,  se  gia'
          costituito, di altro parco nazionale per  il quale  non  si
          applica la previsione di cui all'art. 8, comma 6.
            3.  Entro  centottanta   giorni dalla data di entrata  in
          vigore della  presente  legge,  il  Ministro  dell'ambiente
          provvede   alla   delimitazione  provvisoria  dei    parchi
          nazionali di   cui ai commi   1  e  2    sulla  base  degli
          elementi   conoscitivi  e  tecnicoscientifici  disponibili,
          in particolare, presso i servizi   tecnici nazionali  e  le
          amministrazioni  dello    Stato  nonche'    le regioni   e,
          sentiti  le regioni  e gli  enti locali interessati, adotta
          le  misure di salvaguardia, necessarie per  garantire    la
          conservazione    dello   stato dei   luoghi.   La  gestione
          provvisoria  del  parco,  fino   alla costituzione    degli
          Enti    parco previsti dalla presente legge, e' affidata ad
          un apposito comitato di gestione  istituito  dal   Ministro
          dell'ambiente  in  conformita'  ai principi di cui all'art.
          9".
            -  Il   testo dell'art.  3, comma  9, della  citata legge
          6 dicembre 1991, n.  394, e' il  seguente: "9. Le  funzioni
          di istruttoria   e  di  segreteria  del  Comitato  e  della
          Consulta    sono    svolte,    nell'ambito   del   servizio
          conservazione  della natura del Ministero    dell'ambiente,
          da  una   segreteria  tecnica  composta  da un  contingente
          di  personale stabilito,  entro  il limite  complessivo  di
          cinquanta unita',  con decreto del  Ministro  dell'ambiente
          di    concerto  con  il    Ministro del tesoro   e con   il
          Ministro   per  gli    affari    regionali.  Il    predetto
          contingente  e'    composto  mediante apposito comando   di
          dipendenti dei Ministeri  presenti   nel Comitato,    delle
          regioni    e  delle   province autonome   di   Trento e  di
          Bolzano,  nonche'  di personale  di  enti pubblici    anche
          economici,    ai    quali e'   corrisposta una   indennita'
          stabilita  con  decreto    del  Ministro  dell'ambiente  di
          concerto  con  il  Ministro del   tesoro. Fanno parte   del
          contingente  non  piu'    di  venti  esperti   di   elevata
          qualificazione,  assunti  con contratto a termine di durata
          non   superiore al   biennio e   rinnovabile  per    eguale
          periodo,  scelti con le modalita' di cui  agli articoli 3 e
          4 del decreto-legge 24  luglio  1973,  n.  428,  convertito
          dalla  legge 4 agosto 1973, n. 497.  Con proprio decreto il
          Ministro   dell'ambiente,  sentiti  i  Ministri  che  fanno
          parte   del    Comitato,     disciplina    l'organizzazione
          della  segreteria     tecnica.   Per     l'attuazione   del
          presente  comma   e' autorizzata  una spesa  annua  fino  a
          lire  3,4  miliardi a  partire dall'anno 1991".