Art. 5.
             (Attuazione di convenzioni internazionali e
                altri interventi in campo ambientale)
    1.    Per   la   realizzazione   degli   interventi   finalizzati
all'attuazione di convenzioni  internazionali  e  relativi  piani  di
azione   nazionali   in   campo   ambientale,   all'attuazione  degli
adempimenti di cui alla legge quadro  sull'inquinamento  acustico  26
ottobre  1995,  n.  447, allo svolgimento del servizio di prevenzione
degli  inquinamenti  di  cui  all'articolo  9  del  decreto-legge   9
settembre  1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, e' autorizzata la spesa di lire 6.684  milioni
per l'anno 1997 e di lire 2.474 milioni per gli anni 1998 e 1999.
    2.   Per   la   realizzazione  degli  interventi  finalizzati  al
funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e  l'Ecoaudit,  di  cui  al
decreto-legge  6  luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, e' autorizzata la  spesa  di  lire
1.760  milioni  a  decorrere  dal 1997. Le somme riscosse a titolo di
diritti di utilizzazione di cui agli articoli 10 e 14 del decreto del
Ministro dell'ambiente 2 agosto  1995,  n.  413,  sono  acquisite  al
bilancio  dello  Stato.  Per  l'attivazione  del  sistema  di coordi-
namento e di controllo di cui al comma 3 dell'articolo 2 della  legge
8  novembre  1991,  n.  360,  come  sostituito  dall'articolo  6  del
decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  31 maggio 1995, n. 206, e' autorizzata la spesa di lire
600 milioni per il 1997 e di lire 1.400 milioni a decorrere dal 1998.
Per l'attuazione  di  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  13
gennaio  1994,  n.  62,  limitatamente ai compiti di studio, ricerca,
sperimentazione delle opere volte  alla  salvaguardia  di  Venezia  e
della  sua laguna, nonche' di raccolta e di elaborazione dei dati per
una corretta informazione al pubblico, anche attraverso l'apertura di
uno sportello per il cittadino, l'ufficio preposto  al  coordinamento
di cui al comma 3 dell'articolo 2 della citata legge n. 360 del 1991,
come  sostituito  dal predetto articolo 6 del decreto-legge n. 96 del
1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995,  e'
autorizzato  alla  spesa  nel  limite  massimo  di lire 400 milioni a
decorrere dal 1997.
    3.  Il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  istituisce  un
sistema di assegnazione di  un  marchio  nazionale  per  la  qualita'
ecologica,  assicurando  la  complementarieta' tra tale sistema ed il
sistema comunitario. Tale funzione  e'  attribuita  al  Comitato  per
l'Ecolabel  e l'Ecoaudit senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato.
    4. Al fine di consentire l'installazione ai valichi di  frontiera
di  sistemi  per  la  rilevazione  della  radioattivita'  dei metalli
importati di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 giugno 1996, n.
321, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  1996,  n.
421,  e' autorizzato lo stanziamento per un importo pari a lire 5.000
milioni a valere sulle disponibilita' dell'apposita sezione del Fondo
di  cui  all'articolo  14  della  legge  17  febbraio  1982,  n.  46,
intendendosi  corrispondentemente  ridotto  lo stanziamento destinato
agli interventi di cui all'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),  del
decreto-legge  20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.
    5.  All'articolo 4, primo comma, della legge 31 dicembre 1982, n.
979, dopo le  parole:  "si  provvedera'  mediante  la  costruzione  o
l'acquisto" sono inserite le seguenti: "o il noleggio".
    6.  Il  terzo comma dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982,
n. 979, e' abrogato.
 
           Note all'art. 5:
            -  La  legge    26  ottobre   1995,   n.   447,     reca:
          "Legge  quadro sull'inquinamento acustico".
            -   Il   testo   dell'art.   9   del   D.L.  9  settembre
          1988,  n.  397 (Disposizioni  urgenti    in  materia     di
          smaltimento     dei  rifiuti industriali), convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  9 novembre 1988, n. 475, e'  il
          seguente:
            "Art.   9   (Personale).   -   1.  Per le  attivita'  del
          Servizio    di  prevenzione    degli      inquinamenti    e
          risanamento    ambientale  nello svolgimento dei compiti di
          natura  tecnica  connessi   all'attuazione   del   presente
          decreto,    il Ministro dell'ambiente puo'  attribuire, per
          un contingente     massimo    di      quindici      unita',
          incarichi  a   tempo determinato, di  durata non  superiore
          a  due    anni  e    rinnovabili per eguale   periodo,    a
          personale  particolarmente    qualificato   nella  materia,
          appartenente  ai  ruoli delle amministrazioni dello Stato o
          di enti pubblici, anche  economici. Il personale in  parola
          e' collocato in  posizioni  di  comando  o  di fuori  ruolo
          presso  il  Ministero dell'ambiente.   A   tale   personale
          e'    corrisposta,    per    la   durata dell'incarico, una
          specifica indennita'   da  determinare    con  decreto  del
          Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con il Ministro del
          tesoro.
            2. Le relative  spese, che si quantificano in lire    105
          milioni  per l'anno 1988 e in lire 360 milioni per ciascuno
          degli anni 1989 e 1990  sono  imputate,  nei  limiti  della
          capienza,  per  gli anni 1988-1990, sul capitolo 1062 dello
          stato di previsione del Ministero dell'ambiente".
            - Il  D.L. 6   luglio 1993, n.   216,  convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  9 agosto 1993,  n. 294, reca:
          "Adempimenti finanziari per l'attuazione del    regolamento
          CEE    n.        880/92   sul   marchio       di   qualita'
          ecologica-Ecolabel".
            -  Il  testo degli  articoli  10  e  14  del decreto  del
          Ministro dell'ambiente 2  agosto 1995, n.  413 (Regolamento
          recante  norme per l'istituzione  ed  il funzionamento  del
          Comitato  per l'Ecolabel  e l'Ecoaudit),  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  231  del  3  ottobre  1995,  e' il
          seguente:
            "Art. 10  (Risorse  finanziarie  per    la  gestione  del
          Comitato sezione Ecolabel). - 1. Le domande di assegnazione
          del  marchio  comunitario  di  qualita'    ecologica   sono
          soggette  al pagamento  di  un  diritto  a copertura  delle
          spese  relative    all'istruttoria  delle  domande  stesse.
          L'imposto di tale diritto,  da  versare  mediante  appositi
          bollettini  di  conto  corrente   postale all'ANPA cui   e'
          stata presentata   la domanda per  far  fronte  agli  oneri
          dalla  stessa  sostenuti,  e' stabilito in una somma minima
          pari al controvalore in   lire di 500 ECU    (calcolata  al
          tasso   di  cambio    vigente  il  giorno  precedente    la
          presentazione della domanda), o di altro  importo  in  ECU,
          stabilito   a   livello  comunitario.     La  ricevuta  del
          bollettino di   c/c  postale,  deve  essere  allegata  alla
          domanda.  Il    Comitato provvede   ad aggiornare l'importo
          del predetto diritto   sulla     base    degli      importi
          indicativi     stabiliti  dalla Commissione delle Comunita'
          europee ai sensi dell'art.   11, comma 3,  del  regolamento
          CEE n. 880/92 del Consiglio.
            2.  I soggetti,   cui sia stato assegnato un marchio  CEE
          di qualita' ecologica, sono tenuti a pagare  ogni  anno  un
          diritto  di  utilizzazione  del marchio stesso. Il predetto
          diritto,  da  riferire  ad  un  periodo  di   dodici   mesi
          decorrenti  dalla  data   di assegnazione, e'  stabilito in
          misura pari allo 0,15% del volume annuo delle vendite nella
          Comunita' economica europea del  prodotto per il  quale  il
          marchio  e'  assegnato  in  base ai prezzi franco fabbrica.
          L'importo minimo e' di 500 ECU. Il Comitato puo'  stabilire
          l'importo  del  predetto diritto   anche in via provvisoria
          sulla base  dei dati  definitivi di   vendita per    l'anno
          interessato    risultanti  dal    bilancio  del    soggetto
          assegnatario.  Il Comitato  di cui   all'art.   1  provvede
          ad    aggiornare l'importo  del predetto diritto sulla base
          degli importi indicativi stabiliti dalla Commissione  delle
          Comunita'    europee  ai sensi dell'art.   11, comma 3, del
          regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio.
            3. I costi delle eventuali prove sui prodotti per i quali
          si  chiede  l'assegnazione  del  marchio   comunitario   di
          qualita'   ecologica  non  sono  inclusi  ne'  nel  diritto
          relativo alla domanda, ne' nel diritto annuo.   Tali  costi
          sono a carico del richiedente o dell'assegnatario.
            4.  Il   Comitato puo' stabilire variazioni  dell'importo
          del diritto di cui  al comma 2  in misura non superiore   o
          inferiore,  al    20%. La predetta variazione   deve essere
          riferita   a tutti i    diritti  fissati  per  il  medesimo
          prodotto.
            5.  Le   somme derivanti dai  diritti di cui  al comma 2,
          cosi' come previsto  dall'art.   1   del   decreto-legge  6
          luglio    1993,   n.   216, convertito con  legge 9  agosto
          1993,  n. 294,  sono versate  al capo XXXII  - cap.    2593
          dell'entrata     del  bilancio    dello    Stato  e    sono
          riassegnate  al cap.  2558 dello  stato di  previsione  del
          Ministero  dell'ambiente,    per      far   fronte     alle
          esigenze   organizzative  e funzionali del  Comitato.    La
          riscossione di tali  diritti puo' essere eseguita  mediante
          versamento  diretto alla  competente  sezione  di tesoreria
          provinciale  dello  Stato  oppure a  mezzo  di c/c  postale
          intestato alla medesima sezione di tesoreria,  specificando
          il capo ed il  capitolo di  entrata suddetti  e  la causale
          del  versamento.   Il mancato   pagamento   dei diritti  di
          cui  ai  commi  1 e  2  comporta rispettivamente,    previa
          diffida   ad    adempiere  entro  un  termine prestabilito,
          il    non  accoglimento delle domande   di assegnazione del
          marchio comunitario   o/e la sospensione del    diritto  di
          utilizzazione  del   marchio   ecologico  fino  a    quando
          non  venga  effettuato  il pagamento".
            "Art. 14 (Quote).  - 1. Il Comitato stabilisce,  ai sensi
          dell'art.  11 del  regolamento CEE 1836/93  del Consiglio e
          tenendo   conto  delle  dimensioni    del  fatturato    dei
          soggetti richiedenti,  un sistema  di quote per far  fronte
          alle  spese,  sostenute per  la registrazione dei siti, per
          l'accreditamento dei verificatori ambientali,  nonche'  per
          il funzionamento e la promozione del sistema.
            2.  Le  somme   derivanti dai diritti di cui al  comma 1,
          sono versate al capo  XXXII,  cap.  2593  dell'entrata  del
          bilancio  dello  Stato e sono riassegnate all'apposito cap.
          n.  2558  dello  stato     di  previsione   del   Ministero
          dell'ambiente.  La riscossione di tali  diritti puo' essere
          eseguita   mediante   versamento   diretto alla  competente
          sezione  di tesoreria provinciale   dello Stato oppure    a
          mezzo  di    conto corrente postale intestato alla medesima
          sezione di tesoreria, specificando il capo ed  il  capitolo
          di entrata suddetto e la causale del versamento.
            3.  Per  quanto  riguarda  la  registrazione dei siti, la
          ricevuta  della  competente    sezione     di     tesoreria
          provinciale  dello  Stato  o  del bollettino di c/c postale
          deve  essere allegata ai documenti previsti all'art. 15".
            -  Il  testo  del  comma  3  dell'art.    2 della legge 8
          novembre 1991, n.  360  (Interventi urgenti  per  Venezia e
          Chioggia), come  sostituito dall'art.   6   del   D.L.   29
          marzo   1995,   n.   96,   convertito,   con modificazioni,
          dalla  legge 31 maggio  1995, n. 206, e'  il seguente:  "3.
          Per   il   finanziamento  delle   iniziative    riguardanti
          la  realizzazione,  da   parte del Ministero dell'ambiente,
          del sistema di coordinamento   e    di   controllo    degli
          interventi     finalizzati  al riequilibrio  idrogeologico,
          alla    salvaguardia  ambientale   ed   al  disinquinamento
          della  Laguna  di Venezia   e del bacino scolante di cui al
          comma   1, lettera a),   e' autorizzata  la    spesa  di  5
          miliardi  per  l'anno   1994.    Al   relativo  onere    si
          provvede   a     carico   dello  stanziamento  iscritto  al
          capitolo 9001  dello stato di previsione del Ministero  del
          tesoro    per   l'anno   1994,   parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'ambiente.  Il
          Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero
          dell'ambiente   opera  d'intesa  con  le    amministrazioni
          locali.    L'intesa     s'intende  acquisita      trascorsi
          inutilmente trenta giorni dalla richiesta".
            -    Il D.Lgs.  13  gennaio  1994, n.  62,  reca:  "Norme
          dirette     ad  assicurare   la   razionalizzazione   degli
          interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia".
            -   Il   testo   dell'art.   10   del    D.L.  17  giugno
          1996,   n.   321 (Disposizioni urgenti   per  le  attivita'
          produttive),   convertito, con modificazioni, dalla legge 8
          agosto 1996, n. 421, e' il seguente:
            "Art.  10    (Acquisto  e  installazione    di sistemi di
          controllo della radioattivita').   -      1.    Per      il
          potenziamento   delle   misure  di prevenzione dei pericoli
          di   inquinamento  da  sostanze  radioattive,  il  Ministro
          dell'interno  e' autorizzato  ad  attuare  un programma  di
          adeguamento    e  sostituzione    degli  impianti   e delle
          attrezzature di controllo e  monitoraggio utilizzati    dal
          Corpo  nazionale    dei vigili del   fuoco   per   la  rete
          nazionale  di  rilevamento   della   ricaduta  radioattiva.
          Alla  stipula  delle   convenzioni e dei contratti relativi
          agli  acquisti e  forniture occorrenti   si provvede    con
          l'osservanza  delle  disposizioni previste dall'art.  9 del
          decreto-legge 18 gennaio  1992,  n.    9,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   28 febbraio 1992, n. 217, in
          quanto applicabili.
            2.  Il    Ministero  dell'industria,  del  commercio    e
          dell'artigianato,  sentiti  i  Ministeri    della sanita' e
          delle finanze,   provvede ai fini dell'acquisto    e  della
          installazione    di   sistemi di  scintillazione disposti a
          portale per la rilevazione automatica della  radioattivita'
          dei  metalli  presso    i  valichi di frontiera, alla   cui
          utilizzazione e controllo e'  addetto  il  personale    del
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, nell'ambito della
          gestione della rete di rilevamento di cui al comma 1.
            3.  Per   l'attuazione   del   programma   previsto   dal
          comma   1,   e' autorizzata  la spesa  di lire  40 miliardi
          per  l'anno     1995  cui     si  provvede         mediante
          corrispondente     riduzione  dello   stanziamento iscritto
          al capitolo 9001 dello stato di  previsione  del  Ministero
          del  tesoro   per  l'anno medesimo,  all'uopo  utilizzando,
          quanto a   lire 31.500 milioni,   la voce  relativa    alla
          Presidenza del  Consiglio dei Ministri  e,  quanto  a  lire
          8.500  milioni,  la  voce  relativa  al Ministero di grazia
          e  giustizia. All'onere derivante dall'attuazione del comma
          2, valutato in  lire 5 miliardi  per il 1994,  si  provvede
          mediante   utilizzazione    dei  fondi  dello  stanziamento
          iscritto per lo stesso anno  al capitolo di spesa  n.  7549
          dello  stato   di previsione del Ministero  dell'industria,
          del  commercio e  dell'artigianato. Il Ministro del  tesoro
          e'  autorizzato    ad  apportare,  con  propri  decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio".
            -  Il testo  dell'art.  14   della legge   17    febbraio
          1982,  n.    46 (Interventi per  i settori dell'economia di
          rilevanza nazionale), e' il seguente:
            "Art. 14.  - Presso   il Ministero   dell'industria,  del
          commercio  e dell'artigianato   e'   istituito  il  ''Fondo
          speciale  rotativo   per l'innovazione tecnologica''.    Il
          fondo    e'  amministrato    con gestione fuori bilancio ai
          sensi dell'art. 9  della legge 25 novembre 1971, n.  1041.
            Gli interventi  del fondo  hanno per   oggetto  programmi
          di  imprese  destinati  ad introdurre rilevanti avanzamenti
          tecnologici  finalizzati  a  nuovi  prodotti   o   processi
          produttivi  o  al  miglioramento  di  prodotti  o  processi
          produttivi  gia'   esistenti. Tali programmi  riguardano le
          attivita'      di      progettazione,      sperimentazione,
          sviluppo          e  preindustrializzazione,  unitariamente
          considerate.
            Il CIPI, entro trenta  giorni    dall'entrata  in  vigore
          della   presente   legge,   stabilisce   le  condizioni  di
          ammissibilita'  agli  interventi  del  fondo,  indica    la
          priorita'  di    questi  avendo  riguardo    alle  esigenze
          generali   dell'economia   nazionale    e    determina    i
          criteri  per  le modalita' dell'istruttoria".
            -  Il  testo dell'art. 1,  comma 2, lettera  b), del D.L.
          20 giugno 1994,    n.  396    (Disposizioni  urgenti    per
          l'attuazione    del  piano    di  ristrutturazione      del
          comparto   siderurgico),   convertito,   con modificazioni,
          dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, e' il seguente:
            "2.  Le  finalita'  di  cui  al comma  1  devono   essere
          raggiunte  attraverso    la   distruzione   degli  impianti
          produttivi   e   la riconversione  in  settori   produttivi
          diversi   da   quello   CECA  da realizzare con le seguenti
          forme di incentivazione:
              a) (omissis);
            b) contributo aggiuntivo da destinare ad investimenti  da
          realizzare  in  settori produttivi diversi da  quelli CECA,
          per il recupero, anche  parziale,  delle  forze  lavorative
          impiegate  negli  impianti distrutti.  La  presentazione di
          un     programma  di     reinvestimento  e'      condizione
          preferenziale  per    accedere  ai   benefici di cui   alla
          lettera  a). Il contributo  per la   riconversione   potra'
          essere    attribuito  anche   a soggetti diversi,   purche'
          realizzino, nelle  stesse    aree,  iniziative  idonee    a
          recuperare   in  tutto  o in  parte  le  unita'  lavorative
          dismesse. Per  le zone  nelle quali  sono applicabili    le
          provvidenze  previste  dalla   regolamentazione comunitaria
          sugli aiuti  regionali e sulle misure   di sostegno    alle
          piccole  e  medie imprese  i massimali sono quelli previsti
          dalla regolamentazione stessa".
            - Il testo dell'art. 4, primo    comma,  della  legge  31
          dicembre  1982,  n.  979   (Disposizioni per la difesa  del
          mare), e' il  seguente: "Per gli interventi  di prevenzione
          e  di controllo degli  inquinamenti di cui alla lettera  a)
          del   precedente     art.  2  si  provvedera'  mediante  la
          costruzione    o      l'acquisto    o       comunque     la
          utilizzazione,    anche attraverso apposita convenzione, di
          unita'   navali   con   caratteristiche   di    particolare
          maneggevolezza e velocita', di  aeromobili nonche' di mezzi
          di trasporto e di rimorchio".