Art. 6. (Ampliamento della pianta organica) 1. Al fine di migliorare la funzionalita' del Ministero dell'ambiente la dotazione organica dello stesso e' rideterminata in novecento unita' secondo la tabella allegata alla presente legge. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente formulata di intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono determinati i profili professionali. 3. Alla copertura dei posti previsti dal comma 1 e determinati ai sensi del comma 2 si provvede prioritariamente mediante ricorso alle procedure di mobilita' da espletare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Alla copertura dei posti determinati ai sensi del comma 2 e non coperti con le procedure di cui al comma 3 si provvede anche in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le seguenti modalita': a) il 40 per cento dei posti aggiuntivi, determinati dalla differenza fra il numero di personale in ruolo alla data del 30 maggio 1997 e la nuova dotazione organica di cui al comma 1 del presente articolo, previsti per le qualifiche funzionali VI, VII, VIII e IX e' coperto attraverso il passaggio del personale gia' inquadrato nelle qualifiche immediatamente inferiori, previo corso di riqualificazione professionale, da effettuare con le modalita' richiamate dall'articolo 12, comma 1, lettera s), dela legge 15 marzo 1997, n. 59, e con accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire; b) i posti resi disponibili, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3, nelle qualifiche funzionali V, VI, VII e VIII, sono coperti mediante mobilita' del personale gia' dipendente da altre amministrazioni dello Stato, prioritariamente con l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione ed attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti. Per il personale gia' inquadrato saranno predisposti corsi di riqualificazione professionale secondo le esigenze e le funzioni attribuite presso i servizi del Ministero da espletare con le modalita' richiamate dall'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59; c) i rimanenti posti disponibili nelle qualifiche funzionali fino al raggiungimento della nuova dotazione organica sono coperti mediante inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente per le qualifiche funzionali II, III, IV, V e VI e mediante procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VII, VIII e IX; d) i due posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente generale vengono coperti mediante contratto di durata quinquennale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei confronti di esperti particolarmente qualificati in materie attinenti alle funzioni da svolgere, anche appartenenti alle categorie indicate al comma 1 del citato articolo 21; e) i posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente vengono coperti: 1) mediante inquadramento di dirigenti di enti pubblici territoriali e di aziende sanitarie locali in servizio presso il Ministero dell'ambiente e preposti con atto formale ad uffici di livello dirigenziale alla data del 31 dicembre 1996. L'inquadramento avviene, a domanda, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministro dell'ambiente, con salvezza degli effetti economici, giuridici, dell'anzianita' e della qualifica; 2) mediante procedure concorsuali, estendendo alle qualifiche relative alle professionalita' amministrative quanto disposto dal comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e mantenendo per la percentuale dei posti da riservare al personale dipendente del Ministero dell'ambiente le modalita' di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 1994, n. 439; f) le unita' di personale proveniente dagli enti posti in liquidazione e attualrnente in servizio presso il Ministero dell'ambiente non inquadrate secondo le procedure previste dalle lettere b) e c) del presente comma alla data del 30 novembre 1998, sono poste in ruolo in base alle disponibilita' di organico e secondo la qualifica funzionale posseduta presso l'ANPA. 5. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 4.000 milioni per l'anno 1997, in lire 10.200 milioni per l'anno 1998 ed in lire 19.110 milioni a decorrere dall'anno 1999.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "45. Fino al 31 dicembre 1997 e' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di assumere personale, anche a tempo determinato, escluso quello delle categorie protette. E' autorizzato esclusivamente il ricorso alle procedure di mobilita', secondo la normativa vigente". - Il testo dell'art. 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e' il seguente: "Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi: a) - r) (omissis); s) realizzare gli eventuali processi di mobilita' ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge, nonche' di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalita' previste dall'art. 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio". - Il testo dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente: "2. Nei limiti delle disponibilita' di organico, possono essere, altresi', conferiti a persone estranee, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili una sola volta. A tale personale si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilita' e di incompatibilita', nonche' il trattamento economico iniziale spettante al dirigente generale di ruolo di corrispondente livello e un'indennita' determinata dal Consiglio dei Ministri". - Il testo dell'art. 28, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "L'accesso alle qualifiche dirigenziali relative a professionalita' tecniche avviene esclusivamente tramite concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni". - Il testo dell'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439 (Regolamento relativo all'accesso alla qualifica di dirigente), e' il seguente: "2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per una sola volta e, comunque, per non oltre tre anni dalla sua entrata in vigore, la meta' dei posti della qualifica di dirigente conferibili mediante il concorso, per esami, di cui all'art. 2 e riservati al personale dell'amministrazione che indice il concorso e' attribuita mediante concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio".