Art. 6.
                 (Ampliamento della pianta organica)
    1.   Al   fine  di  migliorare  la  funzionalita'  del  Ministero
dell'ambiente  la dotazione organica dello stesso e' rideterminata in
novecento unita' secondo la tabella allegata alla presente legge.
    2.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su
proposta  del  Ministro  dell'ambiente  formulata  di  intesa  con il
Ministro  del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono
determinati i profili professionali.
    3. Alla copertura dei posti previsti dal comma 1 e determinati ai
sensi  del comma 2 si provvede prioritariamente mediante ricorso alle
procedure  di mobilita' da espletare entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
    4.  Alla  copertura  dei posti determinati ai sensi del comma 2 e
non  coperti  con le procedure di cui al comma 3 si provvede anche in
deroga  all'articolo  1,  comma  45, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, con le seguenti modalita':
    a)  il  40  per  cento  dei  posti  aggiuntivi, determinati dalla
differenza  fra  il  numero  di  personale  in ruolo alla data del 30
maggio  1997  e  la  nuova  dotazione  organica di cui al comma 1 del
presente  articolo,  previsti  per  le qualifiche funzionali VI, VII,
VIII  e  IX  e'  coperto  attraverso  il passaggio del personale gia'
inquadrato nelle qualifiche immediatamente inferiori, previo corso di
riqualificazione   professionale,  da  effettuare  con  le  modalita'
richiamate dall'articolo 12, comma 1, lettera s), dela legge 15 marzo
1997, n. 59, e con accertamento dei titoli richiesti per la qualifica
da ricoprire;
    b)  i  posti  resi disponibili, a seguito dell'espletamento delle
procedure  previste  dal  comma 3, nelle qualifiche funzionali V, VI,
VII  e  VIII,  sono  coperti  mediante  mobilita'  del personale gia'
dipendente da altre amministrazioni dello Stato, prioritariamente con
l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in
liquidazione   ed   attualmente   in  servizio  presso  il  Ministero
dell'ambiente,  previa  verifica  dei  requisiti  richiesti.  Per  il
personale    gia'    inquadrato    saranno   predisposti   corsi   di
riqualificazione  professionale  secondo  le  esigenze  e le funzioni
attribuite  presso  i  servizi  del  Ministero  da  espletare  con le
modalita'  richiamate  dall'articolo  12,  comma 1, lettera s), della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
    c) i rimanenti posti disponibili nelle qualifiche funzionali fino
al   raggiungimento  della  nuova  dotazione  organica  sono  coperti
mediante  inserimento  nei ruoli del personale proveniente dagli enti
posti  in  liquidazione  attualmente  in servizio presso il Ministero
dell'ambiente  per  le  qualifiche  funzionali  II, III, IV, V e VI e
mediante procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VII, VIII
e IX;
    d)  i  due posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente generale
vengono  coperti  mediante  contratto di durata quinquennale ai sensi
dell'articolo  21,  comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.  29,  nei  confronti  di  esperti  particolarmente  qualificati in
materie  attinenti alle funzioni da svolgere, anche appartenenti alle
categorie indicate al comma 1 del citato articolo 21;
    e)  i  posti  aggiuntivi  nella  qualifica  di  dirigente vengono
coperti:
    1)   mediante   inquadramento   di  dirigenti  di  enti  pubblici
territoriali  e  di  aziende  sanitarie  locali in servizio presso il
Ministero  dell'ambiente  e  preposti  con  atto formale ad uffici di
livello  dirigenziale alla data del 31 dicembre 1996. L'inquadramento
avviene,  a  domanda,  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in
vigore   della   presente   legge,  con  provvedimento  del  Ministro
dell'ambiente,  con  salvezza  degli  effetti  economici,  giuridici,
dell'anzianita' e della qualifica;
    2)  mediante  procedure  concorsuali,  estendendo alle qualifiche
relative  alle  professionalita'  amministrative  quanto disposto dal
comma  1,  ultimo periodo, dell'articolo 28 del decreto legislativo 3
febbraio  1993,  n.  29, e mantenendo per la percentuale dei posti da
riservare  al  personale  dipendente  del  Ministero dell'ambiente le
modalita' di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 21 aprile 1994, n. 439;
    f)  le  unita'  di  personale  proveniente  dagli  enti  posti in
liquidazione   e   attualrnente   in  servizio  presso  il  Ministero
dell'ambiente  non  inquadrate  secondo  le  procedure previste dalle
lettere  b)  e  c) del presente comma alla data del 30 novembre 1998,
sono poste in ruolo in base alle disponibilita' di organico e secondo
la qualifica funzionale posseduta presso l'ANPA.
    5. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
occorrente,  valutata  in lire 4.000 milioni per l'anno 1997, in lire
10.200  milioni per l'anno 1998 ed in lire 19.110 milioni a decorrere
dall'anno 1999.
 
           Note all'art. 6:
            - Il testo  dell'art.  1,  comma    45,  della  legge  23
          dicembre  1996,  n.    662   (Misure   di razionalizzazione
          della  finanza  pubblica), e'  il seguente:  "45.  Fino  al
          31  dicembre  1997  e' fatto  divieto  alle amministrazioni
          pubbliche    di  cui   all'art. 1,   comma 2,   del decreto
          legislativo  3    febbraio  1993,  n.    29,  di   assumere
          personale,    anche a tempo   determinato,  escluso  quello
          delle  categorie  protette.  E' autorizzato  esclusivamente
          il  ricorso    alle  procedure    di  mobilita', secondo la
          normativa vigente".
            - Il testo dell'art. 12, comma    1,  lettera  s),  della
          legge  15  marzo  1997, n.   59 (Delega  al Governo  per il
          conferimento di  funzioni e compiti alle   regioni ed  enti
          locali,  per  la riforma  della pubblica amministrazione  e
          per  la semplificazione  amministrativa),  e'  il seguente:
            "Art. 12. - 1. Nell'attuazione della  delega di cui  alla
          lettera  a)  del   comma   1 dell'art.  11  il  Governo  si
          atterra',   oltreche'   ai principi    generali  desumibili
          dalla  legge    23 agosto   1988, n.   400, dalla   legge 7
          agosto  1990, n.   241, e   dal   decreto  legislativo    3
          febbraio  1993,  n.  29,  e    successive  modificazioni ed
          integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
              a) - r) (omissis);
              s) realizzare   gli eventuali   processi  di  mobilita'
          ricorrendo,  in  via prioritaria,  ad accordi  di mobilita'
          su base  territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8,  del
          decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e  successive
          modificazioni,      prevedendo  anche     per  tutte     le
          amministrazioni  centrali  interessate  dai   processi   di
          trasferimento  di  cui all'art.   1 della   presente legge,
          nonche'  di razionalizzazione, riordino e  fusione  di  cui
          all'art.  11,  comma  1,  lettera a), procedure finalizzate
          alla  riqualificazione professionale per il   personale  di
          tutte   le   qualifiche  e  i   livelli  per  la  copertura
          dei  posti disponibili a seguito della definizione    delle
          piante  organiche e con le modalita'  previste dall'art. 3,
          commi  205 e 206, della  legge 28 dicembre  1995,  n.  549,
          fermo    restando che le singole amministrazioni provvedono
          alla  copertura  degli   oneri  finanziari   attraverso   i
          risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio".
            -  Il  testo dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio
          1993, n.  29  (Razionalizzazione        dell'organizzazione
          delle       amministrazioni pubbliche   e  revisione  della
          disciplina  in   materia   di   pubblico impiego,  a  norma
          dell'art.  2  della  legge  23 ottobre 1992, n. 421), e' il
          seguente: "2. Nei limiti delle disponibilita' di  organico,
          possono essere,  altresi',  conferiti a  persone  estranee,
          in  possesso  dei requisiti  di cui  al comma  1, incarichi
          di dirigente  generale con contratti di diritto  privato di
          durata non superiore  a cinque anni, rinnovabili  una  sola
          volta.  A    tale  personale  si  applicano,  per  tutta la
          durata   dell'incarico,   le    disposizioni   in   materia
          di responsabilita'  e   di  incompatibilita',  nonche'   il
          trattamento economico  iniziale  spettante   al   dirigente
          generale     di     ruolo    di  corrispondente  livello  e
          un'indennita'  determinata dal Consiglio dei Ministri".
            -  Il testo  dell'art. 28,  comma   1, ultimo    periodo,
          del    decreto  legislativo 3 febbraio   1993, n. 29, e' il
          seguente: "L'accesso alle qualifiche dirigenziali  relative
          a professionalita' tecniche avviene esclusivamente  tramite
          concorso      per   esami     indetto     dalle     singole
          amministrazioni".
            - Il   testo dell'art. 19, comma    2,  del  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri  21 aprile 1994, n.
          439 (Regolamento relativo  all'accesso  alla  qualifica  di
          dirigente),   e'   il   seguente:  "2.  In  sede  di  prima
          applicazione del presente regolamento, per una  sola  volta
          e,  comunque, per   non oltre  tre anni  dalla sua  entrata
          in   vigore,  la  meta'  dei  posti  della  qualifica    di
          dirigente conferibili mediante il concorso,  per esami,  di
          cui      all'art.      2  e     riservati  al     personale
          dell'amministrazione  che     indice  il      concorso   e'
          attribuita   mediante   concorso  per  titoli  di  servizio
          professionali e di cultura integrato da colloquio".