Art. 8. (Modifiche al decreto-legge n. 67 del 1997) 1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: "delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato permanente per le politiche agro-alimentari," sono sostituite dalle seguenti: "per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,"; b) dopo il secondo periodo e' inserito i seguente: "Prima dell'autorizzazione alla contrazione del mutuo il Ministero per le politiche agricole accerta che le opere siano state approvate ai sensi delle leggi vigenti, ivi compresa la procedura di valutazione impatto ambientale se prevista; accerta altresi' che le regioni interessate abbiano preventivamente attestato la loro utilita', compatibilita' ambientale, efficacia e fattibilita' tecnico-economica."; c) nel penultimo e nell'ultimo periodo, le parole: "delle risorse agricole, alimentari e forestali" sono sostituite dalle seguenti: "per le politiche agricole". 2. All'articolo 6 del citato decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997 il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. Le risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca previsto dal comma 104 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse assegnate dal CIPE per il finanziamento di progetti di protezione e risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sui fondi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le ulteriori risorse attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione delle risorse disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, nonche' i proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono destinati alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti da un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, tenendo conto della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 1-bis. Nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata definita l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, coincidono con il territorio della provincia. Sentite le autorita' di bacino, le regioni possono, con propria legge, definire una diversa delimitazione territoriale degli ambiti". 3. Il decreto di cui al capoverso 1 del comma 2 e' emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. All'articolo 6 del citato decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997 il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le risorse nazionali di cui al comma 1, eccettuate quelle riscosse a titolo di canone o tariffa, sono assegnate, anche in deroga alle finalita' previste per dette risorse dalle rispettive disposizioni normative, su appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'ambiente, anche di nuova istituzione. Per le risorse gia' trasferite alle regioni, il Ministro dell'ambiente ne autorizza la spesa in relazione alle opere ed agli interventi previsti dal piano di cui al comma 1. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente, provvede a richiedere all'Unione europea le modifiche dei programmi operativi eventualmente occorrenti". 5. All'articolo 6 del citato decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1, gia' appaltati o affidati in concessione o gia' oggetto di progettazione almeno preliminare se compresi in piani regionali di risanamento delle acque, e che risultino sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 13 del presente decreto, intendendosi sostituito all'elenco di cui al comma 1 dello stesso articolo il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue. Entro il termine di sessanta giorni dal collaudo per ciascuna opera, la provincia, o l'ente responsabile dell'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato qualora costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, individua il gestore definitivo. Decorso inutilmente tale termine, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, puo' individuare un gestore provvisorio al quale affidare, per un termine non superiore a diciotto mesi, il compito di provvedere all'entrata in esercizio dell'impianto. A tal fine il gestore definitivo ovvero quello provvisoriamente indicato puo' utilizzare, a titolo di anticipazioni, l'eventuale quota residua delle risorse destinate dal piano al predetto intervento, nonche' le risorse derivanti da canoni o tariffe in materia di fognatura e depurazione, ove previsti".
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 1, comma 3, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' il seguente: "3. Secondo quando disposto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, al fine di accelerare il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalita' delle opere con priorita' per quelle localizzate nelle aree depresse del territorio nazionale, i Consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, possono essere autorizzati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato permanente per le politiche agroalimentari, a contrarre mutui decennali con il Mediorconsorzio S.p.a. o le altre banche di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, con ammortamento a carico del bilancio dello Stato. Il volume complessivo massimo dei predetti mutui e' correlato al limite di impegno decennale di lire 80 miliardi per l'anno 1998, autorizzato a tale scopo. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali stabilisce, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, le modalita', i termini e le condizioni per la concessione e l'utilizzazione dei mutui. Al relativo onere, pari a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali". - Il testo dell'art. 6 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' il seguente: "Art. 6 (Sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue). - 1. Le risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca previsto dal comma 104 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse assegnate dal C.I.P.E. per il finanziamento di progetti di protezione e risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sul fondi di cui all'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche' le ulteriori risorse attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione delle risorse disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, sono destinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti da un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue, adottato dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le risorse nazionali di cui al comma 1 sono assegnate, anche in deroga alle finalita' previste per dette risorse dalle rispettive disposizioni normative, su appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'ambiente, anche di nuova istituzione. Per le risorse gia' trasferite alle regioni, si procede al recupero mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato ed alla successiva riassegnazione ai capitoli del Ministero dell'ambiente con decreto del Ministro del tesoro. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente, provvede a richiedere all'Unione europea le modifiche dei programmi operativi eventualmente occorrenti. 3. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal piano di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente provvede a trasferire alle regioni competenti: a) una quota pari al venticinque per cento delle somme complessivamente attribuite agli interventi da realizzare in ciascuna regione a seguito dell'adozione del piano, entro trenta giorni decorrenti dalla effettiva disponibilita' delle risorse in bilancio; b) una quota del costo effettivo di ogni intervento, fino al limite del novanta per cento, tenendo conto della quota di cui alla lettera a), proporzionalmente imputabile all'intervento, a seguito dell'avvenuta notifica da parte della regione della consegna dei lavori, entro trenta giorni decorrenti dall'effettiva disponibilita' delle risorse in bilancio; c) la quota residua del costo effettivo di ogni intervento, a seguito della notifica da parte della regione dell'avvenuto collaudo, entro trenta giorni decorrenti dall'effettiva disponibilita' delle risorse in bilancio. 4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1 gia' appaltati o affidati in concessione e che risultino sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 13 del presente decreto, intendendosi sostituito all'elenco di cui al comma 1 dello stesso articolo il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue. Decorso il termine di sessanta giorni dal collaudo per ciascuna opera senza che ne sia avvenuta l'attivazione, il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei lavori pubblici puo' individuare un gestore provvisorio al quale affidare, per un termine non superiore a diciotto mesi, il compito di provvedere all'entrata in esercizio dell'impiato. A tale fine il gestore provvisorio puo' utilizzare a titolo di anticipazione, l'eventuale quota residua delle risorse destinate dal piano all'intervento in parola, nonche' le risorse derivanti da canoni o tariffe in materia di acquedotto, fognatura e depurazione, ove previsti. 5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del piano di cui al comma 1, determina le modalita' per il monitoraggio ed il controllo, con la partecipazione delle regioni interessate, delle attivita' di realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal piano stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per l'eventuale revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili, assicurando, di norma, il rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse. 6. Il Ministero dell'ambiente, per la predisposizione dei progetti preliminari degli interventi previsti dal piano, puo' avvalersi di soggetti pubblici aventi specifica competenza in materia, con rimborso agli stessi delle sole spese sostenute e documentate, ad esclusione di quelle relative al trattamento economico di base del personale. Per il suddetto rimborso e' autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997 e di lire 800 milioni per l'anno 1998. 7. Al fine di migliorare, incrementare e adeguare agli standars europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in campo ambientale e promuovere iniziative di supporto alle azioni in tale settore delle amministrazioni pubbliche per aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacita' di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente, nelle more della costituzione di un'apposita segreteria tecnica permanente, un apposito gruppo tecnico, composto da non piu' di venti esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente. Per la costituzione ed il funzionamento del suddetto gruppo tecnico e' autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e di lire 1.800 milioni per l'anno 1998. 8. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6 e 7, pari a lire 1.600 milioni per l'anno 1997 e a lire 2.600 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente". - Il testo dell'art. 2, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "104. Le risorse attribuite alle regioni dal programma triennale per la tutela dell'ambiente non utilizzate entro il 31 dicembre 1996, e per le quali non siano stati completati entro la data predetta gli adempimenti di cui al punto 5.1.4. della delibera CIPE 21 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994, con decreto del Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate sono revocate e destinate, previa verifica dell'attualita' dell'interesse prioritario alla realizzazione degli interventi originariamente previsti, ad altri interventi tra quelli individuati nel documento regionale di programma". - Il testo dell'art. 4 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), e' il seguente: "Art. 4 (Interventi per opere infrastrutturali). - 1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale, il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui quindicennali, anche con la Cassa depositi e prestiti, con ammortamento a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 2 e subordinatamente all'adozione, ai sensi dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di provvedimenti diretti a consentire l'effettivo conseguimento delle risorse stesse. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per il 1996, 200 miliardi per il 1997, 340 miliardi per il 1998, 515 miliardi per il 1999, 675 miliardi per l'anno 2000 e di lire 709 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, fino all'anno 2015, al cui onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative dotazioni iscritte ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 725. 3. Le somme derivanti dai mutui contratti ai sensi del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. Le predette somme sono destinate al finanziamento di opere dal CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e d'intesa con le amministrazioni interessate, con priorita' per interventi di completamento funzionale, per investimenti cofinanziati dall'Unione europea, per investimenti cofinanziati dai privati e per investimenti immediatamente eseguibili, ed affluiscono, sulla base delle delibere di approvazione del CIPE, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Nell'ambito di tali priorita' una quota delle predette somme pari a lire 600 miliardi e' destinata al finanziamento di interventi relativi ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci, secondo le procedure previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni; alla manutenzione ed al completamento delle reti viarie provinciali; ad interventi di metanizzazione. La ripartizione della suddetta quota tra le tipologie di intervento sopra indicate e' effettuata dal CIPE. Il finanziamento relativo ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci puo' avere carattere integrativo rispetto al finanziamento spettante ai sensi della predetta legge n. 211 del 1992, e successive modificazioni". - Il testo dell'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, (Disposizioni in materia di risorse idriche), e' il seguente: "1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione e' dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione". - Il testo dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' il seguente: "Art. 8 (Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato). - 1. I servizi idrici sono riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati secondo i seguenti criteri: a) rispetto dell'unita' del bacino idrografico o del subbacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto delle previsioni e dei vincoli contenuti nei piani regionali di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonche' della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati; b) superamento della frammentazione delle gestioni; c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politicoamministrative. 2. Le regioni, sentite le province interessate, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle attivita' di programmazione e di pianificazione previste dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale, ai sensi della citata legge n. 183 del 1989, le regioni, sentite le province interessate, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, dopo aver sottoposto il progetto di delimitazione all'Autorita' di bacino per la determinazione di competenza ai sensi dell'art. 12, comma 4, della citata legge n. 183 del 1989. 3. Qualora, nei bacini che non siano di rilievo nazionale, un acquedotto in regime di servizio pubblico, per concessione assentita o consuetudine, convogli risorse idriche derivate o captate in territori comunali ricadenti in piu' regioni, la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1 e' effettuata d'intesa tra le regioni interessate. 4. Le regioni, sentite le province interessate, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa tra loro o singolarmente, nonche' l'Autorita' di bacino, nell'ambito delle attivita' previste dagli articoli 3 e 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, per le finalita' di cui alla presente legge provvedono nei bacini idrografici di loro competenza all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino ed alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformita' alle procedure previste dalla medesima legge n. 183 del 1989. 5. Le regioni, sentite le province, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalita' degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni. 6. Nei bacini di rilievo nazionale sono fatte salve le competenze statali di cui all'art. 91, numero 4), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'Autorita' di bacino".