Art. 8.
             (Modifiche al decreto-legge n. 67 del 1997)
    1.  All'articolo  1, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  maggio  1997,  n.
135, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  le  parole:  "delle risorse agricole, alimentari e forestali,
sentito il Comitato permanente  per  le  politiche  agro-alimentari,"
sono  sostituite dalle seguenti: "per le politiche agricole, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano,";
    b)  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito i seguente:   "Prima
dell'autorizzazione alla contrazione del mutuo il  Ministero  per  le
politiche  agricole  accerta  che  le  opere siano state approvate ai
sensi delle leggi vigenti, ivi compresa la procedura  di  valutazione
impatto  ambientale  se  prevista;  accerta  altresi'  che le regioni
interessate  abbiano  preventivamente  attestato  la  loro  utilita',
compatibilita'      ambientale,      efficacia     e     fattibilita'
tecnico-economica.";
    c) nel penultimo e nell'ultimo periodo, le parole: "delle risorse
agricole, alimentari e forestali"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"per le politiche agricole".
    2.  All'articolo  6  del  citato  decreto-legge  n.  67 del 1997,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997 il comma 1
e' sostituito dai seguenti:
    "1. Le risorse derivanti  dall'esercizio  del  potere  di  revoca
previsto  dal comma 104 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, le  risorse  assegnate  dal  CIPE  per  il  finanziamento  di
progetti  di  protezione  e  risanamento ambientale nel settore delle
acque a valere sui fondi di cui all'articolo 4 del  decreto-legge  23
giugno  1995,  n.  244,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, le ulteriori  risorse  attribuite  al  Ministero
dell'ambiente  in  sede di riprogrammazione delle risorse disponibili
nell'ambito del quadro comunitario di sostegno,  nonche'  i  proventi
derivanti  dall'applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge 5
gennaio 1994, n.  36, sono destinati alla realizzazione delle opere e
degli interventi previsti da un piano straordinario di  completamento
e  razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle
acque reflue urbane, tenendo conto  della  direttiva  91/271/CEE  del
Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque
reflue  urbane,  adottato  con  decreto  del  Ministro dell'ambiente,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
    1-bis. Nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente decreto, non sia stata definita
l'organizzazione territoriale  del  servizio  idrico  integrato,  gli
ambiti  territoriali  ottimali  di  cui  all'articolo 8 della legge 5
gennaio 1994, n. 36, coincidono con il  territorio  della  provincia.
Sentite  le  autorita'  di  bacino,  le  regioni possono, con propria
legge, definire una diversa delimitazione territoriale degli ambiti".
    3. Il decreto di cui al capoverso 1 del comma 2 e' emanato  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    4.  All'articolo  6  del  citato  decreto-legge  n.  67 del 1997,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997 il comma 2
e' sostituito dal seguente:
    "2.  Le  risorse  nazionali  di cui al comma 1, eccettuate quelle
riscosse a titolo di canone  o  tariffa,  sono  assegnate,  anche  in
deroga  alle  finalita'  previste  per dette risorse dalle rispettive
disposizioni normative, su appositi capitoli di  spesa  del  bilancio
del  Ministero  dell'ambiente,  anche  di  nuova  istituzione. Per le
risorse gia' trasferite alle regioni, il  Ministro  dell'ambiente  ne
autorizza  la  spesa  in  relazione  alle  opere  ed  agli interventi
previsti dal piano di cui al comma 1. Il  Ministero  del  bilancio  e
della   programmazione   economica,   su   proposta   del   Ministero
dell'ambiente, provvede a richiedere all'Unione europea le  modifiche
dei programmi operativi eventualmente occorrenti".
    5.  All'articolo  6  del  citato  decreto-legge  n.  67 del 1997,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, il  comma
4 e' sostituito dal seguente:
    "4.  Alle  opere  ed  agli  interventi  di  cui  al comma 1, gia'
appaltati o affidati in concessione o gia' oggetto  di  progettazione
almeno  preliminare  se  compresi  in  piani regionali di risanamento
delle acque, e che risultino sospesi per qualsiasi motivo  alla  data
di   entrata   in  vigore  del  presente  decreto,  si  applicano  le
disposizioni di cui ai  commi  2  e  seguenti  dell'articolo  13  del
presente  decreto, intendendosi sostituito all'elenco di cui al comma
1 dello stesso articolo il piano  straordinario  di  completamento  e
razionalizzazione  dei  sistemi  di collettamento e depurazione delle
acque reflue. Entro il termine di sessanta giorni  dal  collaudo  per
ciascuna    opera,    la    provincia,    o    l'ente    responsabile
dell'organizzazione  territoriale  del  servizio   idrico   integrato
qualora  costituito  ai  sensi  dell'articolo 8 della legge 5 gennaio
1994, n. 36, individua il  gestore  definitivo.  Decorso  inutilmente
tale  termine, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici, puo' individuare un gestore provvisorio al quale
affidare, per un termine non superiore a diciotto mesi, il compito di
provvedere all'entrata in esercizio  dell'impianto.  A  tal  fine  il
gestore  definitivo  ovvero  quello  provvisoriamente  indicato  puo'
utilizzare, a titolo  di  anticipazioni,  l'eventuale  quota  residua
delle  risorse destinate dal piano al predetto intervento, nonche' le
risorse derivanti da canoni o  tariffe  in  materia  di  fognatura  e
depurazione, ove previsti".
 
           Note all'art. 8:
            -  Il   testo dell'art.   1, comma 3,  del D.L. 25  marzo
          1997,    n.  67  (Disposizioni    urgenti  per     favorire
          l'occupazione),     convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 maggio   1997, n. 135,  e'    il  seguente:    "3.
          Secondo    quando disposto dalla  legge 18  maggio 1989, n.
          183, e successive  modificazioni, al  fine di    accelerare
          il    completamento, l'adeguamento  e la  realizzazione  di
          opere  pubbliche di  rilevanza nazionale per  l'accumulo di
          acqua a prevalente  scopo irriguo  e di opere  di adduzione
          e  di    riparto,    ivi  compresi    gli  interventi    di
          sistemazione  dei   terreni necessari per la  funzionalita'
          delle opere con   priorita'   per   quelle      localizzate
          nelle    aree    depresse   del territorio   nazionale,   i
          Consorzi  di bonifica  e  di  irrigazione, concessionari ai
          sensi dell'art.  13 del  regio decreto   13 febbraio  1933,
          n.  215,  possono  essere   autorizzati dal Ministero delle
          risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,    sentito il
          Comitato permanente per le   politiche   agroalimentari,  a
          contrarre  mutui  decennali con  il Mediorconsorzio  S.p.a.
          o    le  altre   banche   di cui   all'art. 10  del decreto
          legislativo 1  settembre 1993,  n. 385,   con  ammortamento
          a  carico del  bilancio dello Stato.  Il volume complessivo
          massimo dei  predetti  mutui  e'  correlato  al  limite  di
          impegno  decennale  di  lire  80  miliardi per l'anno 1998,
          autorizzato  a  tale  scopo.  Il  Ministro  delle   risorse
          agricole,  alimentari    e    forestali    stabilisce,  con
          decreto emanato  di concerto  con il  Ministro  del tesoro,
          le modalita',   i termini    e  le    condizioni  per    la
          concessione    e  l'utilizzazione    dei mutui. Al relativo
          onere, pari a   lire 80 miliardi per  ciascuno  degli  anni
          1998  e 1999, si  provvede mediante corrispondente utilizzo
          delle proiezioni per i   medesimi anni  dello  stanziamento
          iscritto,  ai  fini del bilancio   triennale 1997-1999,  al
          capitolo  9001 dello  stato di previsione   del   Ministero
          del    tesoro   per   l'anno   1997,   all'uopo utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al Ministero   delle    risorse
          agricole, alimentari e forestali".
            -  Il testo   dell'art. 6 del D.L. 25 marzo  1997, n. 67,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge   23   maggio
          1997,  n.  135,  e'  il seguente:
            "Art.   6   (Sistemi   di   collettamento  e  depurazione
          delle   acque reflue).    -  1.    Le    risorse  derivanti
          dall'esercizio    del potere  di revoca previsto  dal comma
          104 dell'art. 2  della legge  23 dicembre 1996, n. 662,  le
          risorse    assegnate  dal  C.I.P.E. per il finanziamento di
          progetti  di  protezione  e    risanamento  ambientale  nel
          settore  delle acque  a valere  sul fondi  di cui  all'art.
          4  del decreto-legge  23 giugno 1995,  n. 244,  convertito,
          con  modificazioni, dalla  legge 8 agosto  1995, n.    341,
          nonche'  le   ulteriori   risorse attribuite   al Ministero
          dell'ambiente in  sede di  riprogrammazione delle   risorse
          disponibili    nell'ambito  del   quadro   comunitario   di
          sostegno,  sono destinate alla realizzazione delle  opere e
          degli interventi previsti da un   piano straordinario    di
          completamento   e      razionalizzazione   dei  sistemi  di
          collettamento e depurazione delle   acque reflue,  adottato
          dal   Ministro    dell'ambiente,  sentita    la  Conferenza
          permanente  per i rapporti  tra lo  Stato, le   regioni   e
          le    province autonome,  entro trenta giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto.
            2.  Le  risorse  nazionali  di  cui    al  comma  1  sono
          assegnate,  anche  in deroga   alle finalita'  previste per
          dette risorse  dalle rispettive disposizioni normative,  su
          appositi  capitoli di spesa   del bilancio del    Ministero
          dell'ambiente,  anche    di   nuova   istituzione. Per   le
          risorse  gia'  trasferite  alle  regioni,  si  procede   al
          recupero  mediante  versamento  all'entrata    del bilancio
          dello Stato ed  alla successiva riassegnazione ai  capitoli
          del  Ministero dell'ambiente   con decreto  del    Ministro
          del     tesoro.   Il   Ministero  del    bilancio  e  della
          programmazione    economica,  su   proposta del   Ministero
          dell'ambiente, provvede a  richiedere all'Unione europea le
          modifiche dei programmi operativi eventualmente occorrenti.
            3. Al fine di assicurare    la  tempestiva  realizzazione
          delle  opere  e degli interventi previsti  dal piano di cui
          al  comma    1,  il  Ministero  dell'ambiente  provvede   a
          trasferire alle regioni competenti:
            a)    una    quota  pari    al  venticinque    per  cento
          delle  somme complessivamente attribuite agli interventi da
          realizzare in ciascuna regione  a   seguito   dell'adozione
          del  piano,    entro    trenta    giorni  decorrenti  dalla
          effettiva disponibilita' delle risorse in bilancio;
            b) una quota del costo effettivo di ogni intervento, fino
          al limite del novanta per cento, tenendo conto  della quota
          di cui alla lettera a),    proporzionalmente     imputabile
          all'intervento,     a    seguito dell'avvenuta  notifica da
          parte  della regione   della consegna   dei  lavori,  entro
          trenta    giorni  decorrenti  dall'effettiva disponibilita'
          delle risorse in bilancio;
            c)  la quota   residua del   costo   effettivo di    ogni
          intervento,    a  seguito  della  notifica  da  parte della
          regione  dell'avvenuto  collaudo,  entro    trenta   giorni
          decorrenti  dall'effettiva  disponibilita' delle risorse in
          bilancio.
            4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma  1  gia'
          appaltati  o  affidati  in  concessione  e  che   risultino
          sospesi per qualsiasi motivo  alla  data  di    entrata  in
          vigore  del  presente decreto  si applicano le disposizioni
          di cui  ai commi 2 e seguenti dell'art.   13  del  presente
          decreto,  intendendosi  sostituito    all'elenco  di cui al
          comma 1 dello stesso   articolo  il   piano   straordinario
          di  completamento    e razionalizzazione dei    sistemi  di
          collettamento e  depurazione delle acque reflue. Decorso il
          termine  di sessanta giorni dal collaudo per ciascuna opera
          senza    che  ne  sia avvenuta   l'attivazione, il Ministro
          dell'ambiente di   concerto con il    Ministro  dei  lavori
          pubblici  puo' individuare un gestore provvisorio al  quale
          affidare, per un termine non superiore a  diciotto mesi, il
          compito      di   provvedere   all'entrata   in   esercizio
          dell'impiato.  A  tale   fine il gestore   provvisorio puo'
          utilizzare a titolo  di  anticipazione,  l'eventuale  quota
          residua delle risorse  destinate dal  piano  all'intervento
          in    parola, nonche'   le risorse  derivanti da  canoni  o
          tariffe    in    materia  di     acquedotto,  fognatura   e
          depurazione, ove previsti.
            5.    Il Ministero  dell'ambiente, nell'ambito  del piano
          di cui   al  comma  1,  determina  le  modalita'    per  il
          monitoraggio  ed il controllo, con la  partecipazione delle
          regioni interessate,    delle  attivita'  di  realizzazione
          delle    opere e   degli   interventi   previsti dal  piano
          stesso, ivi  compresi i  presupposti e  le procedure    per
          l'eventuale revoca dei  finanziamenti e  per il  riutilizzo
          delle      risorse   resesi   comunque         disponibili,
          assicurando,    di   norma,   il   rispetto dell'originaria
          allocazione regionale delle risorse.
            6.  Il  Ministero dell'ambiente,   per la predisposizione
          dei progetti preliminari degli   interventi previsti    dal
          piano,  puo'    avvalersi  di  soggetti   pubblici   aventi
          specifica    competenza  in   materia,   con rimborso  agli
          stessi  delle    sole spese   sostenute e   documentate, ad
          esclusione di  quelle relative al  trattamento economico di
          base  del  personale.  Per  il     suddetto   rimborso   e'
          autorizzata la  spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997 e
          di lire 800 milioni per l'anno 1998.
            7.  Al    fine di   migliorare, incrementare   e adeguare
          agli  standars  europei,    alle    migliori     tecnologie
          disponibili    ed    alle   migliori pratiche ambientali la
          progettazione in campo ambientale e  promuovere  iniziative
          di   supporto    alle    azioni  in   tale  settore   delle
          amministrazioni  pubbliche per  aumentare  l'efficienza dei
          relativi  interventi,  anche    sotto  il   profilo   della
          capacita'  di  utilizzazione  delle  risorse   derivanti da
          cofinanziamenti dell'Unione  europea, e' istituito   presso
          il    Ministero      dell'ambiente,    nelle   more   della
          costituzione   di      un'apposita    segreteria    tecnica
          permanente,   un apposito gruppo  tecnico, composto  da non
          piu'   di venti   esperti  di  elevata      qualificazione,
          nominati    con    decreto    del   Ministro dell'ambiente.
          Per   la costituzione ed il    funzionamento  del  suddetto
          gruppo    tecnico e'   autorizzata la  spesa di  lire 1.200
          milioni per l'anno 1997 e di lire 1.800 milioni per  l'anno
          1998.
            8.  All'onere  derivante dall'attuazione dei commi 6 e 7,
          pari a lire 1.600 milioni per l'anno 1997 e  a  lire  2.600
          milioni   per   l'anno  1998,  si     provvede     mediante
          corrispondente riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai
          fini  del  bilancio   triennale 1997-1999, al capitolo 6856
          dello stato di  previsione del Ministero del  tesoro    per
          l'anno   1997,  all'uopo     parzialmente       utilizzando
          l'accantonamento   relativo  al Ministero dell'ambiente".
            - Il  testo  dell'art.  2,  comma  104,  della  legge  23
          dicembre  1996,  n.   662,   (Misure di   razionalizzazione
          della finanza   pubblica), e'    il  seguente:    "104.  Le
          risorse   attribuite alle  regioni dal  programma triennale
          per la  tutela dell'ambiente  non utilizzate  entro il   31
          dicembre 1996,  e per le  quali non  siano stati completati
          entro  la  data  predetta gli   adempimenti di cui al punto
          5.1.4. della delibera CIPE  21 dicembre  1993,   pubblicata
          nel    supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 58
          dell'11 marzo 1994, con decreto del Ministro dell'ambiente,
          di intesa   con le regioni interessate    sono  revocate  e
          destinate,  previa  verifica dell'attualita' dell'interesse
          prioritario  alla    realizzazione     degli     interventi
          originariamente  previsti,  ad altri interventi  tra quelli
          individuati nel documento  regionale di programma".
            -  Il    testo dell'art. 4   del D.L. 23  giugno 1995, n.
          244, (Misure dirette ad accelerare il  completamento  degli
          interventi   pubblici  e  la  realizzazione    dei    nuovi
          interventi  nelle aree  depresse),  e'  il seguente:
            "Art.  4   (Interventi per opere  infrastrutturali). - 1.
          Al  fine di consentire   la  realizzazione   di  interventi
          per  grandi   opere infrastrutturali  nelle aree   depresse
          del    territorio  nazionale,   il Ministro del   tesoro e'
          autorizzato a  contrarre mutui quindicennali, anche con  la
          Cassa  depositi e prestiti,   con ammortamento    a  totale
          carico  dello  Stato, nei  limiti delle  risorse di cui  al
          comma    2  e  subordinatamente  all'adozione,    ai  sensi
          dell'art. 45  della legge 23 dicembre  1994,  n.  724,   di
          provvedimenti     diretti     a     consentire  l'effettivo
          conseguimento delle risorse stesse.
            2. Per le  finalita' di cui al   comma 1  e'  autorizzata
          la spesa di lire 145 miliardi per il 1996, 200 miliardi per
          il  1997,  340  miliardi  per  il 1998, 515 miliardi per il
          1999, 675 miliardi per l'anno 2000 e di lire  709  miliardi
          annui    a decorrere dall'anno 2001, fino all'anno 2015, al
          cui onere  si  provvede  mediante  corrispondente  utilizzo
          delle   proiezioni    per    i    medesimi    anni    dello
          stanziamento  iscritto   al capitolo 5941  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno   1995,
          intendendosi   corrispondentemente   ridotte le    relative
          dotazioni  iscritte ai  sensi dell'art.  2, comma  3, della
          legge 23 dicembre 1994, n. 725.
            3.  Le  somme  derivanti dai mutui contratti ai sensi del
          comma 1 sono versate all'entrata del bilancio  dello  Stato
          per  essere  riassegnate,  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro,    al  fondo  di  cui  all'art.  19   del   decreto
          legislativo   3   aprile   1993,     n.  96,  e  successive
          modificazioni e  integrazioni.  Le  predette  somme    sono
          destinate  al  finanziamento  di  opere    dal    CIPE,  su
          proposta    del    Ministro    del  bilancio    e     della
          programmazione   economica,   d'intesa  con    il  Ministro
          dei   lavori pubblici e  d'intesa  con  le  amministrazioni
          interessate,   con   priorita'  per       interventi     di
          completamento  funzionale,   per  investimenti cofinanziati
          dall'Unione  europea, per investimenti    cofinanziati  dai
          privati  e  per  investimenti immediatamente eseguibili, ed
          affluiscono, sulla base delle  delibere di approvazione del
          CIPE,  con decreto del Ministro  del  tesoro,  ad  appositi
          capitoli  da  istituire  negli  stati di previsione   delle
          amministrazioni    interessate.    Nell'ambito  di     tali
          priorita'  una  quota delle predette somme  pari a lire 600
          miliardi  e'  destinata  al  finanziamento  di   interventi
          relativi ai trasporti rapidi di massa  a guida  vincolata e
          tramvie    veloci,  secondo   le procedure previste   dalla
          legge  26   febbraio    1992,   n.   211,   e    successive
          modificazioni;   alla   manutenzione   ed al  completamento
          delle    reti  viarie  provinciali;  ad  interventi      di
          metanizzazione. La ripartizione della suddetta quota tra le
          tipologie  di  intervento  sopra indicate e' effettuata dal
          CIPE. Il finanziamento  relativo  ai  trasporti  rapidi  di
          massa   a  guida  vincolata  e tramvie  veloci  puo'  avere
          carattere  integrativo    rispetto     al     finanziamento
          spettante  ai  sensi  della predetta legge n. 211 del 1992,
          e successive modificazioni".
            -  Il    testo  dell'art.  14,  comma    1, della legge 5
          gennaio 1994, n.  36, (Disposizioni in materia  di  risorse
          idriche),  e'  il  seguente:  "1.    La  quota di   tariffa
          riferita  al  servizio  di  pubblica     fognatura   e   di
          depurazione e' dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la
          fognatura  sia   sprovvista di   impianti  centralizzati di
          depurazione o   questi siano  temporaneamente  inattivi.  I
          relativi  proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono
          destinati  esclusivamente   alla   realizzazione   e   alla
          gestione   delle  opere  e  degli   impianti  centralizzati
          di depurazione".
            -  Il  testo dell'art. 8  della legge 5 gennaio  1994, n.
          36,  e' il seguente:
            "Art.     8      (Organizzazione      territoriale    del
          servizio    idrico integrato). -  1. I servizi  idrici sono
          riorganizzati sulla  base di ambiti  territoriali  ottimali
          delimitati secondo i seguenti criteri:
            a)  rispetto    dell'unita' del bacino  idrografico o del
          subbacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto   conto
          delle  previsioni  e  dei  vincoli  contenuti  nei    piani
          regionali di risanamento  delle acque di cui alla legge  10
          maggio  1976,    n.  319, e successive modificazioni, e nel
          piano  regolatore  generale   degli   acquedotti,   nonche'
          della  localizzazione   delle risorse  e  dei loro  vincoli
          di  destinazione, anche  derivanti  da   consuetudine,   in
          favore  dei  centri  abitati interessati;
               b) superamento della frammentazione delle gestioni;
               c)  conseguimento  di adeguate  dimensioni gestionali,
          definite sulla base di   parametri  fisici,    demografici,
          tecnici        e    sulla       base   delle   ripartizioni
          politicoamministrative.
            2. Le regioni, sentite le province  interessate,  nonche'
          le   province  autonome     di  Trento    e    di  Bolzano,
          nell'ambito   delle attivita'   di  programmazione  e    di
          pianificazione    previste  dagli   articoli 3   e 17 della
          legge 18 maggio 1989, n. 183, e  successive  modificazioni,
          entro  il  termine  di  sei  mesi  dalla data di entrata in
          vigore  della   presente   legge,      provvedono      alla
          delimitazione   degli   ambiti   territoriali ottimali. Nei
          bacini idrografici di rilievo  nazionale,  ai  sensi  della
          citata  legge  n. 183  del  1989,  le  regioni, sentite  le
          province  interessate,   nonche' le   province autonome  di
          Trento  e di  Bolzano provvedono  alla delimitazione  degli
          ambiti territoriali   ottimali, dopo aver    sottoposto  il
          progetto  di delimitazione  all'Autorita' di bacino per  la
          determinazione   di competenza   ai sensi    dell'art.  12,
          comma 4, della citata legge n. 183 del 1989.
            3.    Qualora, nei   bacini che   non   siano di  rilievo
          nazionale,  un acquedotto in regime di  servizio  pubblico,
          per  concessione  assentita  o    consuetudine,    convogli
          risorse   idriche derivate    o    captate    in  territori
          comunali ricadenti in  piu' regioni, la delimitazione degli
          ambiti   territoriali   ottimali  di  cui  al  comma  1  e'
          effettuata d'intesa tra le regioni interessate.
            4. Le regioni, sentite le province  interessate,  nonche'
          le  province autonome di Trento  e di Bolzano, d'intesa tra
          loro o  singolarmente,  nonche'  l'Autorita'    di  bacino,
          nell'ambito delle  attivita' previste dagli  articoli  3  e
          17   della  citata  legge  n.  183 del  1989,  e successive
          modificazioni, per le finalita' di cui alla presente  legge
          provvedono      nei     bacini     idrografici   di    loro
          competenza all'aggiornamento del  piano regolatore generale
          degli    acquedotti  su  scala     di  bacino     ed   alla
          programmazione  degli   interventi attuativi occorrenti  in
          conformita'   alle   procedure   previste dalla    medesima
          legge n. 183 del 1989.
            5.  Le  regioni, sentite le province, nonche' le province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  stabiliscono    norme
          integrative   per   il   controllo   degli  scarichi  degli
          insediamenti civili e produttivi allacciati alle  pubbliche
          fognature,    per  la   funzionalita'  degli   impianti  di
          pretrattamento  e per  il rispetto   dei limiti    e  delle
          prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
            6.  Nei bacini  di rilievo nazionale sono fatte  salve le
          competenze statali di cui all'art.  91,  numero    4),  del
          D.P.R.  24 luglio 1977, n.  616,  esercitate  dal  Ministro
          dei   lavori   pubblici,   su   proposta dell'Autorita'  di
          bacino".