Art. 9.
                     (Disposizioni finanziarie)
    1.  All'onere  derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 6,
ad eccezione dell'articolo 4, comma 9, pari a lire 62.144 milioni per
l'anno 1997, a lire 53.434 milioni per l'anno 1998 e  a  lire  60.844
milioni   per   l'anno  1999,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1997,  allo  scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
    2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo  7,  pari  a
lire  65.690  milioni  per  l'anno  1997,  a lire 130.000 milioni per
l'anno 1998 e a lire 130.000 milioni per  l'anno  1999,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001  dello  stato
di  previsione  del  Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
    3. Per le finalita' della presente legge sono altresi'  destinate
le  risorse  derivanti  dai  finanziamenti  dell'Unione  europea  per
l'attuazione  di  interventi  di  politica  comunitaria  in   materia
ambientale, con riferimento al periodo di programmazione 1994-1999.
    4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.