Art. 9. (Disposizioni finanziarie) 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 6, ad eccezione dell'articolo 4, comma 9, pari a lire 62.144 milioni per l'anno 1997, a lire 53.434 milioni per l'anno 1998 e a lire 60.844 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, pari a lire 65.690 milioni per l'anno 1997, a lire 130.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 130.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 3. Per le finalita' della presente legge sono altresi' destinate le risorse derivanti dai finanziamenti dell'Unione europea per l'attuazione di interventi di politica comunitaria in materia ambientale, con riferimento al periodo di programmazione 1994-1999. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.