Art. 2. Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della sicurezza, difesa nazionale e relazioni internazionali 1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 8, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti: a) atti e documenti istruttori, relativi alla preparazione di riunioni e di accordi internazionali, sino alla definitiva conclusione e approvazione ufficiale dell'atto o documento; b) documenti che le organizzazioni internazionali cui l'Italia partecipa definiscono segreti, riservati o confidenziali.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota alle premesse. - Per il testo dell'art. 8, comma 5, lettera d), del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse.