Art.  2.
     Categorie di  documenti inaccessibili  per la  salvaguardia
    della sicurezza, difesa nazionale e relazioni internazionali
  1. Ai  sensi dell'articolo 24, comma  2, lettera a), della  legge 7
agosto  1990, n.  241 e  dell'articolo 8,  comma 5,  lettera a),  del
decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in
relazione  all'esigenza  di  salvaguardare la  sicurezza,  la  difesa
nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratti all'accesso i
seguenti documenti:
  a)  atti  e documenti  istruttori,  relativi  alla preparazione  di
riunioni   e  di   accordi  internazionali,   sino  alla   definitiva
conclusione e approvazione ufficiale dell'atto o documento;
  b)  documenti che  le  organizzazioni  internazionali cui  l'Italia
partecipa definiscono segreti, riservati o confidenziali.
 
           Note all'art. 2:
            -  Per il testo  dell'art. 24 della legge 7 agosto  1990,
          n. 241, si veda in nota alle premesse.
            - Per  il testo  dell'art. 8,  comma 5, lettera  d),  del
          D.P.R.  27  giugno  1992,  n.  352,  si  veda  in nota alle
          premesse.