Art. 4.
     Esclusioni   dal   diritto  di   accesso   gia'   previste
                          dall'ordinamento
  1.  Sono esclusi  dal  diritto  di accesso  i  documenti che  altre
amministrazioni  sottraggono  all'accesso   e  che  l'Amministrazione
detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.
  2. Sono altresi' esclusi dal  diritto di accesso tutti i documenti,
ancorche' non espressamente previsti  dal presente regolamento, per i
quali la vigente normativa prevede  l'esclusione, ed in particolare i
documenti aventi  natura giurisdizionale o collegati  con l'attivita'
giurisdizionale.