Art. 5. Documenti accessibili 1. I documenti che non rientrano in alcuna delle categorie elencate negli articoli 2 e 3 ovvero per i quali sia trascorso il periodo di differimento sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 31 luglio 1997 Il Ministro: Bindi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1997 Registro n.1 Sanita', foglio n. 433
Nota all'art. 5: - Per il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse.