Art. 5.
                        Documenti accessibili
  1. I documenti che non rientrano in alcuna delle categorie elencate
negli  articoli  2 e 3 ovvero per i quali sia trascorso il periodo di
differimento sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse
per  la  tutela  di  situazioni  giuridicamente rilevanti, secondo le
modalita'  stabilite  dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto
del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 31 luglio 1997
                                                   Il Ministro: Bindi
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1997
  Registro n.1 Sanita', foglio n. 433
 
           Nota all'art. 5:
            - Per il  testo della legge 7  agosto 1990, n. 241 e  del
          D.P.R.  27  giugno  1992,  n.  352,  si  veda  in nota alle
          premesse.