Art. 3.
            (Concessioni relative ai servizi aggiuntivi)
    1.  All'articolo  4  del  decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 14 gennaio 1993, n. 4,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al comma 3, le parole: "previa licitazione privata con almeno
tre  offerte  valide"  sono sostituite dalle seguenti: "a norma delle
vigenti disposizioni in materia";
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    "4. La concessione ha durata quadriennale e puo' essere rinnovata
alle  condizioni  indicate  dall'articolo  6, comma 2, della legge 24
dicembre  1993,  n. 537, come sostituito dall'articolo 44 della legge
23 dicembre 1994, n. 724".
 
          Note all'art. 3:
              -   L'art.  4  del  D.L.  14  novembre  1992,  n.  433,
          convertito, con modificazioni dalla legge 14 gennaio  1993,
          n.  4,  recante "Misure urgenti per i musei statali", cosi'
          recita:
              "Art. 4. - 1. Presso gli istituti  di  cui  all'art.  3
          sono  istituiti  i  seguenti servizi aggiuntivi, offerti al
          pubblico a pagamento:
              a) servizio editoriale  e  di  vendita  riguardante  le
          riproduzioni  di  beni  culturali  e  la  realizzazione  di
          cataloghi ed altro materiale informativo;
              a-bis)   servizi   riguardanti   i   beni   librari   e
          archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito
          nell'ambito del prestito bibliotecario;
              b)   servizi   di   caffetteria   di  ristorazione,  di
          guardaroba  e  di   vendita   di   altri   beni   correlati
          all'informazione museale.
              2.  Il  Ministro  per  i  beni  culturali e ambientali,
          sentito il Consiglio  nazionale  per  i  beni  culturali  e
          ambientali,  fissa  indirizzi,  criteri  e modalita' per la
          gestione dei servizi,  con  regolamento  da  emanare  entro
          novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto.
              3. La gestione dei servizi e' affidata in  concessione,
          con  divieto  di  subappalto, dal soprintendente o dal capo
          d'istituto  competente,  previa  licitazione  privata   con
          almeno  tre  offerte  valide  a  soggetti privati e ad enti
          pubblici economici, anche costituenti  societa'  o  cooper-
          ative.
              4.  La concessione ha durata quadriennale e puo' essere
          rinnovata per una sola volta.
              5. I canoni di concessione e le altre  somme  derivanti
          dall'applicazione  del  presente  articolo  affluiscono  ad
          apposito capitolo dello stato  di  previsione  dell'entrata
          per  essere  riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato
          di  previsione  del  Ministero  per  i  beni  culturali   e
          ambientali  e  destinati, in misura non inferiore al 50 per
          cento del loro ammontare, alle soprintendenze per i musei e
          gli altri istituti di provenienza.
              5-bis. Gli introiti  previsti  relativamente  ai  musei
          dalla  legge  30  marzo  1965, n. 340, nonche' dal relativo
          regolamento  di  esecuzione  approvato  con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  2  settembre  1971, n. 1249,
          affluiscono  ad apposito capitolo dello stato di previsione
          dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti  capitoli
          dello   stato  di  previsione  del  Ministero  per  i  beni
          culturali e ambientali.
              5-ter. Il Ministero per i beni culturali  e  ambientali
          puo'  concedere  l'uso  dei  beni  dello Stato che abbia in
          consegna senza  alcun'altra  autorizzazione.  I  competenti
          organi  del  Ministero  per  i  beni culturali e ambientali
          determinano il canone dovuto per l'uso dei  suddetti  beni,
          che   il  concessionario  deve  versare  prima  dell'inizio
          dell'uso. Il soprintendente competente provvede al rilascio
          delle relative concessioni".
              - L'art. 6, comma 2, della legge 24 dicembre  1993,  n.
          537  (Interventi  correttivi  di  finanza  pubblica), cosi'
          recita:  "2. E' vietato il  rinnovo  tacito  dei  contratti
          delle  pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e
          servizi, ivi compresi  quelli  affidati  in  concessione  a
          soggetti  iscritti  in appositi albi. I contratti stipulati
          in violazione del predetto divieto sono  nulli.  Entro  tre
          mesi  dalla  scadenza  dei  contratti,  le  amministrazioni
          accertano la sussistenza di ragioni  di  convenienza  e  di
          pubblico   interesse  per  la  rinnovazione  dei  contratti
          medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al
          contraente la volonta' di procedere alla rinnovazione".