Art. 12. Trasferimento di magistrati 1. Il primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 84, e' sostituito dai seguenti: "Al fine di garantire ai magistrati la stabilita' di sede in provincia di Bolzano, i magistrati assegnati ad uffici giudiziari della stessa provincia alla data del 20 gennaio 1972, nonche' quelli assunti mediante i concorsi di cui al precedente articolo 35 non possono, se non a domanda, essere trasferiti ad altro ufficio giudiziario sito fuori di tale provincia di tutti i casi previsti dall'ordinamento giudiziario di destinazione del magistrato ad altro ufficio. Restano ferme le norme dell'ordinamento giudiziario in materia di incompatibilita' e di trasferimento d'ufficio quale sanzione disciplinare accessoria, nonche' le norme in materia di trasferimento d'ufficio per incompatibilita' funzionale o ambientale di cui all'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni e integrazioni.".
Note all'art. 12: - Il primo comma dell'art. 38 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, come sostituito dall'art. 3 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84, era il seguente: "I magistrati assegnati ad uffici giudiziari della provincia di Bolzano alla data del 20 gennaio 1972, nonche' quelli assunti mediante i concorsi di cui ai precedente art. 35, non possono essere trasferiti ad ufficio giudiziario sito fuori della provincia di Bolzano se non a domanda, ferme restando le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilita'". - Il testo dell'art. 35 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e' il seguente: "Art. 35. - Per la copertura dei posti di uditore giudiziario nella provincia di Bolzano sono banditi dal Ministero di grazia e giustizia appositi concorsi. Il numero dei posti da mettere a concorso e' determinato, in relazione alle vacanze, dal Ministro di grazia e giustizia, su delibera del Consiglio superiore della magistratura d'intesa con la Provincia di Bolzano rappresentata come previsto dal terzo comma dell'art. 13 del presente decreto. La commissione d'esame e' nominata dal Consiglio superiore della magistratura ed e' composta da sei membri che conoscano la lingua italiana e la lingua tedesca, tre appartenenti al gruppo di lingua italiana e tre appartenenti al gruppo di lingua tedesca, scelti da un elenco di nomi predisposto dal Consiglio superiore della magistratura d'intesa con la Provincia di Bolzano rappresentata come previsto al comma precedente. I componenti appartenenti a ciascun gruppo linguistico devono essere due magistrati, che non hanno fatto parte della commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito, ed uno docente universitario. L'elenco di cui al comma precedente deve contenere diciotto nominativi dei quali dodici riferiti a magistrali di categoria non inferiore a magistrato di corte d'appello e sei riferiti a docenti universitari di materie giuridiche. Presiede la commissione, senza voto determinante, il magistrato nominato dal Consiglio superiore della magistratura. Le prove di concorso si svolgono a Roma". - L'art. 2 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, come successivamente modificato, e' il seguente: "Art. 2 (Inamovibilita' della sede). - I magistrati di grado non inferiore a giudice, sostituto procuratore della Repubblica o pretore, non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, se non col loro consenso. Essi tuttavia possono, anche senza il loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, quando si trovino in uno dei casi di incompatibilita' previsti dagli artt. 16, 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, numero 12, o quando, per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa, non possono, nella sede che occupano, amministrate giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario. Il parere del Consiglio superiore e' vincolante quando si tratta di magistrati giudicanti. In caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario nella stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede. Qualora venga ridotto l'organico di un ufficio giudiziario, i magistrati meno anziani che risultino in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altro ufficio della stessa sede, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede. Nei casi previsti dai due precedenti commi si tiene conto, in quanto possibile, delle aspirazioni dei magistrati da trasferire."