Art. 12.
                     Trasferimento di magistrati
 1.  Il primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come  sostituito  dall'articolo  3
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n.  84,
e' sostituito dai seguenti:
 "Al fine di  garantire  ai  magistrati  la  stabilita'  di  sede  in
provincia  di  Bolzano,  i  magistrati assegnati ad uffici giudiziari
della stessa provincia alla data del 20 gennaio 1972, nonche'  quelli
assunti  mediante  i  concorsi  di  cui al precedente articolo 35 non
possono, se  non  a  domanda,  essere  trasferiti  ad  altro  ufficio
giudiziario  sito  fuori  di  tale provincia di tutti i casi previsti
dall'ordinamento giudiziario di destinazione del magistrato ad  altro
ufficio.
 Restano  ferme  le  norme dell'ordinamento giudiziario in materia di
incompatibilita'  e  di  trasferimento   d'ufficio   quale   sanzione
disciplinare accessoria, nonche' le norme in materia di trasferimento
d'ufficio   per  incompatibilita'  funzionale  o  ambientale  di  cui
all'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.  511,
e successive modificazioni e integrazioni.".
 
          Note all'art. 12:
            -  Il primo comma dell'art. 38 del d.P.R. 26 luglio 1976,
          n. 752, come sostituito dall'art. 3 del d.P.R.  26  gennaio
          1980,  n.  84,  era il seguente: "I magistrati assegnati ad
          uffici giudiziari della provincia di Bolzano alla data  del
          20 gennaio 1972, nonche' quelli assunti mediante i concorsi
          di cui ai precedente art. 35, non possono essere trasferiti
          ad  ufficio  giudiziario  sito  fuori  della  provincia  di
          Bolzano  se  non  a  domanda,  ferme  restando   le   norme
          dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilita'".
            -  Il  testo  dell'art.  35 del D.P.R. 26 luglio 1976, n.
          752, e' il seguente:
            "Art. 35.  -  Per  la  copertura  dei  posti  di  uditore
          giudiziario  nella  provincia  di  Bolzano sono banditi dal
          Ministero di  grazia  e  giustizia  appositi  concorsi.  Il
          numero  dei  posti da mettere a concorso e' determinato, in
          relazione alle vacanze, dal Ministro di grazia e giustizia,
          su delibera  del  Consiglio  superiore  della  magistratura
          d'intesa  con  la  Provincia  di Bolzano rappresentata come
          previsto dal terzo comma dell'art. 13 del presente decreto.
            La  commissione  d'esame  e'   nominata   dal   Consiglio
          superiore  della  magistratura ed e' composta da sei membri
          che conoscano la lingua italiana e la lingua  tedesca,  tre
          appartenenti   al   gruppo   di   lingua   italiana  e  tre
          appartenenti al gruppo di  lingua  tedesca,  scelti  da  un
          elenco  di  nomi  predisposto dal Consiglio superiore della
          magistratura  d'intesa  con   la   Provincia   di   Bolzano
          rappresentata   come   previsto   al  comma  precedente.  I
          componenti appartenenti a ciascun gruppo linguistico devono
          essere due magistrati, che  non  hanno  fatto  parte  della
          commissione   esaminatrice   del  concorso  precedentemente
          bandito, ed uno docente universitario.
          L'elenco di cui al comma precedente deve contenere diciotto
          nominativi  dei  quali  dodici  riferiti  a  magistrali  di
          categoria non inferiore a magistrato di corte  d'appello  e
          sei riferiti a docenti universitari di materie giuridiche.
            Presiede  la  commissione,  senza  voto  determinante, il
          magistrato   nominato   dal   Consiglio   superiore   della
          magistratura.
            Le prove di concorso si svolgono a Roma".
            -  L'art.  2  del  R.D.L.  31  maggio  1946, n. 511, come
          successivamente modificato, e' il seguente:
            "Art. 2 (Inamovibilita' della sede). -  I  magistrati  di
          grado  non inferiore a giudice, sostituto procuratore della
          Repubblica o pretore,  non  possono  essere  trasferiti  ad
          altra  sede  o destinati ad altre funzioni, se non col loro
          consenso.
            Essi tuttavia possono,  anche  senza  il  loro  consenso,
          essere  trasferiti  ad  altra  sede  o  destinati  ad altre
          funzioni,  previo  parere  del  Consiglio  superiore  della
          magistratura,   quando  si  trovino  in  uno  dei  casi  di
          incompatibilita'  previsti  dagli  artt.  16,   18   e   19
          dell'Ordinamento  giudiziario  approvato  con R. decreto 30
          gennaio 1941, numero 12,  o  quando,  per  qualsiasi  causa
          anche  indipendente  da loro colpa, non possono, nella sede
          che  occupano,  amministrate  giustizia  nelle   condizioni
          richieste  dal prestigio dell'ordine giudiziario. Il parere
          del Consiglio superiore e' vincolante quando si  tratta  di
          magistrati giudicanti.
            In  caso  di  soppressione  di  un ufficio giudiziario, i
          magistrati che  ne  fanno  parte,  se  non  possono  essere
          assegnati  ad  altro ufficio giudiziario nella stessa sede,
          sono destinati a posti vacanti  del  loro  grado  ad  altra
          sede.
            Qualora   venga   ridotto   l'organico   di   un  ufficio
          giudiziario, i magistrati meno  anziani  che  risultino  in
          soprannumero,  se  non  possono  essere  assegnati ad altro
          ufficio della stessa sede, sono destinati ai posti  vacanti
          del loro grado in altra sede.
            Nei  casi  previsti  dai  due  precedenti  commi si tiene
          conto,  in  quanto   possibile,   delle   aspirazioni   dei
          magistrati da trasferire."