Art. 13.
                      Procedure di reclutamento
 1. Dopo l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, e' inserito il seguente:
 "Art. 12-bis. - 1. Per la copertura dei posti previsti dall'articolo
16  della legge 28 febbraio 1987, n, 56, si puo' provvedere anche con
bando di concorso del commissario  del  Governo,  nel  quale  saranno
previste le materie d'esame.".
 
          Note all'art. 13:
            -    L'art.  12  del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e' il
          seguente:
            "Art. 12. - Nei concorsi a posti dei ruoli  locali  hanno
          la  precedenza  i  candidati idonei residenti da almeno due
          anni nella provincia di Bolzano.
            La disposizione di cui al  comma  precedente  si  applica
          anche  alle  assunzioni comunque denominate e consentite da
          particolari disposizioni di legge a posti di  ruolo,  senza
          concorso o di personale non di ruolo".
            -  Il  testo  dell'art.  16 della legge n. 56/1987 (Norme
          sull'organizzazione   del   mercato   del   lavoro),   come
          modificato dall'art. 4, commi 4-bis
           e  4-quinquies, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito,
          con modificazioni, nelle legge 20 maggio 1988,  n.  160,  e
          dall'art.  30, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
          e' il seguente:
            "Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato  e  gli  enti
          pubblici).    -  1. Le amministrazioni dello Stato anche ad
          ordinamento autonomo, gli enti  pubblici  non  economici  a
          carattere  nazionale e quelli che svolgono attivita' in una
          o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie
          locali  effettuano  le   assunzioni   dei   lavoratori   da
          inquadrare  nei  livelli retributivo-funzionali per i quali
          non e' richiesto il titolo di  studio  superiore  a  quello
          della   scuola   dell'obbligo,   sulla  base  di  selezioni
          effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento  ed
          in  quelle  di  mobilita'  che  abbiano la professionalita'
          eventualmente  richiesta  e  i   requisiti   previsti   per
          l'accesso   al   pubblico   impiego.   Essi   sono  avviati
          numericamente  alla  selezione   secondo   l'ordine   delle
          graduatorie  risultante  dalle  liste  delle circoscrizioni
          territorialmente competenti.
            2. I lavoratori di cui al comma 1 possono  trasferire  la
          loro   iscrizione  presso  altra  circoscrizione  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della
          nuova  sezione   circoscrizionale   avviene   con   effetto
          immediato.
            3.  Gli  avviamenti  vengono  effettuati sulla base delle
          graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di  enti  la
          cui   attivita'   si   esplichi   nel  territorio  di  piu'
          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle
          circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
          si   esplichi   nell'intero   territorio   regionale,   con
          riferimento alle graduatorie  di  tutte  le  circoscrizioni
          della  regione,  secondo  un  sistema integrato definito ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di cui al comma 4.
            4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori  nonche'  le
          modalita'  e  i  criteri  delle  selezioni tra i lavoratori
          avviati sono determinati con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  da emanarsi entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, sentite  le
          confederazioni  sindacali  maggiormente rappresentative sul
          piano nazionale.
            5. Le amministrazioni  centrali  dello  Stato,  gli  enti
          pubblici  non  economici a carattere nazionale e quelli che
          svolgono  attivita'  in  piu'  regioni,  per  i  posti   da
          ricoprire  nella  sede centrale,   procedono all'assunzione
          dei lavoratori di cui al comma 1 mediante  selezione  sulla
          base  della  graduatoria  delle  domande  presentate  dagli
          interessati.   Con il  decreto  di  cui  al  comma  4  sono
          stabiliti  i  criteri  per  la formazione della graduatoria
          unica  nonche'  i   criteri   e   le   modalita'   per   la
          informatizzazione delle liste.
            6.   Le   offerte  di  lavoro  da  parte  della  pubblica
          amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
          la cadenza dei bandi, secondo le  direttive  impartite  dal
          Ministro per la funzione pubblica.
            7.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore
          di principio e  di  indirizzo  per  la  legislazione  delle
          regioni a statuto ordinario.
            8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le
          assunzioni   presso  le  Forze  armate  e  i  corpi  civili
          militarmente ordinati".
            - Il comma 4-ter dell'art. 4 del D.L. n.  86/1988  (Norme
          in  materia  previdenziale,  di  occupazione giovanile e di
          mercato  del  lavoro,  nonche'  per  il  potenziamento  del
          sistema  informatico  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale) prevede che: "L'art. 16 della legge  28
          febbraio  1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di
          assunzione a tempo determinato  previsti  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (relativo
          alle   assunzioni   temporanee   di   personale  presso  le
          amministrazioni dello Stato, n.d.r.), e dall'art.  6  della
          legge   20  marzo  1975,  n.  70,  (riguardante  assunzioni
          temporanee  di  pensonale  straordinario  presso  gli  enti
          pubblici, n.d.r.), nonche' in ogni altro caso di assunzioni
          a  termine  consentite  nelle  regioni a statuto ordinario,
          nelle  provincie,  nei  comuni  e  nelle  unita'  sanitarie
          locali".