Art. 14. Personale commissariato del Governo 1. L'ultimo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, e' sostituito dai seguenti: "La composizione dell'ufficio del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano e' analoga a quella prevista per i corrispondenti organi nelle regioni a statuto ordinario, cui si aggiungono gli uffici per l'espletamento delle funzioni prefettizie e l'ufficio unico del personale statale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. I relativi provvedimenti di organizzazione sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'interno e del tesoro. All'aumento della tabella organica del ruolo locale della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano, necessario per garantire l'efficienza e la rapidita' delle procedure per la copertura dei posti di cui all'articolo 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, nonche' gli speciali obblighi di bilinguismo ivi vigenti, si provvedera', senza oneri a carico del bilancio dello Stato, in sede di attuazione della delega prevista dall'art. 11, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59. Nell'attuazione della suddetta delega sara', altresi', tenuto conto delle esigenze del personale da assegnare in comando o fuori ruolo al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano. All'assegnazione del personale comandato o fuori ruolo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'interno e del tesoro. Nelle more della rideterminazione della tabella di cui al precedente quarto comma e delle relative assunzioni, il commissiario del Governo provvede al distacco presso i suoi uffici di personale dei ruoli locali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.".
Note all'art. 14: - L'ultimo comma dell'art. 35 del D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, era il seguente: "La composizione dell'ufficio ed il contingente del personale sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per l'interno e per il tesoro." - L'art. 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige e' il seguente: "Art. 89. - Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provinncia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme. Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa. I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriere, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione. L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sara' effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli. Al personale dei ruoli di cui al primo comma e' garantita la stabilita' di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio per addestramento del personale. I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati. Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. E' garantita la stabilita' di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilita'. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo". - La lettera a) del comma 1 dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' la seguente: "1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a: a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo".