Art. 14.
                 Personale commissariato del Governo
 1.  L'ultimo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, e' sostituito dai seguenti:
 "La composizione dell'ufficio del commissariato del Governo  per  la
provincia   di   Bolzano   e'   analoga   a  quella  prevista  per  i
corrispondenti organi nelle  regioni  a  statuto  ordinario,  cui  si
aggiungono gli uffici per l'espletamento delle funzioni prefettizie e
l'ufficio  unico  del  personale  statale  previsto  dal  decreto del
Presidente della Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752.  I  relativi
provvedimenti   di  organizzazione  sono  adottati  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per
la funzione pubblica e  gli  affari  regionali,  dell'interno  e  del
tesoro.
 All'aumento della tabella organica del ruolo locale della Presidenza
del  Consiglio dei Ministri relativa al commissariato del Governo per
la provincia di Bolzano, necessario per garantire l'efficienza  e  la
rapidita'   delle  procedure  per  la  copertura  dei  posti  di  cui
all'articolo 89 dello  statuto  della  regione  Trentino-Alto  Adige,
nonche'   gli  speciali  obblighi  di  bilinguismo  ivi  vigenti,  si
provvedera', senza oneri a carico del bilancio dello Stato,  in  sede
di attuazione della delega prevista dall'art. 11, comma 1, lettera a)
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 Nell'attuazione  della suddetta delega sara', altresi', tenuto conto
delle esigenze del personale da assegnare in comando o fuori ruolo al
commissariato   del   Governo   per   la   provincia   di    Bolzano.
All'assegnazione  del  personale  comandato o fuori ruolo si provvede
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i
Ministri  per  la  funzione  pubblica   e   gli   affari   regionali,
dell'interno e del tesoro.
 Nelle more della rideterminazione della tabella di cui al precedente
quarto comma e delle relative assunzioni, il commissiario del Governo
provvede  al  distacco  presso  i  suoi uffici di personale dei ruoli
locali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.".
 
          Note all'art. 14:
            - L'ultimo comma dell'art. 35 del D.P.R. 1 febbraio 1973,
          n. 49, era il seguente: "La composizione dell'ufficio ed il
          contingente del personale sono stabiliti  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di concerto coi
          Ministri per l'interno e per il tesoro."
             - L'art. 89 dello statuto  della  regione  Trentino-Alto
          Adige e' il seguente:
            "Art.  89.  -  Per la provincia di Bolzano sono istituiti
          ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi
          alle   amministrazioni   statali   aventi   uffici    nella
          provinncia.  Tali  ruoli  sono determinati sulla base degli
          organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra,
          con apposite norme.
            Il comma  precedente  non  si  applica  per  le  carriere
          direttive  dell'Amministrazione civile dell'interno, per il
          personale   della   pubblica   sicurezza   e   per   quello
          amministrativo del Ministero della difesa.
            I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per
          amministrazione  e per carriere, sono riservati a cittadini
          appartenenti a ciascuno  dei  tre  gruppi  linguistici,  in
          rapporto  alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta
          dalle dichiarazioni di  appartenenza  rese  nel  censimento
          ufficiale della popolazione.
            L'attribuzione  dei posti riservati a cittadini di lingua
          tedesca e ladina sara'  effettuata  gradualmente,  sino  al
          raggiungimento  delle  quote  di  cui  al comma precedente,
          mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze  che
          per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.
            Al personale dei ruoli di cui al primo comma e' garantita
          la stabilita' di sede nella provincia, con esclusione degli
          appartenenti  ad amministrazioni o carriere per le quali si
          rendano necessari trasferimenti per  esigenze  di  servizio
          per addestramento del personale.
            I  trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno,
          comunque, contenuti nella percentuale del dieci  per  cento
          dei posti da esso complessivamente occupati.
            Le    disposizioni    sulla    riserva   e   ripartizione
          proporzionale tra i gruppi linguistici italiano  e  tedesco
          dei  posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese
          al personale della magistratura giudicante e requirente. E'
          garantita la stabilita' di sede nella provincia  stessa  ai
          magistrati  appartenenti  al  gruppo  linguistico  tedesco,
          ferme   le   norme   dell'ordinamento   giudiziario   sulle
          incompatibilita'.    Si  applicano anche al personale della
          magistratura in provincia  di  Bolzano  i  criteri  per  la
          attribuzione  dei  posti  riservati  ai cittadini di lingua
          tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo".
            - La lettera a) del comma 1 dell'art. 11 della  legge  15
          marzo 1997, n. 59, e' la seguente:
            "1.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi diretti a:
             a) razionalizzare  l'ordinamento  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche' di amministrazioni centrali  anche  ad  ordinamento
          autonomo".