Art. 15. Spese di funzionamento delle commissioni d'esame di bilinguismo 1. Il secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come integrato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, e' sostituito dal seguente: "Alle spese relative alle commissioni d'esame di cui al comma precedente concorrono lo Stato e la provincia nel modo seguente: le spese relative alle sedi e agli emolumenti del personale di segreteria nonche' quelle per compenso ai membri delle commissioni d'esame sono a carico della provincia; quelle relative alle spese di cancelleria, postali e varie di funzionamento delle commissioni d'esame sono a carico dello Stato.". 2. Gli oneri pregressi per le spese sostenute dalla provincia e non liquidati dallo Stato sino a tutto il 1996 sono quantificati in lire sette miliardi e liquidati nell'ambito della definizione della quota di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432.
Note all'art. 15: - Il secondo comma dell'art. 6 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, come integrato dall'art. 8 del D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846, era il seguente: "Ai componenti delle commissioni d'esame di cui sopra e' corrisposto il compenso previsto per le commissioni d'esame della provincia che verra' liquidato dalla provincia stessa, salvo rimborso da parte dello Stato di una quota pari alla meta' della spesa. Le spese di cancelleria e funzionamento delle commissioni di esame sono liquidate dalla provincia salvo rimborso da parte dello Stato di una quota pari alla meta' della spesa stessa". - L'art. 10 del D.P.R. 16 marzo 1992, n. 268, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432, e' il seguente: "Art. 10. - 1. Per la definizione dell'accordo relativo alla determinazione della quota variabile di cui all'art. 78 dello statuto si tiene conto del complesso delle spese per interventi generali dello Stato, disposti negli stessi settori di competenza della provincia, mediante l'applicazione della media aritmetica dei parametri della popolazione e del territorio di ciascuna provincia, nonche' della quota dell'incremento di gettito tributario da destinare allo Stato per le finalita' e secondo i criteri di determinazione di cui ai commi 6 e 7. 2. L'accordo per la determinazione della quota variabile di ciascun esercizio e' definito annualmente, d'intesa tra Governo e presidenti delle giunte provinciali, entro il mese di febbraio con riferimento alla quota relativa all'esercizio in corso. In relazione ad esigenze di certezza nella programmazione delle risorse da parte delle province, l'accordo puo' essere definito anche nell'esercizio precedente a quello di riferimento, su richiesta delle stesse, tenendo conto, qualora necessario, del disegno di legge finanziaria e dei disegni di legge collegati. 3. Le spese di cui al comma 1 sono desunte dagli stanziamenti del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio precedente, considerati tenendo conto delle variazioni successivamente apportate, incluse comunque quelle disposte dall'assestamento del bilancio ovvero, qualora ancora non approvato, dal relativo disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento. Il limite dei quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 78, primo comma, dello statuto e' stimato in base al corrispondente valore definito per la quota variabile relativa all'esercizio precedente, corretto tenendo conto della evoluzione del gettito intervenuta, nonche' delle indicazioni quantitative circa l'evoluzione del gettito stesso previste dal documento di programmazione economico finanziaria approvato dal Governo, relativo all'esercizio cui si riferisce la quota variabile. 4. Devono considerarsi generali gli interventi disposti dallo Stato sul territorio nazionale, sia in esso compreso o meno quello delle due province, purche' non specificamente localizzati in particolari zone del territorio medesimo. 5. Non sono comunque da considerare, ai fini della determinazione della quota variabile, le seguenti fattispecie: a) le spese relative al personale statale in attivita' o quiescenza; b) i fondi speciali destinati alla copertura di provvedimenti legislativi da adottare; c) le spese iscritte nel bilancio dello Stato per la devoluzione o regolazione contabile di tributi o quote di tributi statali attribuiti alle regioni a statuto ordinario e ragioni speciale; d) le spese riferite ad interventi statali relativi alle leggi di cui all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, nel caso in cui le province siano ammesse ai relativi riparti; e) gli interventi statali per la finanza locale. 6. Una quota del previsto incremento del gettito tributario, escludendo comunque gli incrementi derivanti dall'evoluzione tendenziale, spettante alle province autonome e derivante dalle manovre correttive di finanza pubblica previste dalla legge finanziaria e dai relativi provvedimenti collegati, nonche' dagli altri provvedimenti legislativi aventi le medesime finalita' e non considerati ai fini della determinazione dell'accordo relativo all'esercizio finanziario precedente, da valutarsi al netto delle eventuali previsioni di riduzione di gettito conseguenti all'applicazione di norme connesse, puo' essere destinata, limitatamente agli esercizi previsti dall'accordo, al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti dai predetti provvedimenti. 7. Nella determinazione della quota di cui al comma 6 si tiene conto altresi': a) dei gettiti derivanti da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi se destinati per legge alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, delle spese di cui all'art. 9, nel caso in cui i predetti gettiti non risultino contabilizzati distintamente nel bilancio dello Stato, o non risultino temporalmente delimitati; b) delle spese relative a nuove competenze trasferite o delegate dallo Stato alle province. 8. L'accordo di cui al comma 2 definisce i criteri e le modalita' per la regolazione dei rapporti finanziari conseguenti. Nell'ambito della definizione dell'accordo medesimo si provvede altresi' alla ricognizione congiunta delle modalita' di applicazione dell'art. 9. 9. Il versamento della quota variabile spettante alle province e' eseguito, con periodicita' trimestrale, secondo le modalita' di cui all'art. 8, comma 1. I relativi fondi sono disponibili alle scadenze secondo le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4-bis. 10. Nel caso in cui non si perfezioni nel termine previsto l'accordo di cui al comma 2, la quota variabile viene versata a ciascuna provincia nella misura dell'80 per cento di quella spettante per l'esercizio immediatamente precedente, salvo conguaglio sulla base dell'intesa successivamente intervenuta".