Art. 15.
                       Spese di funzionamento
              delle commissioni d'esame di bilinguismo
 1.  Il  secondo  comma  dell'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come  integrato  dall'art.  8  del
decreto  del  Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, e'
sostituito dal seguente:
 "Alle spese relative  alle  commissioni  d'esame  di  cui  al  comma
precedente  concorrono  lo Stato e la provincia nel modo seguente: le
spese  relative  alle  sedi  e  agli  emolumenti  del  personale   di
segreteria  nonche'  quelle  per compenso ai membri delle commissioni
d'esame sono a carico della provincia; quelle relative alle spese  di
cancelleria,  postali  e  varie  di  funzionamento  delle commissioni
d'esame sono a carico dello Stato.".
 2. Gli oneri pregressi per le spese sostenute dalla provincia e  non
liquidati  dallo Stato sino a tutto il 1996 sono quantificati in lire
sette miliardi e liquidati nell'ambito della definizione della  quota
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432.
 
          Note all'art. 15:
            - Il secondo comma dell'art. 6 del D.P.R. 26 luglio 1976,
          n.  752,  come  integrato dall'art. 8 del D.P.R. 19 ottobre
          1977, n. 846, era il seguente:
            "Ai componenti delle commissioni d'esame di cui sopra  e'
          corrisposto il compenso previsto per le commissioni d'esame
          della   provincia  che  verra'  liquidato  dalla  provincia
          stessa, salvo rimborso da parte dello Stato  di  una  quota
          pari  alla  meta'  della  spesa.  Le spese di cancelleria e
          funzionamento delle commissioni  di  esame  sono  liquidate
          dalla  provincia salvo rimborso da parte dello Stato di una
          quota pari alla meta' della spesa stessa".
            - L'art. 10 del  D.P.R.  16  marzo  1992,  n.  268,  come
          modificato  dall'art.   5 del decreto legislativo 24 luglio
          1996, n. 432, e' il seguente:
            "Art. 10. - 1. Per la definizione  dell'accordo  relativo
          alla  determinazione  della quota variabile di cui all'art.
          78 dello statuto si tiene conto del complesso  delle  spese
          per  interventi generali dello Stato, disposti negli stessi
          settori   di   competenza   della    provincia,    mediante
          l'applicazione  della  media aritmetica dei parametri della
          popolazione e del territorio di ciascuna provincia, nonche'
          della  quota  dell'incremento  di  gettito  tributario   da
          destinare  allo  Stato per le finalita' e secondo i criteri
          di determinazione di cui ai commi 6 e 7.
            2. L'accordo per la determinazione della quota  variabile
          di  ciascun esercizio e' definito annualmente, d'intesa tra
          Governo e presidenti delle  giunte  provinciali,  entro  il
          mese  di  febbraio  con  riferimento  alla  quota  relativa
          all'esercizio  in  corso.  In  relazione  ad  esigenze   di
          certezza  nella programmazione delle risorse da parte delle
          province,   l'accordo   puo'    essere    definito    anche
          nell'esercizio  precedente  a  quello  di  riferimento,  su
          richiesta  delle stesse, tenendo conto, qualora necessario,
          del disegno di legge finanziaria e  dei  disegni  di  legge
          collegati.
            3.  Le  spese  di  cui  al  comma  1  sono  desunte dagli
          stanziamenti del bilancio di  previsione  dello  Stato  per
          l'esercizio  precedente,  considerati  tenendo  conto delle
          variazioni  successivamente  apportate,  incluse   comunque
          quelle  disposte  dall'assestamento  del  bilancio  ovvero,
          qualora ancora non approvato, dal relativo disegno di legge
          presentato dal Governo al Parlamento. Il limite dei quattro
          decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto di  cui
          all'art.  78, primo comma, dello statuto e' stimato in base
          al corrispondente valore definito per  la  quota  variabile
          relativa  all'esercizio  precedente, corretto tenendo conto
          della evoluzione del  gettito  intervenuta,  nonche'  delle
          indicazioni  quantitative  circa  l'evoluzione  del gettito
          stesso previste dal documento di  programmazione  economico
          finanziaria  approvato  dal Governo, relativo all'esercizio
          cui si riferisce la quota variabile.
            4. Devono considerarsi generali gli  interventi  disposti
          dallo  Stato sul territorio nazionale, sia in esso compreso
          o   meno   quello   delle   due   province,   purche'   non
          specificamente   localizzati   in   particolari   zone  del
          territorio medesimo.
            5. Non  sono  comunque  da  considerare,  ai  fini  della
          determinazione   della   quota   variabile,   le   seguenti
          fattispecie:
             a) le spese relative al personale statale in attivita' o
          quiescenza;
             b)  i  fondi  speciali  destinati  alla   copertura   di
          provvedimenti legislativi da adottare;
             c)  le  spese  iscritte  nel bilancio dello Stato per la
          devoluzione o regolazione contabile di tributi o  quote  di
          tributi statali attribuiti alle regioni a statuto ordinario
          e ragioni speciale;
             d) le spese riferite ad interventi statali relativi alle
          leggi  di  cui  all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n.
          386, nel caso in cui le province siano ammesse ai  relativi
          riparti;
             e) gli interventi statali per la finanza locale.
            6.   Una   quota  del  previsto  incremento  del  gettito
          tributario, escludendo comunque  gli  incrementi  derivanti
          dall'evoluzione   tendenziale,   spettante   alle  province
          autonome e derivante dalle manovre  correttive  di  finanza
          pubblica  previste  dalla  legge finanziaria e dai relativi
          provvedimenti collegati, nonche' dagli altri  provvedimenti
          legislativi  aventi le medesime finalita' e non considerati
          ai  fini   della   determinazione   dell'accordo   relativo
          all'esercizio finanziario precedente, da valutarsi al netto
          delle   eventuali   previsioni   di  riduzione  di  gettito
          conseguenti all'applicazione di norme connesse, puo' essere
          destinata,    limitatamente    agli    esercizi    previsti
          dall'accordo,   al   raggiungimento   degli   obiettivi  di
          riequilibrio della finanza pubblica previsti  dai  predetti
          provvedimenti.
            7.  Nella determinazione della quota di cui al comma 6 si
          tiene conto altresi':
             a) dei gettiti derivanti da maggiorazioni di aliquote  o
          dall'istituzione  di  nuovi  tributi se destinati per legge
          alla copertura, ai sensi dell'art. 81  della  Costituzione,
          delle  spese  di cui all'art. 9, nel caso in cui i predetti
          gettiti  non  risultino  contabilizzati  distintamente  nel
          bilancio   dello   Stato,  o  non  risultino  temporalmente
          delimitati;
             b) delle spese relative a nuove competenze trasferite  o
          delegate dallo Stato alle province.
            8.  L'accordo  di cui al comma 2 definisce i criteri e le
          modalita'  per  la  regolazione  dei  rapporti   finanziari
          conseguenti.  Nell'ambito  della  definizione  dell'accordo
          medesimo si provvede altresi' alla  ricognizione  congiunta
          delle modalita' di applicazione dell'art.  9.
            9.  Il  versamento  della  quota variabile spettante alle
          province e' eseguito, con periodicita' trimestrale, secondo
          le modalita' di cui all'art. 8, comma 1. I  relativi  fondi
          sono  disponibili  alle scadenze secondo le disposizioni di
          cui all'art. 8, comma 4-bis.
            10. Nel  caso  in  cui  non  si  perfezioni  nel  termine
          previsto  l'accordo  di  cui al comma 2, la quota variabile
          viene versata a ciascuna provincia nella misura dell'80 per
          cento di quella spettante  per  l'esercizio  immediatamente
          precedente,   salvo   conguaglio   sulla  base  dell'intesa
          successivamente intervenuta".