Art. 16.
                         Collegio arbitrale
 1.  L'articolo  23  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, come modificato dall'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, e' sostituito dal
seguente:
 "Art.  23. - 1. Presso il commissariato del Governo per la provincia
di  Bolzano  viene  costituito il collegio arbitrale per il personale
appartenente  ai  ruoli  locali, corriposto da quattro rappresentanti
delle  amministrazioni  designate  dal commissario del Governo di cui
due appartenenti al gruppo linguistico italiano e due appartenenti al
gruppo  linguistico  tedesco e quattro rappresentanti dei dipendenti,
designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul  piano provinciale, di cui due appartenenti al gruppo linguistico
italiano  e  due  al  gruppo  linguistico  tedesco.  Sia i componenti
nominati  dal  commissario  del  Governo  che  quelli designati dalle
organizzazioni sindacali devono appartenere ai ruoli locali ed essere
in  possesso  dell'attestato  di  conoscenza  delle lingue italiana e
tedesca  di  cui  all'articolo  4,  comma  terzo, n. 4). Il collegio,
composto  da  due  rappresentanti  delle  amministrazioni  e  da  due
rappresentanti  dei  dipendenti,  e'  presieduto  dal componente piu'
anziano  di  gruppo  linguistico  diverso dal dipendente sottoposto a
provvedimento disciplinare.
 2.  Detto  collegio svolge le funzioni che l'articolo 59 del decreto
legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, attribuisce ai collegi arbitrali
nelle singole amministrazioni.".
 
          Note all'art. 16:
            -  L'art.  23  del  D.P.R.  26  luglio 1976, n. 752, come
          modificato dall'art. 13 del D.P.R. 29 aprile 1982, n.  327,
          era il seguente:
            "Art.  23.  -  Presso  il Commissariato del Governo viene
          costituita un'unica commissione  paritetica  di  disciplina
          per  il  personale  dei  ruoli  locali di cui all'art. 8 de
          presente    decreto    composta    da    sei     dipendenti
          dell'amministrazione  statale, tre di lingua italiana e tre
          di lingua tedesca.
            Dei predetti:
             a) due sono eletti, uno per ciascun gruppo  linguistico,
          dal  personale  con  le  modalita'  di  cui  all'art.  22 e
          relativa norma transitoria;
             b) quattro sono scelti dal Commissario del Governo,  dei
          quali  due,  uno  per  ciascun  gruppo  linguistico, devono
          appartenere all'amministrazione della  quale  fa  parte  il
          giudicabile  quando  l'amministrazione  stessa  ha  piu' di
          cento dipendenti.
            A tal fine all'inizio di ogni biennio il Commissario  del
          Governo  provvede  con  proprio  decreto  alla  nomina  dei
          componenti della predetta commissione  in  numero  adeguato
          per rispettare la disposizione di cui alla lettera b).
            Con  le  stesse  modalita'  vengono  designati  i  membri
          supplenti.
            La commissione e' presieduta dal componente piu'  anziano
          di  lingua  diversa  da  quella del giudicabile, senza voto
          determinante.
            Qualora   le   norme   vigenti   prevedano   il   ricorso
          amministrativo  contro  le  decisioni  della commissione di
          disciplina ad un organo esterno  alla  provincia,  ad  esso
          organo e' sostituito il consiglio di amministrazione di cui
          all'art. 22".
            -  L'art.  4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e' citato
          nella nota all'art. 1.
            - L'art. 59 del D.Lgs. 3 febbraio  1993,  n.  29,  e'  il
          seguente:
            "Art.  59 (Sanzioni disciplinari e responsabilita'). - 1.
          Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma  2,  fatto  salvo
          per i soli dirigenti generali quanto disposto dall'art. 20,
          comma  10, resta ferma la disciplina attualmente vigente in
          materia di responsabilita' civile, amministrativa, penale e
          contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
            2. Ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, si applicano
          l'articolo 2106 del codice civile e l'art. 7, commi  primo,
          quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
            3.  Salvo  quanto  previsto dagli articoli 20, comma 1, e
          58, comma 1, la tipologia e l'entita'  delle  infrazioni  e
          delle   relative   sanzioni  possono  essere  definite  dai
          contratti collettivi.
            4.   Ciascuna   amministrazione   secondo   il    proprio
          ordinamento,   individua   l'ufficio   competente   per   i
          procedimenti disciplinari. Tale  ufficio,  su  segnalazione
          del  capo  della  struttura  in  cui  il dipendente lavora,
          contesta l'addebito al dipendente  medesimo,  istruisce  il
          procedimento  disciplinare e applica la sanzione. Quando le
          sanzioni da applicare siano rimprovero verbale  e  censura,
          il  capo  della  struttura  in  cui  il  dipendente  lavora
          provvede direttamente.
            5. Ogni  provvedimento  disciplinare,  ad  eccezione  del
          rimprovero  verbale, deve essere adottato previa tempestiva
          contestazione  scritta  dell'addebito  al  dipendente,  che
          viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un
          procuratore  ovvero  di un rappresentante dell'associazione
          sindacale cui  aderisce  o  conferisce  mandato.  Trascorsi
          inutilmente  quindici  giorni  dalla  convocazione  per  la
          difesa del dipendente,  la  sanzione  viene  applicata  nei
          successivi quindici giorni.
            6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile
          puo'   essere   ridotta,   ma  in  tal  caso  non  e'  piu'
          suscettibile di impugnazione.
            7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure  di
          conciliazione,  entro  venti giorni dall'applicazione della
          sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un  procuratore
          o  dell'associazione  sindacale  cui  aderisce o conferisce
          mandato, puo' impugnarla dinanzi al collegio  arbitrale  di
          disciplina  dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio
          emette   le   sua   decisione    entro    novanta    giorni
          dall'impugnazione,  e  l'amministrazione  vi  si  conforma.
          Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
            8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti
          dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti
          ed e'  presediuto  da  un  esterno  all'amministrazione  di
          provata     esperienza     e     indipendenza.     Ciascuna
          amministrazione,   secondo    il    proprio    ordinamento,
          stabilisce,   sentite   le   organizzazioni  sindacali,  le
          modalita'  per   la   periodica   designazione   di   dieci
          rappresentanti  dell'amministrazione e dieci rappresentanti
          dei dipendenti, che, di  comune  accordo,  indicano  cinque
          presidenti.    In  mancanza  di  accordo, l'amministrazione
          richiede  la  nomina  dei  presidenti  al  presidente   del
          tribunale  del  luogo in cui siede il collegio. Il collegio
          opera con criteri oggettivi di rotazione dei  membri  e  di
          assegnazione   dei   procedimenti   disciplinari   che   ne
          garantiscano l'imparzialita'.
            9.  Piu'  amministrazioni  omogenee  o   affini   possono
          istituire  un unico collegio arbitrale mediante convenzione
          che  ne  regoli  le  modalita'   di   costituzione   e   di
          funzionamento   nel   rispetto   dei  principi  di  cui  al
          precedenti commi.
            10. Fino al riordinamento degli organi  collegiali  della
          scuola,  nei  confronti  del  personale  ispettivo tecnico,
          direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine
          e grado e delle istituzioni educative statali si  applicano
          le  norme  di  cui  al  titolo IV, capo II, del decreto del
          Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.  417".