Art. 16. Collegio arbitrale 1. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, e' sostituito dal seguente: "Art. 23. - 1. Presso il commissariato del Governo per la provincia di Bolzano viene costituito il collegio arbitrale per il personale appartenente ai ruoli locali, corriposto da quattro rappresentanti delle amministrazioni designate dal commissario del Governo di cui due appartenenti al gruppo linguistico italiano e due appartenenti al gruppo linguistico tedesco e quattro rappresentanti dei dipendenti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale, di cui due appartenenti al gruppo linguistico italiano e due al gruppo linguistico tedesco. Sia i componenti nominati dal commissario del Governo che quelli designati dalle organizzazioni sindacali devono appartenere ai ruoli locali ed essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui all'articolo 4, comma terzo, n. 4). Il collegio, composto da due rappresentanti delle amministrazioni e da due rappresentanti dei dipendenti, e' presieduto dal componente piu' anziano di gruppo linguistico diverso dal dipendente sottoposto a provvedimento disciplinare. 2. Detto collegio svolge le funzioni che l'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, attribuisce ai collegi arbitrali nelle singole amministrazioni.".
Note all'art. 16: - L'art. 23 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall'art. 13 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327, era il seguente: "Art. 23. - Presso il Commissariato del Governo viene costituita un'unica commissione paritetica di disciplina per il personale dei ruoli locali di cui all'art. 8 de presente decreto composta da sei dipendenti dell'amministrazione statale, tre di lingua italiana e tre di lingua tedesca. Dei predetti: a) due sono eletti, uno per ciascun gruppo linguistico, dal personale con le modalita' di cui all'art. 22 e relativa norma transitoria; b) quattro sono scelti dal Commissario del Governo, dei quali due, uno per ciascun gruppo linguistico, devono appartenere all'amministrazione della quale fa parte il giudicabile quando l'amministrazione stessa ha piu' di cento dipendenti. A tal fine all'inizio di ogni biennio il Commissario del Governo provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti della predetta commissione in numero adeguato per rispettare la disposizione di cui alla lettera b). Con le stesse modalita' vengono designati i membri supplenti. La commissione e' presieduta dal componente piu' anziano di lingua diversa da quella del giudicabile, senza voto determinante. Qualora le norme vigenti prevedano il ricorso amministrativo contro le decisioni della commissione di disciplina ad un organo esterno alla provincia, ad esso organo e' sostituito il consiglio di amministrazione di cui all'art. 22". - L'art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e' citato nella nota all'art. 1. - L'art. 59 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 59 (Sanzioni disciplinari e responsabilita'). - 1. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, fatto salvo per i soli dirigenti generali quanto disposto dall'art. 20, comma 10, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilita' civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 2. Ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, si applicano l'articolo 2106 del codice civile e l'art. 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300. 3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1, la tipologia e l'entita' delle infrazioni e delle relative sanzioni possono essere definite dai contratti collettivi. 4. Ciascuna amministrazione secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente. 5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni. 6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile puo' essere ridotta, ma in tal caso non e' piu' suscettibile di impugnazione. 7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, puo' impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette le sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione, e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa. 8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed e' presediuto da un esterno all'amministrazione di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalita' per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscano l'imparzialita'. 9. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui al precedenti commi. 10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola, nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui al titolo IV, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417".