Art. 18.
             Commissioni di concorso per i ruoli locali
 1. Il quinto comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752,  e'  sostituito dal seguente:
"Presiede la commissione,  senza  voto  determinante,  il  magistrato
avente  maggiore anzianita' di carriera o, in mancanza, il componente
della commissione  piu'  anziano  di  eta'.  Svolge  le  funzioni  di
segretario      un      impiegato      possibilmente     appartenente
all'amministrazione per la quale e' bandito il concorso.".
 
          Nota all'art. 18:
            - Il quinto comma dell'art. 21 del D.P.R. 26 luglio 1976,
          n. 752, era il seguente: "Presiede  la  commissione,  senza
          voto determinante, il magistrato avente maggiore anzianita'
          di carriera o, in mancanza, il componente della commissione
          piu'  anziano  di eta'. Svolge le funzioni di segretario il
          piu' giovane componente della commissione."