Art. 18. Commissioni di concorso per i ruoli locali 1. Il quinto comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' sostituito dal seguente: "Presiede la commissione, senza voto determinante, il magistrato avente maggiore anzianita' di carriera o, in mancanza, il componente della commissione piu' anziano di eta'. Svolge le funzioni di segretario un impiegato possibilmente appartenente all'amministrazione per la quale e' bandito il concorso.".
Nota all'art. 18: - Il quinto comma dell'art. 21 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, era il seguente: "Presiede la commissione, senza voto determinante, il magistrato avente maggiore anzianita' di carriera o, in mancanza, il componente della commissione piu' anziano di eta'. Svolge le funzioni di segretario il piu' giovane componente della commissione."