Art. 23. Personale traduttore-interprete 1. Dopo l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' inserito il seguente: "Art. 20-bis. - 1. In considerazione delle particolari esigenze degli uffici statali situati nella provincia di Bolzano ai concorsi per il profilo traduttore-interprete sono ammessi anche candidati che abbiano conseguito la laurea in economia e commercio, in giurisprudenza o in disciplina equiparata e che siano in possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue di cui all'articolo 4, terzo comma, numero 4), del presente decreto".
Note all'art. 23: - L'art. 20 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e' il seguente: "Art. 20. - Gli aspiranti ad assunzioni comunque strutturate e denominate ad uffici giudiziari o della pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonche' dei concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa hanno facolta' di sostenere le previste prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca secondo l'indicazione da effettuarsi nella domanda di ammissione". - L'art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e' citato nella nota all'art. 1.