Art. 23.
                   Personale traduttore-interprete
 1. Dopo l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, e' inserito il seguente:
 "Art.  20-bis.  -  1.  In  considerazione delle particolari esigenze
degli uffici statali situati nella provincia di Bolzano  ai  concorsi
per il profilo traduttore-interprete sono ammessi anche candidati che
abbiano   conseguito   la   laurea   in   economia  e  commercio,  in
giurisprudenza o in disciplina equiparata e  che  siano  in  possesso
dell'attestato  di conoscenza delle due lingue di cui all'articolo 4,
terzo comma, numero 4), del presente decreto".
 
          Note all'art. 23:
            - L'art. 20 del D.P.R. 26 luglio  1976,  n.  752,  e'  il
          seguente:
            "Art.   20.   -  Gli  aspiranti  ad  assunzioni  comunque
          strutturate e  denominate  ad  uffici  giudiziari  o  della
          pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano
          o aventi competenza regionale, nonche' dei concessionari di
          servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa
          hanno  facolta' di sostenere le previste prove di esame sia
          nella  lingua  italiana  che  in  quella  tedesca   secondo
          l'indicazione da effettuarsi nella domanda di ammissione".
            -  L'art.  4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e' citato
          nella nota all'art. 1.