Art. 28.
                        Sistema di controllo
 1.   Dopo   l'articolo  48-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, introdotto  dall'articolo  27  del
presente decreto, e' inserito il seguente:
 "48-ter.  -  1.  Fermo  restando quanto disposto dall'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica  6  luglio  1978,  n.  571  e
dall'articolo  328  del codice penale, nonche' i compiti di controllo
attribuiti al consiglio di amministrazione di cui all'articolo 22, le
violazioni  degli  obblighi  previsti   dal   predetto   articolo   7
costituiscono gravi violazioni agli obblighi d'ufficio, anche ai fini
della responsabilita' dirigenziale e disciplinare.
 2.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la
funzione pubblica - provvedera' a diramare ad ogni dirigente preposto
alle Direzioni generali del  personale  una  apposita  circolare  per
richiamare  l'attenzione  sulla norma di cui al comma 1, accompagnata
da una sintesi della speciale  disciplina  di  garanzia  del  sistema
derivante  dall'articolo 89 dello statuto della regione Trentino-Alto
Adige.
 3. La predetta diramazione e' rinnovata ogni due anni.".
 
          Note all'art. 28:
            - L'art. 7 del D.P.R. 31  luglio  1978,  n.  571,  e'  il
          seguente:
            "Art.  7.  -  Gli organi competenti delle amministrazioni
          dello Stato di cui al primo comma dell'art.  8  del  deceto
          del  Presidente  della  Repubblica  26 luglio 1976, n. 752,
          danno immediata comunicazione all'ufficio di  cui  all'art.
          24   dello   stesso   decreto,  di  ogni  provvedimento  di
          destinazione di personale in provincia di Bolzano".
            - L'art. 328 del codice penale e' il seguente:
            "Art. 328 (Omissione o rifiuto di atti di ufficio). -  Il
          pubblico ufficiale (art. 357) o l'incaricato di un pubblico
          servizio  (art.   358), che indebitamente rifiuta, omette o
          ritarda un atto dell'ufficio o del servizio, e' punito  con
          la  reclusione  fino  ad un anno o con la multa fino a lire
          quattrocentomila.
            Se il pubblico ufficiale e' un giudice o  un  funzionario
          del pubblico ministero, vi e' omissione, rifiuto o ritardo,
          quando  concorrono  le condizioni richieste dalla legge per
          esercitare contro di essi l'azione civile".
            - L'art. 22 del D.P.R. 26 luglio  1976,  n.  752,  e'  il
          seguente:
            "Art.  22.  -  Per  il  personale  dei  ruoli  locali  le
          competenze  attribuite   dalla   legge   ai   consigli   di
          amministrazione  od  a  commissioni  centrali  o locali del
          personale comunque denominate, sono esercitati da un  unico
          consiglio   locale   di   amministrazione   presieduto  dal
          Commissario del Governo e composto da cinque rappresentanti
          dell'amministrazione  dello   Stato,   con   qualifica   di
          dirigente, e da quattro rappresentanti del personale eletti
          per  una  meta'  dagli  appartenenti  al gruppo linguistico
          italiano  e  per l'altra meta' dagli appartenenti al gruppo
          linguistico tedesco.
            Con  le  stesse  mdoalita'  sono   designati   i   membri
          supplenti.
            Gli  appartenenti    al  gruppo  linguistico ladino hanno
          facolta' di partecipare alla  elezione  dei  rappresentanti
          del gruppo linguistico italiano o di quello tedesco.
            Il   consiglio   di   amministrazione   viene   nominato,
          all'inizio di ogni biennio, con decreto del Commissario del
          Governo in modo da assicurare la pariteticita'  dei  gruppi
          linguistici anche tra i rappresentanti dell'amministrazione
          dello Stato.
            Il presidente del consiglio locale di amministrazione non
          ha voto determinante.
            Partecipa  al  consiglio, con funzione di relatore, senza
          diritto di voto,  un  funzionario  dell'ufficio  unico  del
          personale  delle  amministrazioni  statali;  un funzionario
          dello stesso ufficio svolge le mansioni di segretario".
            - L'art. 89 dello  statuto  della  regione  Trentino-Alto
          Adige, e' citato nella nota all'art. 14.