Art. 28. Sistema di controllo 1. Dopo l'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, introdotto dall'articolo 27 del presente decreto, e' inserito il seguente: "48-ter. - 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1978, n. 571 e dall'articolo 328 del codice penale, nonche' i compiti di controllo attribuiti al consiglio di amministrazione di cui all'articolo 22, le violazioni degli obblighi previsti dal predetto articolo 7 costituiscono gravi violazioni agli obblighi d'ufficio, anche ai fini della responsabilita' dirigenziale e disciplinare. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - provvedera' a diramare ad ogni dirigente preposto alle Direzioni generali del personale una apposita circolare per richiamare l'attenzione sulla norma di cui al comma 1, accompagnata da una sintesi della speciale disciplina di garanzia del sistema derivante dall'articolo 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige. 3. La predetta diramazione e' rinnovata ogni due anni.".
Note all'art. 28: - L'art. 7 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 571, e' il seguente: "Art. 7. - Gli organi competenti delle amministrazioni dello Stato di cui al primo comma dell'art. 8 del deceto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, danno immediata comunicazione all'ufficio di cui all'art. 24 dello stesso decreto, di ogni provvedimento di destinazione di personale in provincia di Bolzano". - L'art. 328 del codice penale e' il seguente: "Art. 328 (Omissione o rifiuto di atti di ufficio). - Il pubblico ufficiale (art. 357) o l'incaricato di un pubblico servizio (art. 358), che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio o del servizio, e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila. Se il pubblico ufficiale e' un giudice o un funzionario del pubblico ministero, vi e' omissione, rifiuto o ritardo, quando concorrono le condizioni richieste dalla legge per esercitare contro di essi l'azione civile". - L'art. 22 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e' il seguente: "Art. 22. - Per il personale dei ruoli locali le competenze attribuite dalla legge ai consigli di amministrazione od a commissioni centrali o locali del personale comunque denominate, sono esercitati da un unico consiglio locale di amministrazione presieduto dal Commissario del Governo e composto da cinque rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, con qualifica di dirigente, e da quattro rappresentanti del personale eletti per una meta' dagli appartenenti al gruppo linguistico italiano e per l'altra meta' dagli appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Con le stesse mdoalita' sono designati i membri supplenti. Gli appartenenti al gruppo linguistico ladino hanno facolta' di partecipare alla elezione dei rappresentanti del gruppo linguistico italiano o di quello tedesco. Il consiglio di amministrazione viene nominato, all'inizio di ogni biennio, con decreto del Commissario del Governo in modo da assicurare la pariteticita' dei gruppi linguistici anche tra i rappresentanti dell'amministrazione dello Stato. Il presidente del consiglio locale di amministrazione non ha voto determinante. Partecipa al consiglio, con funzione di relatore, senza diritto di voto, un funzionario dell'ufficio unico del personale delle amministrazioni statali; un funzionario dello stesso ufficio svolge le mansioni di segretario". - L'art. 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, e' citato nella nota all'art. 14.