Art. 29. Concorsi dirigenziali - Norma transitoria 1. I concorsi dirigenziali per i ruoli locali di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, possono essere esperiti anche prima degli adempimenti previsti dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. In caso di grave vacanza nelle posizioni dirigenziali e nella nona qualifica funzionale dei ruoli locali di cui all'articolo 8 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, il commissario del Governo puo' destinare alle procedure di concorso esterno una quota di posti superiore a quella prevista dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439.
Note all'art. 29: - L'art. 8 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e' il seguente: "Art. 8. - Nella provincia di Bolzano sono istituiti i ruoli locali del personale civile delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, aventi uffici nella provincia, stabiliti nelle tabelle contrassegnate con i numeri da 1 a 20 allegate al presente decreto. I posti dei ruoli, di cui al precedente comma, considerati per amministrazione nonche' per gruppi di qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione. I commi precedenti non si applicano per le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa". - Il comma 1 dell'art. 31 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono: a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonche' per qualifiche e specifiche professionalita', evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comanzdo, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo parziale; b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'articolo 5, ai carichi di lavoro, nonche' alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera b); c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5, e 7, una piu' razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unita' scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unita' di personale previste nelle predette tabelle". - Il comma 1 dell'art. 19 del D.P.C.M. 21 aprile 1994, n. 439, e' il seguente: "1. In sede di prima applicazione del presente regolamento le percentuali del settanta e del trenta per cento di cui agli articoli 2 e 5 vanno riferite alle disponibilita' in organico che risulteranno dopo che le amministrazioni avranno individuato gli uffici dirigenziali ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni".