Art. 29.
              Concorsi dirigenziali - Norma transitoria
 1.  I concorsi dirigenziali per i ruoli locali di cui all'articolo 8
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.   752,
possono  essere  esperiti  anche  prima  degli  adempimenti  previsti
dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29.
 2.  In  caso  di  grave vacanza nelle posizioni dirigenziali e nella
nona qualifica funzionale dei ruoli locali di cui all'articolo 8  del
menzionato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752,  il  commissario  del  Governo  puo' destinare alle procedure di
concorso esterno una quota di posti superiore a quella  prevista  dal
comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 aprile 1994, n. 439.
 
          Note all'art. 29:
            -  L'art.  8  del  D.P.R.  26  luglio 1976, n. 752, e' il
          seguente:
            "Art. 8. - Nella provincia di Bolzano  sono  istituiti  i
          ruoli  locali  del  personale  civile delle amministrazioni
          dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,  aventi  uffici
          nella provincia, stabiliti nelle tabelle contrassegnate con
          i numeri da 1 a 20 allegate al presente decreto.
            I   posti   dei   ruoli,  di  cui  al  precedente  comma,
          considerati  per  amministrazione  nonche'  per  gruppi  di
          qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di
          studio   prescritto   per   accedervi,  sono  riservati  ai
          cittadini  appartenenti   a   ciascuno   dei   tre   gruppi
          linguistici  in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi
          quale risulta  dalle  dichiarazioni  di  appartenenza  rese
          nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
            I  commi  precedenti  non  si  applicano  per le carriere
          direttive dell'amministrazione civile dell'interno, per  il
          personale   della   pubblica   sicurezza   e   per   quello
          amministrativo del Ministero della difesa".
            - Il comma 1 dell'art. 31 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n.
          29, e' il seguente:
            "1. In sede di prima applicazione del  presente  decreto,
          le amministrazioni pubbliche procedono:
             a)  alla  rilevazione di tutto il personale distinto per
          circoscrizione provinciale e per sedi di servizio,  nonche'
          per  qualifiche e specifiche professionalita', evidenziando
          le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie,  non  di
          ruolo,  fuori  ruolo,  comanzdo, distacco e con contratto a
          tempo determinato e a tempo parziale;
             b) alla formulazione di una  proposta  di  ridefinizione
          dei  propri uffici e delle piante organiche in relazione ai
          criteri di  cui  all'articolo  5,  ai  carichi  di  lavoro,
          nonche'  alla  esigenza di integrazione per obiettivi delle
          risorse  umane   e   materiali,   evitando   le   eventuali
          duplicazioni  e  sovrapposizioni  di funzioni ed al fine di
          conseguire una  riduzione  per  accorpamento  degli  uffici
          dirigenziali,  e, in conseguenza, delle dotazioni organiche
          del personale dirigenziale,  in  misura  non  inferiore  al
          dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per
          l'esercizio  delle  funzioni  di  cui all'art. 17, comma 1,
          lettera b);
             c) alla revisione delle tabelle annesse al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine
          di  realizzare,  anche  con  riferimento  ai principi ed ai
          criteri fissati nel titolo I del  presente  decreto  ed  in
          particolare  negli  articoli  4, 5, e 7, una piu' razionale
          assegnazione  e  distribuzione  dei   posti   delle   varie
          qualifiche  per  ogni singola unita' scolastica, nel limite
          massimo della consistenza numerica complessiva delle unita'
          di personale previste nelle predette tabelle".
            - Il comma 1 dell'art. 19 del D.P.C.M. 21 aprile 1994, n.
          439, e' il seguente: "1. In sede di prima applicazione  del
          presente  regolamento  le  percentuali  del  settanta e del
          trenta per cento di cui agli articoli 2 e 5 vanno  riferite
          alle  disponibilita'  in organico che risulteranno dopo che
          le   amministrazioni   avranno   individuato   gli   uffici
          dirigenziali  ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n.  29, e successive modificazioni".