Art. 3.
             Proporzionale nelle amministrazioni statali
 1.  Dopo il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente
della  Repubblica  26  luglio   1976,   n.   752,   come   modificato
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile
1982, n.  327, e' inserito il seguente:
 "I  posti  riservati  ad  uno  dei  gruppi  linguistici  che restano
vacanti, per mancanza di concorrenti o perche' i concorrenti non sono
stati dichiarati idonei, sono coperti da aspiranti degli altri gruppi
linguistici che, avendo partecipato al  concorso  o  alla  selezione,
siano  risultati idonei, purche' non venga superato il numero massimo
dei posti spettanti  a  ciascun  gruppo  linguistico  nel  gruppo  di
calcolo  delle  quote  proporzionali.   Per fronteggiare inderogabili
esigenze di servizio, debitamente motivate, detto limite puo'  essere
superato  per un numero di assunzioni non superiore ai tre decimi dei
posti non ricoperti nel profilo professionale  e  di  cio'  si  tiene
gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni.".
 
          Nota all'art. 3:
            - Il secondo comma dell'art. 8 del d.P.R. 26 luglio 1976,
          n.  752,  come  modificato dall'art. 7 del d.P.R. 29 aprile
          1982, n. 327, e' il seguente: "I posti dei ruoli, di cui al
          precedente comma, considerati per  amministrazione  nonche'
          per  gruppi  di  qualifiche  funzionali  o  per  categorie,
          secondo il titolo di studio prescritto per accedervi,  sono
          riservati  ai  cittadini  appartenenti  a  ciascuno dei tre
          gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei  gruppi
          stessi  quale  risulta  dalle dichiarazioni di appartenenza
          rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione".