Art. 3. Proporzionale nelle amministrazioni statali 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, e' inserito il seguente: "I posti riservati ad uno dei gruppi linguistici che restano vacanti, per mancanza di concorrenti o perche' i concorrenti non sono stati dichiarati idonei, sono coperti da aspiranti degli altri gruppi linguistici che, avendo partecipato al concorso o alla selezione, siano risultati idonei, purche' non venga superato il numero massimo dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nel gruppo di calcolo delle quote proporzionali. Per fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate, detto limite puo' essere superato per un numero di assunzioni non superiore ai tre decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di cio' si tiene gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni.".
Nota all'art. 3: - Il secondo comma dell'art. 8 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall'art. 7 del d.P.R. 29 aprile 1982, n. 327, e' il seguente: "I posti dei ruoli, di cui al precedente comma, considerati per amministrazione nonche' per gruppi di qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione".