Art. 32. Regolarizzazione di posizioni anomale 1. E' assimilato al personale ad esaurimento, di cui all'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, il personale che alla data del 1 gennaio 1997 risulta in servizio in provincia di Bolzano, appartenente alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, all'INPS e all'INAIL, nonche' agli enti disciolti con propria sede in provincia di Bolzano e che, non appartenendo ai ruoli locali, si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia stato assunto per effetto di concorso indetto o di provvedimento amministrativo emanato prima del 1 dicembre 1976 ed abbia preso effettivo servizio nella provincia stessa entro il 31 dicembre 1978; b) sia stato assunto in provincia di Bolzano entro il 1 gennaio 1986 in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285; c) sia stato inquadrato in ruolo prima del 1 luglio 1980 a seguito di servizio prestato in provincia di Bolzano, in qualita' di sostituto portalettere ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846; d) sia stato inquadrato in ruolo o destinato a prestare servizio in provincia di Bolzano dopo il 1 dicembre 1976 ed entro il 9 novembre 1989 a seguito di servizio prestato in provincia di Bolzano come precario ovvero a seguito di assunzione o riassunzione per provvedimento amministrativo o per concorso non locale; e) abbia prestato servizio per piu' di sei anni in provincia di Bolzano per effetto dei provvedimenti previsti dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. 2. Il personale che ritenga di appartenere ad una delle summenzionate categorie dovra' inoltrare, per via gerarchica, al commissario del Governo se in servizio presso l'amministrazione statale ovvero al direttore delle sedi provinciali se in servizio presso l'INPS o all'INAIL, apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fornendo le notizie di cui all'allegato modello 1. 3. Il commissario del Governo provvedera' con propri decreti, previa informazione alle organizzazioni sindacali locali e alla provincia autonoma di Bolzano. L'emanazione dei predetti decreti avverra' quindici giorni dopo l'invio degli schemi di decreto alla provincia. Analogamente per il personale dell'INPS e dell'INAIL provvederanno i direttori delle rispettive sedi provinciali. 4. L'assimilazione di cui al comma 1 e' subordinata al conseguimento, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come integrato dall'articolo 5-bis, introdotto dall'articolo 4 del presente decreto, corrispondente al titolo di studio che venne richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale rivestita. Coloro, che non acquisiscano tale attestato entro detto termine sono trasferiti, anche in soprannumero, in una sede di gradimento presso altra provincia entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del termine di cui sopra. 5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 4 costituisce per il pubblico dipendente grave violazione dei doveri d'ufficio, perseguibile in via disciplinare, fatta salva l'applicazione dell'articolo 328 del codice penale. 6. Dal conseguimento dell'attestato di cui al comma 4 sono esonerati coloro che rientrano nelle lettere a) e c) di cui al comma 1. 7. Il personale dell'Ente Poste italiane, gia' Azienda autonoma dello Stato, per il quale sussistono i requisiti di cui al comma 1 e che abbia inoltrato la domanda dicui al comma 2, nonche' conseguito l'attestato di cui al comma 4, ha facolta' di rimanere in servizio nella provincia di Bolzano. 8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a.
Note all'art. 32: - L'art. 9 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e' citato nella nota all'art. 24: - La legge 1 giugno 1977, n. 285, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1977, n. 158. - Il comma terzo dell'art. 5 del D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846, e' il seguente: "Il personale di cui al primo comma, qualora abbia i prescritti requisiti, e' ammesso al concorso previsto dalla legge 9 gennaio 1973, n. 3, art. 2, bandito secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752". - L'art. 14 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e' il seguente: "Art. 14. - Nelle more dell'espletamento dei concorsi, per inderogabili esigenze di servizio, su proposta del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22, le amministrazioni interessate possono comandare in servizio in provincia di Bolzano personale dei ruoli generali, dando la preferenza a chi e' a conoscenza della lingua tedesca. Il personale comandato viene restituito alle sedi di origine appena i posti messi a concorso vengono coperti e comunque non oltre dodici mesi. Tale termine puo' essere derogato per il personale dirigente". - L'art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e' citato nella nota all'art. 1. - L'art. 328 del codice penale e' citato nella nota all'art. 28.