Art. 32.
                Regolarizzazione di posizioni anomale
 1. E' assimilato al personale ad esaurimento, di cui all'articolo 9,
primo  comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, il personale che alla data del 1 gennaio  1997  risulta
in    servizio   in   provincia   di   Bolzano,   appartenente   alle
Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo,
all'INPS e all'INAIL, nonche' agli enti disciolti con propria sede in
provincia di Bolzano e che, non  appartenendo  ai  ruoli  locali,  si
trovi in una delle seguenti condizioni:
  a)  sia  stato  assunto  per  effetto  di  concorso  indetto  o  di
provvedimento amministrativo emanato prima del  1  dicembre  1976  ed
abbia  preso  effettivo  servizio  nella provincia stessa entro il 31
dicembre 1978;
  b) sia stato assunto in provincia di Bolzano  entro  il  1  gennaio
1986 in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285;
  c)  sia stato inquadrato in ruolo prima del 1 luglio 1980 a seguito
di  servizio  prestato  in  provincia  di  Bolzano,  in  qualita'  di
sostituto  portalettere  ai  sensi  dell'articolo 5, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846;
  d) sia stato inquadrato in ruolo o destinato a prestare servizio in
provincia di Bolzano dopo il 1 dicembre 1976 ed entro il  9  novembre
1989  a  seguito  di  servizio  prestato in provincia di Bolzano come
precario  ovvero  a  seguito  di  assunzione   o   riassunzione   per
provvedimento amministrativo o per concorso non locale;
  e)  abbia  prestato  servizio  per piu' di sei anni in provincia di
Bolzano per effetto dei provvedimenti previsti dall'articolo  14  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
 2.   Il   personale   che   ritenga  di  appartenere  ad  una  delle
summenzionate categorie dovra'  inoltrare,  per  via  gerarchica,  al
commissario  del  Governo  se  in  servizio  presso l'amministrazione
statale ovvero al direttore delle sedi  provinciali  se  in  servizio
presso  l'INPS  o  all'INAIL,  apposita domanda entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  fornendo  le
notizie di cui all'allegato modello 1.
 3. Il commissario del Governo provvedera' con propri decreti, previa
informazione  alle  organizzazioni  sindacali locali e alla provincia
autonoma di  Bolzano.  L'emanazione  dei  predetti  decreti  avverra'
quindici  giorni dopo l'invio degli schemi di decreto alla provincia.
Analogamente per il personale dell'INPS e dell'INAIL provvederanno  i
direttori delle rispettive sedi provinciali.
 4.   L'assimilazione   di   cui   al   comma  1  e'  subordinata  al
conseguimento, entro 24 mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  dell'attestato  di cui all'articolo 4 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752,  come
integrato   dall'articolo   5-bis,  introdotto  dall'articolo  4  del
presente decreto,  corrispondente  al  titolo  di  studio  che  venne
richiesto  per l'accesso alla qualifica funzionale rivestita. Coloro,
che  non  acquisiscano  tale  attestato  entro  detto  termine   sono
trasferiti,  anche  in soprannumero, in una sede di gradimento presso
altra provincia entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del termine
di cui sopra.
 5.  L'inosservanza  delle disposizioni di cui al comma 4 costituisce
per il pubblico dipendente grave  violazione  dei  doveri  d'ufficio,
perseguibile   in   via   disciplinare,  fatta  salva  l'applicazione
dell'articolo 328 del codice penale.
 6. Dal conseguimento dell'attestato di cui al comma 4 sono esonerati
coloro che rientrano nelle lettere a) e c) di cui al comma 1.
 7. Il personale dell'Ente  Poste  italiane,  gia'  Azienda  autonoma
dello  Stato, per il quale sussistono i requisiti di cui al comma 1 e
che abbia inoltrato la domanda dicui al comma 2,  nonche'  conseguito
l'attestato  di  cui  al comma 4, ha facolta' di rimanere in servizio
nella provincia di Bolzano.
 8. Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  al
personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a.
 
          Note all'art. 32:
            -  L'art.  9 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e' citato
          nella nota all'art. 24:
            - La legge 1 giugno 1977, n.  285,  e'  stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1977, n. 158.
            -  Il comma terzo dell'art. 5 del D.P.R. 19 ottobre 1977,
          n. 846, e' il seguente:  "Il  personale  di  cui  al  primo
          comma,  qualora abbia i prescritti requisiti, e' ammesso al
          concorso previsto dalla legge 9 gennaio 1973, n. 3, art. 2,
          bandito secondo le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.  752".
            -  L'art.  14  del  D.P.R.  26 luglio 1976, n. 752, e' il
          seguente:
            "Art. 14. - Nelle more  dell'espletamento  dei  concorsi,
          per  inderogabili  esigenze  di  servizio,  su proposta del
          consiglio  di  amministrazione  di  cui  all'art.  22,   le
          amministrazioni  interessate  possono comandare in servizio
          in provincia di Bolzano personale dei ruoli generali, dando
          la preferenza a chi e' a conoscenza della lingua tedesca.
            Il personale comandato  viene  restituito  alle  sedi  di
          origine  appena  i posti messi a concorso vengono coperti e
          comunque non oltre dodici mesi. Tale  termine  puo'  essere
          derogato per il personale dirigente".
            -  L'art.  4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e' citato
          nella nota all'art. 1.
            - L'art. 328 del  codice  penale  e'  citato  nella  nota
          all'art. 28.