Art. 4. Attestato di bilinguismo per i primi livelli funzionali 1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' inserito il seguente: "Art. 5-bis. - 1. In relazione all'articolo 1, per l'accesso ai posti della terza qualifica funzionale, nonche' per i posti dell'Amministrazione statale di cui ai profili professionali della quarta qualifica funzionale, indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, con i seguenti numeri: 9, 11, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 61, 65, 67, 69, 71, 74, 76, 79, 81, 85, 91, 93, 95, 98, 104, 109, 112, 113, 121, 123, 124, 125, 148, 153, 154, 157, 158, 162, 168, 179, 180, 182, 252, 285, si considera adeguato il possesso dell'attestato di bilinguismo relativo al titolo di studio di licenza elementare. La disposizione si applica all'ANAS per i posti relativi ai profili professionali n. 24, 26, 30, 31, 34 indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 385, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per i posti relativi ai profili professionali di ''operaio qualificato'', ''operaio specializzato'' e ''operatore trasporti'' di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, all'INPS per i posti relativi al profilo di ''autista''. 2. Qualora i predetti profili venissero aboliti o modificati, con decreto del commissario del Governo, d'intesa con la provincia, si provvedera' all'aggiornamento di quanto stabilito nel comma precedente. 3. Per tutti gli altri enti l'individuazione dei profili puo' essere disposta con decreto del presidente della giunta regionale o del presidente della giunta provinciale, a seconda che il potere ordinamentale sugli stessi enti spetti alla regione o alla provincia. I motivati provvedimenti adottati ai sensi della presente norma dovranno essere pubblicati nel bollettino ufficiale della regione.".
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 5 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e' il seguente: "Art. 5. - L'esame per l'accertamento della conoscenza delle due lingue consiste nelle seguenti prove: 1) per l'attestato di conoscenza delle due lingue riferito al titolo di studio di cui al numero 1) del precedente articolo, una traduzione orale e una conversazione di difficolta' equivalente nelle due lingue; 2) per gli altri tre attestati, due prove scritte e una orale graduate in rapporto ai tre diversi titoli di studio. Le prove scritte consistono in traduzioni scritte di testi originali di difficolta' equivalente delle due lingue nell'altra lingua. Per esse il candidato puo' consultare un dizionario della lingua italiana ed uno della lingua tedesca. La prova orale consiste in una conversazione di difficolta' equivalente nelle due lingue. D'intesa tra Commissario del Governo e Provincia verranno periodicamente concordati i criteri per la valutazione della conoscenza delle due lingue onde assicurare il buon andamento del servizio e corrispondere sempre meglio alle esigenze delle popolazioni, nonche' le modalita' per consentire l'effettuazione delle prove di esame da parte dei ciechi, sordomuti e altre categorie di invalidi. Tali criteri e modalita' devono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione". - Il d.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219 e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1985, n. 256. - Il d.P.R. 10 settembre 1991, n. 385 e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1991, n. 285. - Il D.M. 5 agosto 1982, n. 4584 e' stato pubblicato nel VI supplemento del Bollettino ufficiale 9, parte II, 1983 del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.