Art. 4.
       Attestato di bilinguismo per i primi livelli funzionali
 1.  Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, e' inserito il seguente:
 "Art. 5-bis. - 1. In relazione  all'articolo  1,  per  l'accesso  ai
posti   della   terza  qualifica  funzionale,  nonche'  per  i  posti
dell'Amministrazione statale di cui ai  profili  professionali  della
quarta  qualifica  funzionale,  indicati  nel  decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, con i seguenti numeri: 9,
11, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 61, 65, 67, 69, 71, 74, 76, 79,  81,  85,
91,  93,  95,  98,  104, 109, 112, 113, 121, 123, 124, 125, 148, 153,
154, 157, 158, 162, 168,  179,  180,  182,  252,  285,  si  considera
adeguato il possesso dell'attestato di bilinguismo relativo al titolo
di studio di licenza elementare.  La disposizione si applica all'ANAS
per  i  posti relativi ai profili professionali n. 24, 26, 30, 31, 34
indicati nel decreto del Presidente  della  Repubblica  10  settembre
1991, n. 385, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per
i posti relativi ai profili professionali di ''operaio qualificato'',
''operaio specializzato'' e ''operatore trasporti'' di cui al decreto
ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, all'INPS per i posti relativi al
profilo di ''autista''.
 2.  Qualora  i  predetti profili venissero aboliti o modificati, con
decreto del commissario del Governo, d'intesa con  la  provincia,  si
provvedera'   all'aggiornamento   di   quanto   stabilito  nel  comma
precedente.
 3. Per tutti gli altri enti l'individuazione dei profili puo' essere
disposta con decreto del presidente  della  giunta  regionale  o  del
presidente   della  giunta  provinciale,  a  seconda  che  il  potere
ordinamentale sugli stessi enti spetti alla regione o alla provincia.
I motivati provvedimenti  adottati  ai  sensi  della  presente  norma
dovranno essere pubblicati nel bollettino ufficiale della regione.".
 
          Note all'art. 4:
            - Il testo dell'art. 5 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752,
          e' il seguente:
            "Art.  5.  -  L'esame per l'accertamento della conoscenza
          delle due lingue consiste nelle seguenti prove:
             1)  per  l'attestato  di  conoscenza  delle  due  lingue
          riferito  al  titolo  di  studio  di  cui  al numero 1) del
          precedente   articolo,   una   traduzione   orale   e   una
          conversazione di difficolta' equivalente nelle due lingue;
             2)  per gli altri tre attestati, due prove scritte e una
          orale graduate in rapporto ai tre diversi titoli di studio.
            Le prove scritte  consistono  in  traduzioni  scritte  di
          testi originali di difficolta' equivalente delle due lingue
          nell'altra lingua. Per esse il candidato puo' consultare un
          dizionario  della  lingua  italiana  ed  uno  della  lingua
          tedesca. La prova orale consiste in  una  conversazione  di
          difficolta' equivalente nelle due lingue.
            D'intesa tra Commissario del Governo e Provincia verranno
          periodicamente  concordati  i  criteri  per  la valutazione
          della conoscenza delle due lingue onde assicurare  il  buon
          andamento  del  servizio e corrispondere sempre meglio alle
          esigenze   delle  popolazioni,  nonche'  le  modalita'  per
          consentire l'effettuazione delle prove di  esame  da  parte
          dei ciechi, sordomuti e altre categorie di invalidi.
            Tali  criteri  e  modalita'  devono essere pubblicati nel
          Bollettino Ufficiale della Regione".
            - Il d.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219 e' stato pubblicato
          nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale   30
          ottobre 1985, n. 256.
            - Il d.P.R. 10 settembre 1991, n. 385 e' stato pubblicato
          nel   supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  5
          dicembre 1991, n. 285.
            - Il D.M. 5 agosto 1982, n. 4584 e' stato pubblicato  nel
          VI  supplemento  del Bollettino ufficiale 9, parte II, 1983
          del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.