Art. 6.
                          Concorsi interni
 1.  Dopo  l'ultimo  comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della  Repubblica  26  luglio   1976,   n.   752,   come   modificato
dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
1982,  n.    327,  e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 novembre 1987, n, 521, e' aggiunto il seguente:
 "Fermo restando quanto previsto dal comma  precedente,  il  possesso
dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina,
di  livello  corrispondente o superiore al titolo di studio richiesto
per l'accesso dall'esterno alla qualifica o profilo professionale cui
si aspira, costituisce titolo valutabile ai fini dei concorsi interni
o di procedure analoghe ovvero dei passaggi  a  qualifiche  superiori
derivanti da provvedimenti del Commissario del Governo.  Il punteggio
minimo  da attribuire a tale titolo e' pari al quindici per cento del
punteggio attribuibile complessivamente.".
 
          Nota all'art. 6:
            - L'art. 4 del d.P.R. 26 luglio 1976, n.  752  e'  citato
          nella nota all'art. 1.