Art. 3
                   Zone speciali di conservazione

  1.  Le  regioni  e  le  provincie  autonome  di Trento e di Bolzano
individuano,  con proprio procedimento, i siti in cui si trovano tipi
di  habitat  elencati  nell'allegato A ed habitat delle specie di cui
all'allegato  B  e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente,
ai  fini della formulazione della proposta del Ministro dell'ambiente
alla  Commissione  europea,  dei  siti di importanza comunitaria, per
costituire  la  rete  ecologica  europea coerente di zone speciali di
conservazione denominata "Natura 2000".
  2. Il Ministro dell'ambiente, in attuazione del programma triennale
per  la  aree  naturali protette, di cui all'articolo 4 della legge 6
dicembre  1991,  n. 394, designa con proprio decreto i siti di cui al
comma  1  quali  "Zone  speciali  di conservazione", entro il termine
massimo  di  sei  anni, dalla definizione, da parte della Commissione
europea dell'elenco dei siti.
  3.  Al  fine di assicurare la coerenza ecologica della rete "Natura
2000",   il   Ministro  dell'ambiente,  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le provincie
autonome  di  Trento  e di Bolzano, definisce nell'ambito delle linee
fondamentali  di  assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della
legge 6 dicembre 1991 n. 394, le direttive per la gestione delle aree
di   collegamento   ecologico   funzionale,  che  rivestono  primaria
importanza per la fauna e la flora selvatiche.
  4.  Il  Ministro  dell'ambiente trasmette alla Commissione europea,
contestualmente  alla  proposta  di  cui  al comma 1 e su indicazione
delle  regioni  e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, le
stime  per il cofinanziamento comunitario necessario per l'attuazione
dei  piani  di  gestione delle zone speciali di conservazione e delle
misure  necessarie  ad  evitare  il  degrado degli habitat naturali e
degli  habitat  di  specie,  con  particolare  attenzione  per quelli
prioritari, e le eventuali misure di ripristino.
 
          Note all'art. 3:
            -  Per  la  legge 6 dicembre 1991, n. 394, ved. note alle
          premesse.  Gli articoli 4 e 3 cosi' recitano:
            "Art.  4.  (Programma  triennale  per  le  aree  naturali
          protette). - 1. Il programma triennale per le aree naturali
          protette,  di  seguito  denominato  "programma", sulla base
          delle linee fondamentali di cui all'art. 3,  comma  2,  dei
          dati  della  Carta  della  natura  e  delle  disponibilita'
          finanziarie previste dalla legge dello Stato:
             a) specifica i territori che formano oggetto del sistema
          delle aree naturali protette di  interesse  internazionale,
          nazionale  e  regionale  quali  individuate  nelle  vigenti
          disposizioni di legge, statali  e  regionali,  operando  la
          necessaria delimitazione dei confini;
             b)  indica  il  termine  per l'istituzione di nuove aree
          naturali protette o per  l'ampliamento  e  la  modifica  di
          quelle  esistenti, individuando la delimitazione di massima
          delle aree stesse;
             e) definisce il riparto delle disponibilita' finanziarie
          per  ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi
          compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio  di
          attivita'   agricole   compatibili,  condotte  con  sistemi
          innovativi ovvero con  recupero  di  sistemi  tradizionali,
          funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il
          restauro  delle aree di valore naturalistico degradate, per
          il restauro e l'informazione ambientali;
             d) prevede contributi in conto capitale per le attivita'
          nelle aree naturali protette istituite  dalle  regioni  con
          proprie   risorse,   nonche'  per  progetti  delle  regioni
          relativi all'istituzione di dette aree;
             e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali  debbono
          uniformarsi  lo  Stato,  le  regioni  e  gli  organismi  di
          gestione delle aree protette nell'attuazione del  programma
          per  quanto  di  loro  competenza,  ivi  compresi i compiti
          relativi all'informazione  ed  alla  educazione  ambientale
          delle  popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di
          unitarieta' delle aree da proteggere.
            2.  Il  programma  e'  redatto  anche  sulla  base  delle
          indicazioni di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 1982,
          n. 979.
            3.  Il  programma fissa inoltre criteri di massima per la
          creazione o l'ampliamento di altre aree  naturali  protette
          di  interesse  locale  e  di aree verdi urbane e suburbane,
          prevedendo contributi a carico  dello  Stato  per  la  loro
          istituzione  o  per  il  loro  ampliamento  a  valere sulle
          disponibilita' esistenti.
            4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui
          al comma  3,  avviene  a  mezzo  di  intese,  eventualmente
          promosse  dal  Ministro  dell'ambiente, tra regioni ed enti
          locali, sulla base di specifici metodi e  criteri  indicati
          nel  programma triennale dell'azione pubblica per la tutela
          dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989,  n.    305.
          L'osservanza  dei  predetti  criteri  e'  condizione per la
          concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.
            5.  Proposte  relative  al   programma   possono   essere
          presentate  al  Comitato da ciascun componente del Comitato
          stesso, dagli altri Ministri, da regioni non facenti  parte
          del Comitato e dagli enti locali, ivi comprese le comunita'
          montane.  Le  proposte  per  l'istituzione  di  nuove  aree
          naturali protette o  per  l'ampliamento  di  aree  naturali
          protette  esistenti  possono  essere altresi' presentate al
          Comitato,  tramite   il   Ministro   dell'ambiente,   dalle
          associazioni  di protezione ambientale individuate ai sensi
          dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,  ovvero  da
          cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.
            6.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  il  Ministro  dell'ambiente  presenta  la
          proposta di programma al Comitato il quale delibera entro i
          successivi  sei  mesi.  Il  programma  e'  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  Il programma
          ha durata triennale ed e'  aggiornato  annualmente  con  la
          stessa procedura. In sede di attuazione del primo programma
          triennale,  il programma stesso finalizza non meno di meta'
          delle  risorse  di  cui  al  comma  9  ai  parchi e riserve
          regionali esistenti, a quelli da istituire e  a  quelli  da
          ampliare.  Esso ripartisce le altre risorse disponibili per
          le finalita'  compatibili  con  la  presente  legge  ed  in
          particolare con quelle degli articoli 7, 12, 14 e 15, ed e'
          predisposto   sulla   base  degli  elementi  conoscitivi  e
          tecnico-scientifici  esistenti  presso  i  servizi  tecnici
          nazionali e le amministrazioni statali e regionali.
            7.  Qualora  il programma non venga adottato dal Comitato
          nel termine previsto dal comma 6, si provvede  con  decreto
          del   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Ministro dell'ambiente.
            8.   In   vista   della  formulazione  del  programma  e'
          autorizzata la spesa da parte del  Ministero  dell'ambiente
          di lire 22,9 miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi per il
          1992    per   l'avvio   delle   attivita'   connesse   alla
          predisposizione  della  Carta  della  natura  nonche'   per
          attivita' di informazione ed educazione ambientale.
            9.  Per  l'attuazione del programma ed in particolare per
          la redazione del piano per il parco di cui all'art. 12, per
          le iniziative per la promozione economica e sociale di  cui
          all'art.  14,  per acquisti, espropriazioni e indennizzi di
          cui all'art. 15, nonche' per interventi connessi  a  misure
          provvisorie   di   salvaguardia   e   primi  interventi  di
          riqualificazione   ed    interventi    urgenti    per    la
          valorizzazione  e fruibilita' delle aree, e' autorizzata la
          spesa di lire 110 miliardi per il 1992, lire  110  miliardi
          per il 1993 e lire 92 miliardi per il 1994".
            "Art.  3  (Comitato  per  le  aree  naturali  protette  e
          Consulta tecnica per le aree naturali protette).  -  1.  E'
          istituito  il  Comitato  per  le aree naturali protette, di
          seguito  denominato  "Comitato",  costituito  dai  Ministri
          dell'ambiente,  che  lo  presiede, dell'agricoltura e delle
          foreste, della marina mercantile, per i  beni  culturali  e
          ambientali,  dei lavori publlici e dell'universita' e della
          ricerca scientifica  e  tecnologica,  o  da  sottosegretari
          delegati,  e  da  sei  presidenti  di  regione  o provincia
          autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio,
          dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.
          Alle   riunioni   del   Comitato   partecipano,   con  voto
          consultivo, i presidenti, o gli assessori  delegati,  delle
          regioni  nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non
          rappresentate. Alla costituzione del Comitato  provvede  il
          Ministro dell'ambiente con proprio decreto.
            2.  Il  Comitato identifica, sulla base della Carta della
          natura  di  cui  al  comma   3,   le   linee   fondamentali
          dell'assetto  del  territorio  con  riferimento  ai  valori
          naturali ed ambientali, che sono adottate con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.
            3.  La  Carta  della  natura  e'  predisposta dai servizi
          tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183,
          in  attuazione   degli   indirizzi   del   Comitato.   Essa
          integrando,  coordinando  ed utilizzando i dati disponibili
          relativi al complesso delle finalita' di cui all'art.    1,
          comma  1,  della  presente legge, ivi compresi quelli della
          Carta della montagna di  cui  all'art.  14  della  legge  3
          dicembre  1971, n.   1102, individua lo stato dell'ambiente
          naturale in Italia, evidenziando  i  valori  naturali  e  i
          profili  di  vulnerabilita'  territoriale.  La  Carta della
          natura e' adottata dal Comitato su  proposta  del  Ministro
          dell'ambiente.  Per  l'attuazione  del  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa lire  5  miliardi  nel  1992,  lire  5
          miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994.
            4.   Il  Comitato  svolge,  in  particolare,  i  seguenti
          compiti:
             a)  integra  la  classificazione  delle  aree  protette,
          sentita la Consulta di cui al comma 7;
             b)  adotta il programma per le aree naturali protette di
          rilievo internazionale  e  nazionale  di  cui  all'art.  4,
          sentita  la  Consulta  di  cui  al  comma  7  del  presente
          articolo, nonche' le relative direttive per l'attuazione  e
          le modifiche che si rendano necessarie;
             c)   approva  l'elenco  ufficiale  delle  aree  naturali
          protette.
            5. Il Ministro dell'ambiente convoca il  Comitato  almeno
          due    volte    l'anno,   provvede   all'attuazione   delle
          deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.
            6. Ove sull'argomento in discussione presso  il  Comitato
          non  si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente
          rimette la questione al Consiglio dei Ministri, che  decide
          in merito.
            7.  E' istituita la Consulta tecnica per le aree naturali
          protette, di seguito denominata "Consulta",  costituita  da
          nove  esperti particolarmente qualificati per l'attivita' e
          per gli studi realizzati in materia di conservazione  della
          natura,   nominati,   per   un  quinquennio,  dal  Ministro
          dell'ambiente, di cui  tre  scelti  in  una  rosa  di  nomi
          presentata  dalle  associazioni  di  protezione  ambientale
          presenti  nel  Consiglio  nazionale  per  l'ambiente,   tre
          scelti,    ciascuno,   sulla   base   di   rose   di   nomi
          rispettivamente  presentate  dall'Accademia  nazionale  dei
          Lincei,  dalla  Societa'  botanica  italiana  e dall'Unione
          zoologica italiana, uno designato dal  Consiglio  nazionale
          delle  ricerche  e  due scelti in una rosa di nomi proposta
          dai  presidenti  dei  parchi  nazionali  e  regionali.  Per
          l'attuazione  del  presente  comma e' autorizzata una spesa
          annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.
            8.   La   Consulta   esprime   pareri   per   i   profili
          tecnico-scientifici  in  materia di aree naturali protette,
          di sua  iniziativa  o  su  richiesta  del  Comitato  o  del
          Ministro dell'ambiente.
            9.  Le  funzioni  di  istruttoria  e  di  segreteria  del
          Comitato e della  Consulta  sono  svolte,  nell'ambito  del
          servizio   conservazione   della   natura   del   Ministero
          dell'ambiente, da una segreteria  tecnica  composta  da  un
          contingente   di   personale  stabilito,  entro  il  limite
          complessivo di cinquanta unita', con decreto  del  Ministro
          dell'ambiente  di concerto con il Ministro del tesoro e con
          il  Ministro  per  gli  affari  regionali.    Il   predetto
          contingente   e'  composto  mediante  apposito  comando  di
          dipendenti  dei  Ministeri  presenti  nel  Comitato,  delle
          regioni  e  delle province autonome di Trento e di Bolzano,
          nonche' di personale di enti pubblici anche  economici,  ai
          quali  e'  corrisposta una indennita' stabilita con decreto
          del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro  del
          tesoro.  Fanno  parte  del  contingente  non  piu' di venti
          esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto  a
          termine  di  durata  non superiore al biennio e rinnovabile
          per eguale periodo, scelti con le  modalita'  di  cui  agli
          articoli  3  e  4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428,
          convertito dalla legge 4 agosto 1973, n.  497. Con  proprio
          decreto  il  Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che
          fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della
          segreteria tecnica. Per l'attuazione dei presente comma  e'
          autorizzata  una  spesa  annua  fino  a lire 3,4 miliardi a
          partire dall'anno 1991".