Art. 6
                     Zone di protezione speciale

  1.  Gli  obblighi  derivanti  dall'articolo  4,  commi  2  e  3,  e
dall'articolo 5 del presente regolamento si applicano anche alle zone
di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
 
          Note all'art. 6:
            -  Per  la legge 11 febbraio 1992, n. 157, ved. note alle
          premesse, L'art. 1, comma 5, cosi' recita: "5. Le regioni e
          le province autonome in attuazione delle  citate  direttive
          79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire
          lungo  le  rotte  di  migrazione  dell'avifauna,  segnalate
          dall'Istituto nazionale  per  la  fauna  selvatica  di  cui
          all'art.    7  entro  quattro mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate
          al  mantenimento  ed  alla  sistemazione,   conforme   alle
          esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad
          esse   limitrofi,  provvedono  al  ripristino  dei  biotopi
          distrutti e alla  creazione  dei  biotopi.  Tali  attivita'
          concernono  particolarmente e prioritariamente le specie di
          cui all'elenco allegato alla citata  direttiva  79/409/CEE,
          come   sostituito   dalle  citate  direttive  85/411/CEE  e
          91/244/CEE. In  caso  di  inerzia  delle  regioni  e  delle
          provincie  autonome  per  un  anno  dopo la segnalazione da
          parte  dell'Istituto  nazionale  per  la  fauna  selvatica,
          provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro
          dell'agricoltura    e   delle   foreste   e   il   Ministro
          dell'ambiente".